Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

Riacquisizione suolo consorzio Asi

  • Angela Iaccarino

    Caserta
    25/03/2022 11:34

    Riacquisizione suolo consorzio Asi

    Buongiorno,
    sono un curatore fallimentare che ha acquisito all'attivo un immobile industriale facente parte del consorzio ASI. La Curatela ha concesso in affitto l'azienda e sta procedendo alla vendita della stessa con procedura competitiva. L'immobile, invece, sarà venduto nell'ambito di una procedura esecutiva promossa prima della dichiarazione di fallimento. In prossimità dell'asta immobiliare, il consorzio asi ha notificato la comu icazione di avvio del procedimento di riacquisizione del suolo ex art 63 L. 448/98. A questo punto, gradirei avere un vostro parere in merito al ricavato della vendita e, cioè, se sarà devoluto interamente alla procedura esecutiva o se questa debba dichiararsi improcedibile. Ringrazio per la cortese disponibilità
    Dottssa Angela Iaccarino
    • Angela Iaccarino

      Caserta
      25/03/2022 14:13

      RE: Riacquisizione suolo consorzio Asi

      consorzio asi
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      25/03/2022 18:56

      RE: Riacquisizione suolo consorzio Asi

      L'art. 63 legge 23/12/1998, n. 448 stabilisce che:
      "1. I consorzi di sviluppo industriale di cui all'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, nonché quelli costituiti ai sensi della vigente legislazione delle regioni a statuto speciale, hanno la facoltà di riacquistare la proprietà delle aree cedute per intraprese industriali o artigianali nell'ipotesi in cui il cessionario non realizzi lo stabilimento nel termine di cinque anni dalla cessione.
      2. Gli stessi consorzi di cui al comma 1 hanno altresì la facoltà di riacquistare unitamente alle aree cedute anche gli stabilimenti industriali o artigianali ivi realizzati nell'ipotesi in cui sia cessata l'attività industriale o artigianale da più di tre anni.
      3. Nell'ipotesi di esercizio delle facoltà di cui al presente articolo i consorzi dovranno corrispondere al cessionario il prezzo attualizzato di acquisto delle aree e, per quanto riguarda gli stabilimenti, il valore di questi ultimi come determinato da un perito nominato dal presidente del tribunale competente per territorio, decurtato dei contributi pubblici attualizzati ricevuti dal cessionario per la realizzazione dello stabilimento.
      4. Le facoltà di cui al presente articolo possono essere esercitate anche in presenza di procedure concorsuali.
      5. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui ai consorzi di sviluppo industriale per la realizzazione di infrastrutture industriali e per l'acquisizione di aree e di immobili da destinare agli insediamenti produttivi".
      Come vede, il comma quarto precisa espressamente che le facoltà di riacquisto di cui ai precedenti commi, possono essere esercitate anche in presenza di procedure concorsuali, sicchè questi provvedimenti di esproprio atipico possono intervenire anche in pendenza di fallimento.
      Ovviamente l'Ente deve predisporre una delibera che deve rispettare le disposizioni sopra richiamate e che è impugnabile avanti al TAR. Al momento tale delibera manca per cui teoricamente lei potrebbe procedere alla vendita, tuttavia, essendo stato avvertito dell'inizio della predisposizione della pratica, è opportuno chiedere una espressa autorizzazione al giudice a vendere esponendo la comunicazione che ha ricevuto.
      Zucchetti Sg srl