Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

Liquidazione quota socio accomandante fallito

  • Gianluca Rosano

    PESCARA
    02/04/2012 21:21

    Liquidazione quota socio accomandante fallito

    Salve,
    Sono stato nominato curatore di una ditta individuale, il cui titolare (il fallito) è anche socio accomandante per il 5% di una società in accomandita semplice, nella cui gestione non si è mai intromesso e con la quale da vari anni non ha avuto più alcun tipo di contatto. Dovrei farmi liquidare la quota del socio fallito, ma il socio accomandatario è irreperibile e le lettere inviategli sia alla società che al suo domicilio non hanno avuto alcuna risposta.
    Sarei grato sapere:
    1)come procedere, in particolare:
    1.a) devo ricorrere a qualche procedura legale (es. pignoramento) e quale, e se ciò sia possibile pur non potendo quantificare il valore della quota sociale da liquidarmi;
    1.b) oppure come curatore ho potere di accedere in azienda, eventualmente con delle autorizzazioni, visionare tutto l'occorrente e procedere alla liquidazione della quota. Ma in questo ultimo caso chi sarebbe il soggetto autorizzato a pagare il valore della quota?

    2)La valutazione della quota sociale deve essere effettuata dal curatore, dalla società in accomandita oppure da un terzo nominato di comune accordo dalle parti?

    3)Qualora la valutazione:
    a) sia di competenza del curatore, l'onorario:
    a.1) dovrà essere aggiunto a quello relativo alla procedura fallimentare,;
    a.2) oppure è una incombenza del curatore che non genera ulteriore compenso oltre quella ordinario per la procedura fallimentare,
    a.3) oppure per metà dovrà essere pagata dalla società e la restante parte far rientrare in uno dei due casi di cui sopra (a.1 o a.2)
    b)Sia di competenza di un terzo, l'onorario di questi da chi dovrà essere liquidato? Nel caso in cui in tutto o in parte sia onere del fallimento dovrà essere presentato domanda di ammissione al passivo oppure è un costo da trattare al pari di quelli dei consulenti che intervengono nella procedura (es. periti per la valutazione dei beni del fallimento).
    Vi ringrazio anticipatamente della preziosa collaborazione, e saluto cordialmente.

    Dott.Gianluca Rosano
    Pescara
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      03/04/2012 20:30

      RE: Liquidazione quota socio accomandante fallito

      1)-Liquidazione della quota
      Secondo noi il fallimento del socio accomandante non comporta lo scioglimento del rapporto sociale rispetto a quel socio, come invece nel caso del fallimento del socio accomandatario o di un socio di s.n.c.. La legge, per la verità non contempla l'ipotesi del fallimento del socio accomandatario, ma solo la sua morte prevedendone, all'art. 2322 c.c., la trasmissione agli eredi. La stessa norma prevede il trasferimento inter vivos della quota del socio accomandante, previo consenso dei soci che rappresentano la maggioranza, per cui si può dedurre che la circolazione della quota del socio accomandante è liberalizzata, pur alla condizione indicata, in considerazione del fatto che la partecipazione dell'accomandante, in quanto socio limitatamente responsabile ed escluso dall'amministrazione, è priva dei caratteri connessi all' "intuitus personae" ed è presa in considerazione quale mera entità patrimoniale trasferibile. A nostro parere, quindi, lei può vendere la quota del socio accomandante, come una quota di srl, applicando l'art. 2471 c.c.; in particolare con l'applicazione del terzo comma visto che nel caso del socio accomandante la quota non è liberamente trasferibile.
      In ogni caso , lei deve acquisire la quota del fallito e poi ha i poteri che aveva il socio accomandante e nulla più, per cui lei ha sostanzialmente i diritti indicati nell'ult. comma dell'art. 2320 c.c.
      2)- Da chi va effettuata la valutazione della quota sociale
      Seguendo la linea sopra indicata la valutazione della quota è compito del curatore che, come stima o fa stimare nominando un apposito esperto, gli immobili e gli altri beni mobili, così stima o fa stimare ila quota per stabilirne il valore per la vendita.
      Se non si è d'accordo sulla nostra interpretazione e si ritiene che la quota dell'accomandante vada liquidata, bisogna seguire le disposizioni della'rt. 2289 c.c.
      3- Modalità di valutazione della quota
      sempre nel caso che non si segua la nostra interpretazione, il richiamo dell'art. 2289 c.c. chiarisce come la quaota va liquidata. In realtà non vi è bisogno di una valutazione, nel senso che se il curatore e la società non trovano un accordo si apre una controversia, nella quale probabilmente sarà nominato un perito, e le spese saranno regolate nella sentenza, in ragione della soccombenza.
      Zucchetti SG Srl