Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

dichiarazione di fallimento ed operazioni dell\' amministratore

  • Alessandro Bartoli

    Citta' di Castello (PG)
    01/07/2011 18:25

    dichiarazione di fallimento ed operazioni dell' amministratore

    sottopongo ai vostri qualificati esperti il seguente quesito.
    L' amministratore della società fallita ha dato disposizioni di pagamento, ad una banca presso la quale intratteneva un contratto di conto corrente attivo, nei confronti di alcuni fornitori tra i quali vi sono dei dipendenti.
    Tale disposizione di pagamento - disposizione eseguita dalla banca - è intervenuta dopo la dichiarazione di fallimento ma prima che questa venisse annotata presso il registro delle imprese.
    Secondo me i pagamenti effettuati nei confronti dei fornitori sono inefficaci nei confronti della massa dei creditori (anche quelli nei confronti dei dipendenti, salvo poi verificare se convenga o meno far valere l' inefficacia nei confronti di soggetti che sono i primi in termini di privilegi..), ma credo che non sia possibile imputare alla banca qualche responsabilità atteso il fatto che quando questa ha operata non era a conoscenza della intervenuta dichiarazione di fallimento.
    Chiedo, cortesemente, se il mio punto di vista sia condivisibile.
    Grazie.

    Alessandro Bartoli
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      01/07/2011 20:25

      RE: dichiarazione di fallimento ed operazioni dell' amministratore

      Se gli atti da lei descritti fossero stati compiuti dopo la pubblicazione della sentenza di fallimento non vi sarebbero dubbi sull'obbligo restitutorio della banca perché, comportando il fallimento lo scioglimento immediato del contratto di conto corrente bancario a norma dell'art. 78, sarebbe venuto meno anche l'obbligo della banca di eseguire il mandato inerente al conto corrente e tutto sarebbe stato inefficace a norma dell'art. 44.
      Essendo intervenuta l'attività della banca prima della iscrizione della sentenza nel registro delle imprese, questa non è opponibile alla banca e neanche agli altri terzi, giusto il disposto dell'ult. comma dell'art. 16, che intende tutelare appunto l'affidamento in buona fede degli estranei al procedimento che ha portato alla dichiarazione di fallimento.
      Per la stessa norma la sentenza di fallimento ha effetto nei confronti del fallito dalla data del deposito in cancelleria, ma questi effetti sono comunque quelli che non riguardano i terzi (altrimenti si creerebbero sovrapposizioni) e, quindi, quelli che incidono sulle parti del rapporto tra le parti del giudizio fallimentare (creditore istante e fallito) oltre quelli che attengono allo status del fallito.
      In conclusione ci sembra che nulla possa fare il curatore, se non valutare la possibilità di una revocatoria di un atto che, benché compiuto dopo la dichiarazione di fallimento, è come se fosse stato fatto prima non essendo la sentenza opponibile ai terzi coinvolti. Ovviamente, se fosse stato applicabile l'art. 44 l'inefficacia sarebbe stata automatica, nel mentre se si opera tramite revocatoria bisogna fare riferimento all'art. 67.
      Zucchetti SG Srl