Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

Contratti pendenti: locazione immobiliare

  • Francesco Mazzoletti

    Brescia
    06/03/2012 09:25

    Contratti pendenti: locazione immobiliare

    Buongiorno,
    qualora il Curatore subentri in un contratto di locazione immobiliare ad uso abitativo, poichè, ancorchè non registrato, è considerato avente data certa vista la prova dei pagamenti dei canoni di locazione con la causale "affitto" nei bonifici precedenti il fallimento:
    come comportarsi con l'imposta di registro annuale del contratto?
    Deve essere versata dalla procedura alle scadenze annuali con successiva richiesta del 50% del costo al conduttore? (Ovviamente solo per i periodi post fallimento si intende)
    Vi è differenza, sempre in merito al versamento dell'imposta di registro per il periodo post fallimento, tra contratti registrati alla data di fallimento e contratti non registrati ma riconducibili a data certa?
    Grazie
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      19/03/2012 13:52

      RE: Contratti pendenti: locazione immobiliare

      La normativa sull'imposta di registro non prevede regole speciali per il caso di procedure concorsuali, di conseguenza:
      - in corso di procedura deve essere seguita la procedura "ordinaria" di pagamento dell'imposta annuale e richiesta al conduttore del 50% di sua competenza
      - stante la data certa, in merito all'esistenza di tale obbligo in corso di procedura non comporta alcuna differenza se il contratto sia stato o meno correttamente assoggettato a imposta di registro al momento della stipula ante fallimento.

      Sarà compito dell'Erario rilevare tale omissione e insinuarsi al passivo per l'imposta che avrebbe dovuto essera stata versata, interessi e sanzioni. A tal proposito riteniamo che non sussista alcun obbligo in capo al Curatore di segnalare detta omissione all'Agenzia delle Entrate, non rientrando ciò nei suoi compiti.
      • Sara Santarelli

        Cesena (FC)
        26/02/2016 21:26

        RE: RE: Contratti pendenti: locazione immobiliare

        Buonasera,
        Nel mio caso vi era contratto di sublocazione (la fallita era subconduttore) durata 2009-2018 registrato all'agenzia delle entrate. Il sublocatore mi ha confermato, senza fornirmi il relativo documento, che la fallita è receduta dal contratto nel 2011. Tuttavia non è stata data comunicazione in agenzia delle entrate, tant'è che sono venuta a conoscenza del contratto a seguito di notifica alla sottoscritta, in quanto curatore, di avviso di liquidazione e sanzione relativa a imposta di registro anno 2013 2014 e 2016. Non so come comportarmi poiché non ho il documento che provi la disdetta se non la dichiarazione via mail del locatore. E anche nel caso la disdetta in agenzia con pagamento dell'imposta di registro andava fatta entro 30 gg. Per quanto riguarda invece gli avvisi di liquidazione dell'imposta, per gli stessi sarà necessaria l'insinuazione al passivo come i restanti creditori.
        • Stefano Andreani - Firenze
          Luca Corvi - Como

          12/03/2016 19:29

          RE: RE: RE: Contratti pendenti: locazione immobiliare

          Dal quesito pare di capire che la vicenda si sia svolta come segue:
          - esiste un contratto di sublocazione stipulato in data anteriore al fallimento, nel quale il soggetto ora fallito era subconduttore
          - tale contratto pare essere stato risolto consensualmente prima del fallimento, tanto che non ne è stata nemmeno comunicata l'esistenza al Curatore, né il sublocatore ha mai chiesto i relativi canoni e anzi ora conferma, pur senza fornire prove, tale avvenuta risoluzione
          - l'Agenzia delle Entrate richiede ora al Curatore il pagamento dell'imposta di registro su tale contratto, parrebbe sia per periodi ante che per periodi post fallimento.

          Se questi sono i fatti, l'aspetto più delicato ci pare il rapporto con il sublocatore il quale, in assenza di prova della disdetta, sulla base di quanto stabilito dall'art. 80 l.fall. avrebbe probabilmente potuto chiedere in prededuzione il pagamento dei canoni maturati post sentenza; ma fortunatamente così non è avvenuto, atteso che egli stesso ha confermato l'avvenuta risoluzione, ancorché non correttamente formalizzata e ufficializzata all'Agenzia delle Entrate.

          Per quanto riguarda l'imposta di registro che l'Agenzia ora chiede alla Curatela in quanto coobligata solidale ci pare che, in assenza di prove con data certa attestanti la risoluzione, il Curatore possa opporre ben poco, e quindi siano dovuti sia gli importi relativi al periodo ante fallimento, da ammettere al passivo in caso di presentazione di apposita istanza, sia quelli in prededuzione.

          Per questi ultimi, si potrebbe forse sostenere che essi non sono "liquidi, esigibili e non contestati per collocazione e per ammontare" e quindi pretendere che sia seguito l'iter della presentazione di istanza di ammissione al passivo, ma sinceramente non ne vediamo l'opportunità anche perché, trattandosi di debiti di competenza della giustizia tributaria, per contestarli sarebbe necessaria la predisposizione di un rituale ricorso in Commissione Tributaria, con costi a carico della procedura (a meno che la modestia dell'importo non consenta di non avvalersi del difensore) ed esito molto probabilmente avverso; e in assenza di ricorso, gli importi richiesti riteniamo non possano qualificarsi come "non contestati".