Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

crediti chirografari - interessi fino alla sentenza di fallimento

  • Antonietta Basso

    CASERTA
    01/03/2012 10:13

    crediti chirografari - interessi fino alla sentenza di fallimento

    In sede di verifica, talune istanze di insinuazione al passivo di crediti chirografari contemplano il conteggio degli interessi fino alla dichiarazione di fallimento e gli organi fallimentari ne tengono conto quando ammettono i crediti allo stato passivo.
    Per altri crediti invece gli interessi maturati fino alla data del fallimento non sono richiesti e l'ammissione al passivo tiene conto solo della quota capitale.
    E' corretto, in sede di riparto dell'attivo, attribuire tali interessi ai soli creditori che ne abbiano fatto richiesta? Oppure è opportuno, per evitare disparità di trattamento, contattare gli altri creditori e richiedere il conteggio degli interessi?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      01/03/2012 19:47

      RE: crediti chirografari - interessi fino alla sentenza di fallimento

      Gli interessi nascono come accessori del credito, ma hanno una vita e una regolamentazione autonoma, per cui non possono essere riconosciuti se il creditore non ne fa richiesta, non potendo il giudice pronunciarsi ultra petitum.
      Stato passivo e riparto sono due subprocedimenti distinti, anche cronologicamente, ma strettamente interdipendenti in quanto la ripartizione dell'attivo è posta dall'art. 110 in rapporto di immediata consequenzialità logica e funzionale rispetto all'accertamento del passivo, per cui il riparto è legato da un rapporto di vincolatività alle risultanze dello stato passivo; ciò significa che possono partecipare alla ripartizione soltanto i creditori che risultano dallo stato passivo dichiarato esecutivo, salvo variazioni soggettive (il cessionario del credito ammesso, L'INPS che si surroga ecc.) od oggettive (scioglimento di riserve).
      Tra le variazioni oggettive vi possono essere anche gli interessi quando, però, siano stati ammessi, con qualche formula, e non calcolati; cosa che per lo più accade con gli interessi postfallimentari sui crediti prelatizi (quando ad esempio su un credito ipotecario si ammettono gli interessi legali fino alla vendita, oppure interessi secondo legge, ecc. è chiaro che gli interessi si determinano esattamente al momento del riparto); è difficile, invece, che gli interessi prefallimentari non siano quantificati, dato che al momento dell'esame si conosce sia il termine iniziale di decorrenza 8scadenza del credito, messa in mora ecc.) che quello finale (data del fallimento).
      Quello che sicuramente è da escludere è conteggiare, in sede di riparto, interessi che non siano stati riconosciuti nello stato passivo; né il mancato riconoscimento degli interessi a costoro crea una disparità di trattamento con altri ai quali siano riconosciuti perché, come accennato, tale differenziazione discende dal comportamento degli stessi creditori che possono far valere o non una domanda per interessi.
      Zucchetti Sg Srl