Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

CITAZIONE DEL RESPONSABILE CIVILE

  • Marco Bettini

    MILANO
    01/06/2013 16:59

    CITAZIONE DEL RESPONSABILE CIVILE

    Volevo confrontarmi con colleghi e avere un parere da Zucchetti in merito ad una citazione pervenutami quale curatore di una procedura fallimentare in ambito ad un procedimento penale, per fatti accaduti nel periodo ante fallimento.
    In sintesi: nel procedimento penale di cui sopra, promosso da un istituto di cura nei confronti degli ex amministratori della Società fallita e di un'altra società "SOCIETA' B", tutti imputati del reato di cui agli artt. 110 e 335 c.p., l'istituto ospedaliero ha formulato quale parte civile la citazione delle società quindi anche della fallita in persona del sottoscritto curatore, entrambe in qualità di responsabile civile per rispondere dei danni materiali e morali nonché delle spese ........
    Il PM ha ritenuto di accogliere la richiesta anche per la Società in fallimento quale responsabile civile con l'invito a costituirsi ....
    Ora premesso che il fallimento è in fase di chiusura, deve essere presentato il conto della gestione e predisposto il riparto finale con il quale si soddisferanno solo i privilegiati primo grado (inps e inail) in aggiunta dei creditori ex art. 2751 bis già soddisfatti nel precedente riparto, mi sorgono alcune perplessità:
    - è possibile la citazione in sede penale per responsabilità civile di un fallimento per fatti ammessi ante dichiarazione?
    - trattandosi di quantificare un eventuale diritto di credito non è forse unico giudice competente il G.D.?
    - in caso di condanna per danni il credito derivante da responsabilità civile accertato in sede penale è forse assistito da qualche diritto di privilegio?


    Il sottoscritto, non avendo elementi particolari per promuovere una eventuale difesa poiché trattasi di un periodo antecedente il fallimento le cui informazioni possono essere date esclusivamente dagli amministratori imputati nel procedimento penale (quindi nelle condizioni/necessità di contestare quanto denunciato dalla casa di cura)e per non togliere risorse finanziarie ai creditori privilegiati che verranno coinvolti nel riparto finale, sarebbe dell'idea di non costituirsi ed eventualmente di presenziare all'udienza facendo presente che trattandosi di un diritto di credito
    giudice competente dovrebbe essere il G.D.
    Ma ovviamente essendo la prima volta che mi capita e non avendo trovato precedenti avrei piacere di un confronto.
    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      03/06/2013 20:27

      RE: CITAZIONE DEL RESPONSABILE CIVILE

      E' indubbiamente anomala la chiamata nel processo penale quale responsabile civile, che prelude ad una domanda di risarcimento danni per una responsabilità collegata al reato commesso dagli amministratori, perché, intervenuto il fallimento qualsiasi pretesa di carattere patrimoniale nei confronti della massa deve essere accertata, sia quanto riguarda l'an che il quantum, in sede fallimentare, in forza del principio della esclusivitù dell'accertamento del passivo posto dall'art. 52 l.f.
      Probabilmente la chiamata è finalizzata a rendere opponibile al fallimento la eventuale sentenza di condanna degli amministratori, ma rimane comunque che, anche in tal caso, il giudice penale non può pronunciarsi sulla responsabilità della società fallita né tanto meno sull'entità del danno, per cui ci sembra corretta la sua linea, anche perché il fallimento è in fase di chiusura e comunque l'eventuale creditore non troverebbe capienza nel fallimento, dato che i crediti dipendenti da reato godono del privilegio di grado decimo, per il combinato disposto degli artt. 2768 (che peraltro pone non pochi limiti) e 2778 n. 10 c.c..
      Poiché, dalla rappresentazione che lei ha fatto non arriva a soddisfare i creditori di grado decimo, può, fatta la dichiarazione dell'intervenuto fallimento e dell'attuale stato dello stesso nel giudizio penale, proseguire verso la chiusura del fallimento.
      Zucchetti SG Srl