Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

Coop in LCA o Scioglimento d’ufficio: Titolare effettivo?

  • Giuseppe Clemente

    Altamura (BA)
    05/12/2023 07:45

    Coop in LCA o Scioglimento d’ufficio: Titolare effettivo?

    Buongiorno. Per le coop in Liquidazione Coatta Amministrativa o in procedura di Scioglimento d'Ufficio avviata dal MISE, è necessario trasmettere la pratica del Titolare Effettivo?
    Se si, il Titolare Effettivo è il professionista nominato dal Ministero?

    Grazie a chi risponderà!
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      06/12/2023 12:00

      RE: Coop in LCA o Scioglimento d’ufficio: Titolare effettivo?

      Il manuale operativo UNIONCAMERE dispone al punto 1.3.4 Soggetti obbligati a sottoscrivere la comunicazione:
      <<La comunicazione della titolarità effettiva deve essere sottoscritta digitalmente:
      a) dal legale rappresentante o da uno degli amministratori, o dei liquidatori, o dal commissario liquidatore, o dal commissario giudiziario, in caso di società (oppure da un sindaco, in caso di inerzia degli amministratori/liquidatori);
      b) dal fondatore o da una delle persone dotate di poteri di rappresentanza e amministrazione, o dal liquidatore in caso di persona giuridica privata;
      c) dal fiduciario, in caso di trust o di istituti giuridici affini.
      L'adempimento si sostanzia nella compilazione e sottoscrizione dell'apposito modulo digitale TE (approvato con Decreto 12 aprile 2023), con successivo invio al registro delle imprese mediante Comunicazione unica.
      Non sono ammesse deleghe o incarichi a terzi per la sottoscrizione digitale del modello: solo i soggetti sopra indicati possono sottoscrivere digitalmente la comunicazione e così autocertificare la titolarità effettiva. I terzi possono provvedere alla "spedizione telematica" del modello già sottoscritto dal soggetto obbligato: in questo caso devono aggiungere la loro firma>>.
      Come vede tra i soggetti tenuti alla comunicazione è indicato il commissario liquidatore, per cui per la liquidazione coatta amministrava non ci sono dubbi sul fatto che il commissario debba effettuare la comunicazione del titolare effettivo da individuare a norma dell'art. 20 del Dlgs n. 231 del 2007. Quest'ultimo indica come titolari effettivi diretto o indiretti i soci che abbiano una certa maggioranza e al comma 5 prevede che "Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica".
      Il problema è nato per i fallimenti e liquidazioni giudiziali perchè la citata disposizione di Unioncamere non nomina il curatore..
      Zucchetti SG srl