Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

rapporti di lavoro

  • Miriam Giaquinto

    CASERTA
    25/10/2015 18:14

    rapporti di lavoro

    Vi sottopongo il seguente quesito. Un giudizio di impugnativa di licenziamento irrogato dal datore di lavoro quando in bonis, viene riassunto nei confronti della curatela e si conclude con sentenza che dichiara la illegittimità del licenziamento stesso ed ordina la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro. Il lavoratore chiede alla curatela la reintegra. Il fallimento, come da programma di liquidazione approvato, non è stato autorizzato alla prosecuzione dell'esercizio di impresa, non sussistendone i presupposti ed il curatore, all'epoca della dichiarazione di fallimento, aveva già scelto di non subentrare nei rapporti di lavoro all'epoca pendenti, procedendo al licenziamento degli stessi. Licenziamento con effetto retroattivo alla data di fallimento. Ora, intervenuta in corso di fallimento la pronuncia conclusiva del suddetto contenzioso lavoro, sussiste il diritto alla reintegra del lavoratore, con i conseguenti diritti patrimoniali anche per il periodo fallimentare, o il curatore può avvalersi della facoltà di scelta?



















    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      26/10/2015 20:15

      RE: rapporti di lavoro

      Si tratta di materia complessa con difficoltà di soluzione.
      In primo luogo esistono dubbi sulla competenza (o meglio, sul rito) da seguire per meglio dire. Tuttavia sul punto la prevalente giurisprudenza è dell'opinione che "ove il lavoratore abbia agito in giudizio chiedendo, con la dichiarazione di illegittimità o inefficacia del licenziamento, la reintegrazione nel posto di lavoro nei confronti del datore di lavoro dichiarato fallito, permane la competenza funzionale del giudice del lavoro, in quanto la domanda proposta non è configurabile come mero strumento di tutela di diritti patrimoniali da far valere sul patrimonio del fallito, ma si fonda anche sull'interesse del lavoratore a tutelare la sua posizione all'interno della impresa fallita, sia per l'eventualità della ripresa dell'attività lavorativa (conseguente all'esercizio provvisorio ovvero alla cessione dell'azienda, o a un concordato fallimentare), sia per tutelare i connessi diritti non patrimoniali, ed i diritti previdenziali, estranei all'esigenza della par condicio creditorum (da ult. Cass. 29/03/2011, n. 7129).
      Giustamente, quindi, il lavoratore ha continuato il processo avanti al giudice del lavoro riassumendo la causa nei confronti del curatore, ma c'è da chiedersi quali sono gli effetti del provvedimento di reintegra emesso dal giudice del lavoro.
      Sicuramente esso non può trovare attuazione nel fallimento ove non vi sia continuazione o ripresa dell'attività attraverso l'esercizio provvisorio, tanto più se il curatore, come lei dice essere accaduto nel caso, abbia già provveduto al licenziamento (questo legittimo) dei dipendenti. In questo caso, a nostro avviso, il lavoratore può chiedere soltanto il risarcimento del danno corrispondente alla retribuzione non percepita per il periodo che va dal licenziamento illegittimo fino a quello in cui la reintegra poteva essere eseguita, ossia fino alla dichiarazione di fallimento, con il privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 1 cod. civ. perché, anche se la sentenza è intervenuta dopo la dichiarazione di fallimento il danno è stato prodotto dal licenziamento avvenuto in precedenza e ritenuto illegittimo.
      Zucchetti Sg Srl