Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

CONTRATTO DI LOCAZIONE

  • Riccardo Mengozzi

    Castrocaro Terme e Terra del Sole (FC)
    20/07/2015 12:16

    CONTRATTO DI LOCAZIONE

    In caso di un contratto di locazione sottoscritto e registrato prima del fallimento, l'inquilino mi chiede di compensare i canoni di affitto maturati e non versati in pendenza del contratto con il deposito cauzionale a suo tempo versato.
    Il deposito cauzionale da restituirsi all'inquilino è un debito della massa e come tale va trattato o è da considerare come spesa prededucubile?
    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      20/07/2015 20:50

      RE: CONTRATTO DI LOCAZIONE

      Il deposito cauzionale va restituito alla cessazione della locazione, per cui se questa avviene in pendenza di fallimento il curatore è tenuto al pagamento corrispondente in prededuzione, detratto quanto necessario per coprire gli eventuali danni addebitabili al conduttore, dato che la finalità della cauzione è proprio questa. Se rimane qualcosa da restituire, questo debito può essere compensato con il credito per canoni maturati in pendenza di procedura in quanto trattasi di debiti e creti entrambi corrneti tra l'inquilino e la massa fallimentare.
      Zucchetti SG Srl
      • Nadia Stella

        FIUME VENETO (PN)
        29/09/2020 08:40

        RE: RE: CONTRATTO DI LOCAZIONE

        Nel caso in cui il locatore non abbia consegnato al curatore il deposito cauzionale percepito alla stipula del contratto di locazione (avvenuta prima del fallimento), va comunque considerato un debito della massa e pertanto da considerare some spesa prededucibile? Grazie
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          30/09/2020 17:42

          RE: RE: RE: CONTRATTO DI LOCAZIONE

          E' principio pacifico che, nel contratto di locazione, l'obbligo di restituzione del deposito cauzionale sorge in capo al locatore al termine del rapporto, non appena avvenuto il rilascio dell'immobile locato, con la conseguenza che, ove il locatore trattenga la somma dopo tale evento, senza proporre domanda giudiziale per l'attribuzione, in tutto o in parte, della stessa a copertura di specifici danni subiti o di importi rimasti impagati, il conduttore può esigerne la restituzione.
          Di conseguenza, se il rapporto locativo cessa in corso di fallimento, il curatore deve restituire il deposito, quale obbligazione da pagare in prededuzione; e ciò anche se non trovato nell'attivo fallimentare, essendo questa circostanza un fatto interno che interessa il curatore e il fallito.
          Zucchetti SG srl