Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

Richiesta visione documentazione

  • Emanuela Diletto

    BOLOGNA
    13/11/2018 21:44

    Richiesta visione documentazione

    Buonasera,
    il Conai si è insinuato tardivamente per la sanzione dovuta a causa del mancato adempimento da parte della società fallita.
    Mi chiede se può visualizzare la documentazione, nel mio caso sono in possesso solo dei registri iva e non delle fatture, per poter riuscire ad effettuare il calcolo dell'importo dovuto e successivamente insinuarsi anche per questo credito.
    Può visualizzare i documenti? Ai sensi dell'art.90 LF?
    Se, si, l'autorizzazione al G.D. va effettuata direttamente dal creditore o dal curatore?
    Grazie.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      15/11/2018 12:05

      RE: Richiesta visione documentazione

      Lei ha correttamente individuato la norma cui fare riferimento, che è quella di cui all'art. 90. per l'esattezza quella di cui al quarto comma, per la quale "Gli altri creditori ed i terzi hanno diritto di prendere visione e di estrarre copia degli atti e dei documenti per i quali sussiste un loro specifico ed attuale interesse, previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il curatore".
      Da questo disposto si ricava:
      a- che "gli altri creditori" sono tutti i creditori diversi da quelli facenti parte del comitato dei creditori (dei quali tratta il secondo comma) e, riteniamo non solo i creditori concorrenti (quelli già ammessi al passivo) ma tutti i creditori concorsuali perchè possono avere interesse a conoscere la documentazione del fallimento proprio per formulare la domanda; a maggior ragione i creditori concorsuali che abbiano già presentato domanda di insinuane.
      b-che la domanda va rivolta al giudice, il quale, prima di decidere, deve sentire il curatore; tuttavia nulla cambia se la domanda viene indirizzata al curatore, il quale esprime il suo parare e poi la presenta al giudice per l'autorizzazione, che è il sistema diventato più comune nella prassi, specie dopo l'introduzione della Pec, che consente ai creditori di comunicare agevolmente e direttamente con il curatore;
      c-che la facoltà di visionare ed estrarre copia della documentazione non è illimitata in quanto il crediore che fa la richiesta deve indicare e le ragioni che che giustificano il suo interesse e i documenti che intende visionare, non essendo sufficiente una domanda generica di visionare la documentazione.
      Zucchetti SG srl