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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE
trascrizione sentenza dichiarativa di fallimento P.R.A.
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GIOVANNI PIANCA
TREVISO06/05/2015 12:58trascrizione sentenza dichiarativa di fallimento P.R.A.
Buongiorno,
gradirei sottoporVi il seguente caso:
- fallimento di impresa di trasporti;
- non vengono depositati i bilanci e le scritture contabili obbligatorie ai sensi dell'art. 16 l.f.;
- solo dalla documentazione depositata in sede di istruttoria pre-fallimentare (peraltro risalente al 31/12/2013) si evince da situazione contabile la presenza di veicoli;
- la curatela il giorno successivo alla accettazione della carica effettua visura nominativa presso P.R.A. per avere una situazione aggiornata;
- verificata la attuale intestazione di veicoli, viene richiesta trascrizione della sentenza dichiarativa di fallimento;
- il P.R.A. comunica che il giorno antecendete (due giorni dopo la dichiarazione di fallimento) i veicoli sono stati trasferiti a terzi;
- ora, rinvenuti (e inventariati) alcuni tra i suddetti veicoli, la curatela ha chiesto e ottenuto dal G.D. ordinanza di cancellazione ex art. 45 l.f. del suddetto trasferimento e contestuale trascrizione della sentenza dichiarativa di fallimento;
- il P.R.A., per ora solo in via informale, comunica che pretende la notifica del provvedimento al terzo cessionario e il pagamento dell'I.P.T. per la cancellazione del trasferimento per ogni veicolo.
Ora:
1) il Conservatore del P.R.A. aveva un onere di verifica dell'intervenuta dichiarazione di fallimento?
2) ritengo che ai sensi dell'art. 45 l.f. il trasferimento di proprietà post-dichiarazione di fallimento sia tamquam non esset, per cui mi chiedo su quali norme possa poggiare la richiesta di notifica al terzo cessionario e di pagamento dell'I.P.T. per la cancellazione del suddetto trasferimento.
Cordiali saluti
dott. Giovanni Pianca-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza06/05/2015 20:31RE: trascrizione sentenza dichiarativa di fallimento P.R.A.
Nessun dubbio sussiste sull'applicazione dell'art. 45 l.f. con riferimento alla data di fallimento; qualche perplessità, invece, ricorre, sull'ordinanza di cancellazione della trascrizione del giudice delegato, sia perché messa senza alcun contradditorio con gli acquirenti che hanno trascritto sia perché è proprio la sua competenza ad un provvedimento del genere che è incerta. Tuttavia, una volta che tale provvedimento è stato emesso, il conservatore del Pra è tenuto ad adeguarsi procedendo alla trascrizione della sentenza di fallimento, previa cancellazione dell'atto di trasferimento precedentemente trascritto, in modo da dare continuità alla serie di trascrizioni.
Non crediamo, invece, che detto conservatore potesse rifiutare la trascrizione degli atti di vendita perché era nel frattempo intervenuto il fallimento del venditore, dato che la sanzione per tali atti è l'inefficacia nei confronti della massa dei creditori, per cui l'acquirente potrebbe comunque avere interesse a trascrivere l'atto di acquisto da far valere a fallimento chiuso nei confronti del fallito, ove il bene oggetto del trasferimento non fosse liquidato per una ragione qualsiasi.
Quanto alle spese di cancellazione e alla relativa imposta, queste sono a carico di chi ha effettuato la trascrizione inefficace, ma è chiaro che nel momento in cui è il fallimento che chiede la cancellazione è questo che deve provvedere al pagamento, salvo poi a rivalersi su chi di dovere.
Zucchetti SG srl
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GIOVANNI PIANCA
TREVISO11/05/2015 10:20RE: RE: trascrizione sentenza dichiarativa di fallimento P.R.A.
Buongiorno,
Vi ringrazio molto per il puntuale riscontro.
Unico dubbio allorché affermate la Vs. perplessità circa l'ordinanza in quanto emessa senza alcun contraddittorio con gli acquirenti.
Ora siccome la dottrina sostiene che è irrilevante l'eventuale buona fede del contraente in bonis, una notifica dell'ordinanza di cancellazione a costui avrebbe il solo scopo di opporsi (eventualmente) alla ordinanza solo per la parte di questa in cui si dispone la cancellazione della trascrizione del trasferimento di proprietà, ma ciò non pregiudicherebbe la trascrizione della sentenza e la successiva alienazione dei beni da parte della procedura.
In altre parole la cancellazione (con i connessi costi) della trascrizione del trasferimento eseguito dopo la sentenza dichiarativa di fallimento sembra non avere utilità alcuna per la procedura; a questo punto tuttavia il Conservatore del P.R.A. non può ignorare l'ordinanza, per cui dovrebbe procedere anche a detta cancellazione.
Cordiali saluti-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza12/05/2015 17:34RE: RE: RE: trascrizione sentenza dichiarativa di fallimento P.R.A.
La nostra perplessità nasceva dal fatto che ad accertare la inefficacia delle trascrizioni fosse stato il giudice delegato con un suo provvedimento e non il tribunale ordinario in contraddittorio con gli interessati. E' vero che la inefficacia di cui all'art. 45 l.f. opera di diritto, ma deve essere comunque accertata e consacrata in un provvedimento, che giustifichi l'ordine di cancellazione; i nostri dubbi riguardavano le modalità seguite nel caso.
Ma, al di là di questa perplessità, il conservatore è ora tenuto, a nostro avviso, come dicevamo, a dare esecuzione all'ordine del giudice, che dispone la cancellazione delle trascrizioni eseguite dopo la dichiarazione di fallimento; cancellazione che è indispensabile perché le trascrizioni debbono avere una loro continuità, per cui dato che lei trascrive la sentenza di fallimento di Tizio, l'ultimo proprietario deve risultare dal Pra essere Tizio, e non Caio, in modo che chi acquista dal fallimento di Tizio ha una continuità nelle trascrizioni
Zucchetti SG Srl
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Stefania De Michele
LECCE28/11/2016 11:00RE: RE: RE: RE: trascrizione sentenza dichiarativa di fallimento P.R.A.
La fallita deteneva in leasing una autovettura. In epoca successiva alla sentenza dichiarativa di fallimento risulta che il contratto di leasing sia stato ceduto a terzi con contestuale esercizio da parte del terzo del diritto di riscatto.
Posto che l'inefficacia della trascrizione post-fallimento discende direttamente dal dettato normativo, mi chiedo se il conservatore potrebbe effettuare la cancellazione sulla base della mera sentenza di fallimento.
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza28/11/2016 19:52RE: RE: RE: RE: RE: trascrizione sentenza dichiarativa di fallimento P.R.A.
La cessione del contratto di leasing dell'auto eseguita dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento è inefficace rispetto al fallimento a norma del primo comma dell'art. 44 l.f. e, comunque, la cessione non sarebbe opponibile al fallimento, a norma dell'art. 45 l.f., anche se il fallito avesse ceduto il contratto prima della dichiarazione di fallimento, ma l'atto fosse stato trascritto al Pra solo dopo la dichiarazione di fallimento.
Nel suo caso, in base alla descrizione da lei fatta, ricorre il primo caso in quanto la cessione del contratto di leasing è avvenuta dopo la dichiarazione di fallimento per cui quella cessione è sicuramente inefficace; questa si produce automaticamente ma, ove la controparte sollevi contestazione, sarà necessaria una azione di accertamento (non revocatoria) della inefficacia della cessione. Qui sorge il dubbio se si possa applicare alla fattispecie il nuovo secondo comma dell'art. 64, per il quale i beni oggetto di atti a titolo gratuito revocabili ai sensi del primo comma "sono acquisiti al patrimonio del fallimento mediante trascrizione della sentenza dichiarativa di fallimento". probabilmente si perché la ratio è la stessa, ma poiché la nuova disposizione è stata inserita nell'art. 64 e fa esplicito riferimento agli atti di cui al primo comma di tale norma, diventa rischioso fare appello alla stessa.
Se si segue questa via (cioè la non applicazione del secondo comma dell'art. 64), bisogna trascrivere la domanda giudiziale di accertamento della inefficacia a meno che- cosa di cui dubitiamo- il responsabile del Pra non consenta la trascrizione della sentenza di fallimento su un bene intestato a terzi visto che, anche bei casi di cui al secondo comma dell'art. 64, ove vi è una norma espressa che lo prevede, fanno difficoltà. A seguito del dichiarazione di inefficacia, che produrrà effetti ex tunc dalla data della trascrizione della domanda, si potrà trascrivere la sentenza di fallimento e dare una continuità nelle trascrizioni in modo da consentire poi la vendita dell'auto, ove il fallimento la riscatti.
La soluzione come si vede non è immediata, per cui è in primo luogo consigliabile di provare di trascrivere la sentenza di fallimento al Pra facendo presente la inefficacia dell'atto che ha dato luogo alla precedente trascrizione e della stessa trascrizione fatta dopo la dichiarazione di fallimento; se il responsabile si rifiuta, bisogna proporre l'accennata azione di dichiarazione di inefficacia della cessione del contratto e nel frattempo cercare un accordo con il cessionario per risolvere la controversia in via amichevole.
Zucchetti SG srl
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GIOVANNI PIANCA
TREVISO29/11/2016 17:43RE: RE: RE: RE: RE: RE: trascrizione sentenza dichiarativa di fallimento P.R.A.
Solo per dire nel mio caso il conservatore ha pretesto:
1) provvedimento del G.D. (istanza di cancellazione di formalità ex art. 45 l.f.);
2) notifica al terzo del medesimo atto.
Cordiali saluti
GP-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza30/11/2016 16:33RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: trascrizione sentenza dichiarativa di fallimento P.R.A.
Bene. Se il giudice delegato emette il decreto di cancellazione della trascrizione e il conservatore si accontenta di questo, questa è la via più semplice..
Zucchetti SG srl
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Stefania De Michele
LECCE10/12/2016 11:49RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: trascrizione sentenza dichiarativa di fallimento P.R.A.
Riporto il passo della Sua cortese risposta che vorrei approfondire:
"Nel suo caso, in base alla descrizione da lei fatta, ricorre il primo caso in quanto la cessione del contratto di leasing è avvenuta dopo la dichiarazione di fallimento per cui quella cessione è sicuramente inefficace; questa si produce automaticamente ma, ove la controparte sollevi contestazione, sarà necessaria una azione di accertamento (non revocatoria) della inefficacia della cessione"
Nel caso che sto trattando, sia la società di leasing che il terzo non sollevano contestazioni. Sicchè non vi è necessità di instaurare un giudizio di accertamento con conseguenti costi per patrocinio legale e contributo unificato.
Occorre in ogni caso ottenere la cancellazione della cessione dal PRA sulla base di un atto che, escluso il provvedimento del GD, escluso la sentenza del giudice civile, esclusa la sentenza dichiarativa di fallimento, potrebbe a questo punto essere una scrittura privata tra società di leasing e acquirente di contenuto ed effetto inverso alla cessione con restituzione del prezzo?
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza12/12/2016 13:00RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: trascrizione sentenza dichiarativa di fallimento P.R.A.
La cancellazione ci sembra difficile perché l'art. 2668 c.c. contempla l'accordo delle parti quale fonte per la cancellazione relativamente alla trascrizione delle domande giudiziali enunciate dagli artt. 2652 e 2653 c.c., nel mentre ci sembra possibile, sulla base di una convenzione, l'annotazione della inefficacia della cessione in forza dell'art. 2655 c.c.. Tale norma regola, infatti, l'ipotesi che un atto trascritto sia dichiarato nullo, o sia annullato, o risoluto o rescisso o revocato o sia soggetto a condizione risolutiva, disponendo che in questi casi, la relativa dichiarazione di nullità o annullamento ecc. o l'avveramento della condizione siano annotati a margine della trascrizione. Il quarto comma della stessa norma prevede che l'annotazione può operarsi sulla base della sentenza "o della convenzione da cui risulta uno dei fatti sopra indicati"; e non può esservi dubbio che nel concetto di revocatoria, che produce l'inefficacia, possa rientrare l'inefficacia di diritto di cui all'art. 44 l.f..
Zucchetti SG Srl
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