Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

sospensione rapporti di lavoro dipendente dopo la risoluzione del contratto di affitto d'azienda

  • Laura Diana

    Trescore Balneario (BG)
    23/11/2015 11:01

    sospensione rapporti di lavoro dipendente dopo la risoluzione del contratto di affitto d'azienda

    Buongiorno,

    ho questo caso, al quale il mio consulente del lavoro non sa darmi indicazioni precise perché, dice, abbastanza raro.

    La ditta fallita, ancora in bonis, in data 25/09/2014 cede in affitto il ramo d'azienda con n. 5 dipendenti , dopodichè fallisce il 23.03.2015.

    il contratto di affitto del ramo aziendale prosegue con il fallimento per circa 5 mesi, dopodichè il curatore in data 30.08.2015 fa valere causa risolutiva espressa prevista dal contratto per inadempienze dell'affittuario. La ditta affittuaria cessa i dipendenti, e provvede alle comunicazioni presso gli enti preposti.

    Il fallimento non chiede l'esercizio provvisorio d'impresa, ma lascia sospesi i contratti di lavoro per i motivi che seguono.

    Nel corso del mese di settembre il curatore riceve la manifestazione di interesse all'acquisto del ramo aziendale da parte di una grossa ditta del settore, quindi non procede al licenziamento dei dipendenti, pur avvisandoli via PEC della situazione che si è venuta a creare.

    Nel mentre n. 3 dei quattro dipendenti ancora in forze al 30.09.2015 telefonano ripetutamente al curatore chiedendo di essere licenziati, per poter accedere al sussidio di disoccupazione.
    viene spiegata loro l'impossibilità di licenziarli in un momento in cui i contratti sono sospesi a causa dell'interesse manifestato da un possibile acquirente, che preservi i loro posti di lavoro, nessuna comunicazione scritta formale in merito viene inviata i dipendenti.


    Il 28/10/2015 il potenziale acquirente comunica al curatore via mail il venir meno dell'interesse manifestato a causa della rischiosità dell'operazione.

    A questo punto il curatore comunica telefonicamente ai dipendenti che saranno licenziati. Vengono inoltrate le comunicazioni del licenziamento agli uffici competenti, a far data dal 01.11.2015 e spedite le lettere di licenziamento.

    Ora il consulente del lavoro sostiene che il fallimento debba corrispondere lo stipendio pieno a tutti e quattro i dipendenti + indennità di mancato preavviso, contributi INPS e ANASPI, tfr maturato...ecc sia per il mese di settembre che per il mese di ottobre.

    Io credo che non debba essere corrisposto altro che il mancato preavviso, ma ho il dubbio che non vada corrisposto nemmeno quello, avendo già i dipendenti piena conoscenza della situazione già dal 01.09.2015 a seguito di mail, telefonate e incontri presso il mio studio, essendo rimasti a casa senza lavorare e avendo chiesto ripetutamente di essere licenziati.

    oltretutto l'ammontare del dovuto sarebbe considerevole: circa €. 35.000,00 su un attivo realizzato ad oggi pari ad €. 65.000.

    Chiedo un riscontro urgente, se possibile.

    Grazie mille della cortese attenzione.

    dott.ssa Laura Diana






    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      23/11/2015 20:05

      RE: sospensione rapporti di lavoro dipendente dopo la risoluzione del contratto di affitto d'azienda

      Noi condividiamo la sua opinione. Come abbiamo detto più volte nelle risposte che abbiamo dato su questi argomenti, nella retrocessione dell'azienda all'affittante, che attua una forma di circolazione, trova applicazione l'art. 104bis, comma sesto, per il quale "La retrocessione al fallimento di aziende, o rami di aziende, non comporta la responsabilità della procedura per i debiti maturati sino alla retrocessione, in deroga a quanto previsto dagli articoli 2112 e 2560 del codice civile. Ai rapporti pendenti al momento della retrocessione si applicano le disposizioni di cui alla sezione IV del Capo III del titolo II".
      La norma in questione regola l'ipotesi che la restituzione dell'azienda avvenga a seguito della cessazione, per qualsiasi causa, di un contratto di affitto stipulato dal curatore, ma a nostro avviso detta norma è applicabile ad ogni caso di restituzione dell'azienda all'organo fallimentare, sia che il contratto di affitto da cui deriva la retrocessione sia stato stipulato dal curatore stesso, sia che il contratto fosse già in atto alla data della dichiarazione di fallimento dell'affittante, e ciò per i motivi esposti dal Trib. Milano nella sentenza n. 5571/2015 del 05.05.2015, ma, più precisamente, per i motivi indicati dal Trib. Monza nella sentenza 19 Novembre 2013, che, come noi, fa leva sulla interpretazione analogica o estensiva dell'art. 104 bis, giustificata dalla identità di situazioni alla base di entrambe le ipotesi: non gravare eccessivamente la massa fallimentare delle conseguenze della restituzione dell'azienda.
      Se si muove da questa tesi la società affittante non risponde dei debiti maturati nel periodo dell'affitto a terzi perché la retrocessione non viene considerata una forma di circolazione / cessione dell'azienda e pertanto risponde dei soli debiti verso i dipendenti maturati fino alla data dell'affitto, comprese le relative quote di TFR.
      Esclusa, infatti, la responsabilità solidale tra cedente (affittuario che restituisce) e cessionario (affittante che riceve in restituzione l'azienda), il rapporto di lavoro è stato trasmesso all'originario affittante fallito a seguito della retrocessione, ma è entrato, a norma dell'art. 72, in una fase di sospensione; e, poiché non vi è stato esercizio provvisorio né richiesta formale di fissazione di un termine per il curatore entro il quale scegliere se continuare o sciogliersi dal rapporto, tale situazione è continuata fino al momento del licenziamento, che retroagisce alla data della dichiarazione di fallimento o, nel caso, alla data successiva in cui l'azienda è stata retrocessa. Di conseguenza, a quella data, se i dipendenti non avevano goduto del preavviso, hanno diritto ad ottenere la indennità sostitutiva del preavviso, oltre, come detto, alle quote del Tfr maturate fino al momento della concessione in affitto ed eventuali retribuzioni non pagate risalenti sempre a questa fase.
      Zucchetti SG srl
      • Laura Diana

        Trescore Balneario (BG)
        24/11/2015 12:12

        RE: RE: sospensione rapporti di lavoro dipendente dopo la risoluzione del contratto di affitto d'azienda

        Buongiorno,

        condividendo quanto da Voi esposto, chiedo conferma di quanto segue.

        Visto che per le retribuzioni arretrate e per il TFR alla data di concessione in affitto del ramo aziendale i suddetti dipendenti si erano già insinuati tempestivamente allo SP della procedura, è corretto quindi ipotizzare che debbano ricevere ad oggi dal fallimento solo l'indennità di mancato preavviso, visto che l'organo propulsore dello scioglimento del contratto di affitto e di conseguenza dei loro contratti è stato il curatore fallimentare?

        Di fatto si sono trovati senza lavoro, senza alcun preavviso, il giorno in cui la scrivente ha fatto rivalere la clausola di risoluzione espressa del contratto di affitto.

        Grazie mille

        cordiali saluti,

        LD

        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          24/11/2015 19:02

          RE: RE: RE: sospensione rapporti di lavoro dipendente dopo la risoluzione del contratto di affitto d'azienda

          Si, è esattamente quanto abbiamo detto nella risposta che precede.
          Zucchetti SG Srl
          • Laura Diana

            Trescore Balneario (BG)
            25/11/2015 09:55

            RE: RE: RE: RE: sospensione rapporti di lavoro dipendente dopo la risoluzione del contratto di affitto d'azienda

            Segnalo che stamattina ho posto la questione al Giudice delegato, il quale discorda dalla soluzione sopra prospettata da entrambi e sposa, invece, la giurisprudenza maggioritaria per la quale nei due mesi di 'sospensione' è maturata una prededuzione pari all'ammontare complessivo degli stipendi, contributi, tfr, ferie, indennità varie, compresa indennità di preavviso...indicandomi di seguire quest'ultima.

            Grazie mille,

            Cordiali saluti,

            LD
            • Zucchetti Software Giuridico srl

              Vicenza
              26/11/2015 18:35

              RE: RE: RE: RE: RE: sospensione rapporti di lavoro dipendente dopo la risoluzione del contratto di affitto d'azienda

              Ne prendiamo atto e non ci stupiamo di soluzioni diverse in materia così controversa. Per suo approfondimento, le consigliamo di leggere le sentenze che abbiamo citato nella nostra risposta precedente; quella del Tribunale di Milano la trova agevolmente su internet e questa a sua volta fa ampi richiami al precedente di Monza.
              Zucchetti SG Srl