Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

Royalties

  • Sonia Candela

    Castelnuovo Berardenga (SI)
    06/03/2018 18:54

    Royalties

    Gentili Signori,

    la società fallita produceva oggetti di cristallo di cui alcuni disegnati da un noto architetto. Sul prezzo di vendita di questi oggetti l'artista riceveva, in virtù di un contratto ancora in vigore, una piccola provvigione.

    Per il credito ante fallimento è stato riconosciuto un privilegio ex art. 2751 bis.

    Ma come comportarmi per le royalties maturate sui beni venduti dalla fallita come rimanenze di magazzino? Vi è un contratto ante fallimento in virtù del quale la società che ha in affitto il ramo d'azienda e che continua a produrre, vende le riamenze della fallita, prezzo di gran lunga superiore al valore periziato e quindi conveniente fino a che sarà possibile, ma vi sono pezzi "d'Autore".

    Per questi beni oggetti dell'accordo con l'architetto, sono ancora dovute le royalties? Questi deve fare insinuazione al passivo come costo in prededuzione? O sono spese prededucibili e non occorre l'insinuazione?

    Se recedo dal contratto con l'architetto, gli oggetti che sono stati fabbricati dalla fallita possono essere venduti senza conseguenze?

    Grazie dell'attenzione. Per me è un argomento che non ho mai affrontato.

    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      11/03/2018 18:11

      RE: Royalties

      Semplificando al massimo, la royalty è la forma di compenso in virtù della quale l'opera del designer è retribuita sulla base di una percentuale sul fatturato annuo relativo al prodotto, con le particolarità descritte nel contratto che le parti stipulano. Tale contratto, pendente al momento del fallimento, entra, a seguito di tale evento che colpisca lo sfruttatore del designer, in una fase di sospensione secondo la regola generale posta dall'art. 72, in attesa della decisione del curatore se sciogliersi dallo stesso o subentrare.
      Ovviamente questa scelta si riverbera sul futuro, pur avendo effetto dalla data di dichiarazione del fallimento, nel senso che il curatore, se subentra, potrà continuare a sfruttare l'idea dello stilista producendo le opere disegnate dovute all'idea altrui e continuare a pagare le royalties; se invece si scioglie, la curatela non potrà più produrre gli oggetti frutto dell'idea altrui.
      Questa situazione fa capire (e per questo ne abbiamo fatto cenno) come le scelte del curatore possono influenzare i diritti di royalties per le nuove produzioni, nel mentre nel caso si tratta di merce di magazzino già prodotta prima della dichiarazione di fallimento; su questa, il curatore, anche se si scioglie dal contratto con lo stilista, è tenuto a corrispondere quanto dovuto in forza del contratto esistente essendo stata l'idea già realizzata prima del fallimento con la produzione dell'oggetto ideato; ora si tratta di quantificare quanto resta da pagare in base alle vendite, per cui a nulla rileva che la vendita avvenga in bonis o si tratti di vendita coattiva fallimentare.
      Zucchetti Sg srl
      • Sonia Candela

        Castelnuovo Berardenga (SI)
        11/03/2018 23:28

        RE: RE: Royalties

        Grazie della consulenza.

        E' molto importante un confronto in materie mai affrontate prima.

        Cordiali saluti