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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE
ACCORDO BONARIO CON COMUNE
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Paolo Carobbio
Alzano Lombardo (BG)06/11/2017 12:18ACCORDO BONARIO CON COMUNE
La società srl fallita è proprietaria di una palazzanina composta da 4 appartamenti su cui è stata fatta una manutenzione straordinaria.
Nella documentazione ho rinvenuto un accordo bonario (protocollato) fra la società e il Comune in cui in sostanza si stabilisce che la società con i lavori di manutenzione straordinaria può apportare modiche ai terrazzi della palazzina e in cambio cede (spese di frazionamento e atto a carico della società) una parte di terreno che il comune adibirà a parcheggio.
Alla data di fallimento il frazionamento e la cessione dei terreni in oggetto non è avvenuta, quindi lo scrivente intende ai sensi dell'art. 72 sciogliersi dall'accordo bonario con il comune e acquisire il terreno all'attivo da cedere unitamente agli appartamenti della palazzina. Inoltre gli eventuali oneri che il comune potrebbe chiedere in quanto sono stati modificati i terrazzi della palazzina verrebbero ammessi al passivo senza riconoscere la prededuzione.
Concordate?
Distinti saluti
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza06/11/2017 20:27RE: ACCORDO BONARIO CON COMUNE
Benchè lei parli di accordo bonario, il fatto che questo sia stato protocollato ci fa ritenere che esso si sia tradotto in un atto scritto recante la sottoscrizione del legale rappresentante della srl e del titolare dell'organo investito del potere di rappresentare l'ente interessato nei confronti dei terzi, trattasi di requisiti importanti in quanto richiesti a pena di nullità.
Se questa forma è stata rispettata, diventa rilevante conoscere esattamente il contenuto perché l'applicazione dell'art. 72 dipende dal fatto che si sia o non già verificato l'effetto traslativo dell'area circostante. Sembrerebbe di no, visto che si parla delle spese per l'atto definitivo, per cui l'accordo dovrebbe essere configurato nei seguenti termini: la srl si obbliga a trasferire al Comune la proprietà su una parte del circostante terreno e il Comune si impegna, quale controprestazione, a non applicare le sanzioni per le violazioni in ordine alle opere straordinarie sui terrazzi eseguite ed eseguende dalla srl. Posta in questi termini, il rapporto sinallagmatico è tra impegno a non applicare le sanzioni e impegno a trasferire la proprietà e poiché nessuna di queste obbligazioni è stata eseguita, si può parlare di contratto pendente, da cui il curatore può sciogliersi. come da un contratto preliminare a norma del terzo comma dell'art. 72.
Detto questo sul piano del diritto, le consigliamo molta cautela e attenzione nel fare questa scelta, perché rimane il dubbio sulla collocazione del credito per sanzioni, che a quel punto il Comune applicherà; lei parla di credito concorsuale, ma potrebbe anche sostenersi che il credito possa godere della prededuzione perchè nasce solo a seguito dello scioglimento del contratto, in quanto in precedenza vi era il divieto ad applicarle essendosi impegnata la srl a trasferire il terreno. Si tratta di duibbi, ma crediasmo che nessuno possa dare una risposta certa alla luce di quanto è noto.
Inoltre deve valutare le ripercussione sulla liquidazione degli appartamenti della palazzina perché se il Comune impianta una contestazione, come probabilmente farà, sarà difficile trovare interessati all'acquisto che rischino di acquisire una proprietà su cui grava il pericolo di dover pagare una somma al momento ancora non nota, nonché il pericolo che lo steso Comune, non essendo riuscito ad avere il terreno in via bonaria per fare il parcheggio, inizi un esproprio per pubblica utilità.
Potrebbe forse essere più conveniente mantenere l'accordo con il Comune e vendere tranquillamente gli appartamenti con le modifiche effettuate, senza rischi per gli acquirenti, ma queste sono considerazione che deve effettuare lei, in quanto sua è la responsabilità della scelta.
Zucchetti SG srl
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