Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

programma di liquidazione - reclamo ex art 36

  • Cristina Debora Pulpito

    Martina Franca (TA)
    18/04/2018 19:40

    programma di liquidazione - reclamo ex art 36

    Buonasera,

    sono Curatore di un fallimento in cui è ricompreso un contratto di affitto di azienda e contestuale preliminare di compravendita stipulato in data anteriore alla sentenza dichiarativa di fallimento. Per ragioni di opportunità e di salvaguardia dell'impatto occupazionale si è data prosecuzione al contratto di affitto, riservando ogni determinazione circa la vendita del complesso aziendale all'esito dell'approvazione del Programma di Liquidazione che contemplava, in via alternativa, la vendita in blocco dell'azienda (costituita da beni immobili, mobili, attrezzature e personale) ovvero la vendita frazionata dei beni immobili, mobili e delle attrezzature con risoluzione dei contratti di lavoro in essere. Eseguita la CTU sul complesso aziendale e approvato dal CdC il Programma ex art. 104 ter L.F., nelle more della sua dichiarazione di esecutività è pervenuta proposta transattiva da parte del conduttore/già promissario acquirente il quale, al fine di dirimere la controversia che si sarebbe instaurata con la Curatela all'esito della (inevitabile) risoluzione del contratto in essere, proponeva l'acquisto dell'azienda corrispondendo il relativo prezzo (inferiore alla stima effettuata dal CTU), in parte mediante accollo del TFR dei lavoratori assorbiti dalla fallita, in parte mediante corresponsione in conto prezzo dei canoni maturati ed infine mediante saldo al 31.12.2019 del residuo prezzo; il tutto garantito mediante polizza fideiussoria a prima richiesta emessa in favore del fallimento. All'esito del parere richiesto al CdC ai sensi dell'art. 35 L.F., l'organo si esprimeva favorevolmente a maggioranza di 2 consensi e 1 dissenso all'autorizzazione. Il componente dissenziente, ha proposta reclamo ex art. 36 L.F. avverso il parere espresso dal CdC adducendo in sostanza: 1) che non si versi in caso di transazione poichè non risultava instaurata un lite in senso giudiziale tra iul conduttore e la curatela; 2) che, conseguentemente, la (/a suo dire, apparente) transazione si appalesa come un'illecito aggiramento delle disposizioni di cui all'art. 107 L.F., che impongono la modalità della vendita competitiva in caso di dismissione di beni immobili fallimentari.

    Oltre che in ordine alle questioni di merito sollevate, mi sorge tuttavia il dubbio che possano esservi - in via preliminare - profili di inammissibilità del reclamo proposto ex art. 36 L.F., per difetto di legittimazione o di interesse ad agire del reclamante, in quanto proposto da membro del Comitato (ancora nelle sue funzioni, per di più - espressamente - nel ruolo di Presidente del medesimo), avverso i pareri resi dagli altri componenti, nell'ambito della fase endoprocedimentale di formazione della volontà dell'organo collegiale. Nel caso di specie, il componente, di fatto, solleva reclamo per nullità dei pareri positivi resi dagli altri membri, rispetto all'autorizzazione resa nel suo medesimo Comitato, senza peraltro essersene dimesso. E' profilabile tale preliminare eccezione?

    Inoltre, fermo restando la quieta possibilità di addivenire a transazione anche al fine di dirimere una lite "insorgenda", oltre che già insorta, a vostro parere è possibile perfezionarla mediante trasferimento immobiliare del complesso industriale, una volta integrati i poteri del Curatore ex art. 35 L.F. con il parere favorevole a maggioranza del CdC, senza dar corso alle vendite competitive (che di fatto, si porrebbero quale alternativa imprescindibile, rispetto alla vendita perfezionata per effetto della transazione)?

    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      19/04/2018 17:15

      RE: programma di liquidazione - reclamo ex art 36

      In ordine all'eccezione preliminare che intende sollevare, non ci risultano precedenti giurisprudenziali. In dottrina si ammette che il componente dissenziente del comitato dei creditori sia legittimato ad impugnare ex art. 36 una autorizzazione data a maggioranza dagli altri membri (Abete in Comm. Jorio, 607, sembra aderire a questa tesi anche Grossi, La riforma della legge fallimentare , II, 330) e non ci sembra per nulla anomala questa possibilità sia perché è l'unico mezzo di difesa che il dissenziente ha sia perché, comunque, quanto all'interesse, egli è un creditore del fallimento.
      E' pacifico che la transazione possa intervenire per dirimere sia una lite già insorta che insorgenda.
      Più serio ci sembra l'altro motivo- anch'esso di diritto- circa la violazione del principio di competitività. Bisognerebbe vedere come è proposto e sviluppato, ma, in linea di massima, va ricordato che la transazione può avere funzione traslativa soltanto con riguardo a rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti, (giur. cost. cfr. Cass. 15/07/2016, n. 14432; Cass. 17/09/2004, n. 18737) e nel caso ci sembra che, attraverso la transazione, si tenda sostanzialmente a ad attuare proprio il trasferimento della proprietà dell'azienda su cui poteva insorgere la lite, per cui il negozio in questione, anche in mancanza di dati circa la rinuncia dell'altra parte alle proprie pretese, potrebbe essere considerato più che una transazione una vendita.
      Ovviamente si tratta di valutazioni caratterizzate da una certa discrezionalità interpretativa, ma quello che intendiamo dire è che c'è il rischio che la tesi del membro del comitato dei creditori venga accolta, anche perché la competitività nelle vendite è un cardine del sistema liquidatorio, cui non può sfuggirsi; peraltro le condizioni della "vendita" non sembrano neanche tanto favorevoli da poter escludere a priori la possibilità di offerte migliorative.
      Zucchetti Sg srl