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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE
responsabilità amministrativa degli Enti d.lg.231/2001
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Daniela Di Pauli
Pordenone07/05/2012 12:32responsabilità amministrativa degli Enti d.lg.231/2001
Chiedo la Vostra opinione in merito all'applicazione della legge in oggetto a società fallita. In particolare è stato emesso decreto di condanna ex art. 459 c.p.p. oltre che nei confronti dell'Amministratore anche nei cofronti della società (illecito amministrativo di cui all'art. 24 D.Lg231/2001) per fatti commessi prima della dichiarazione di fallimento.
Secondo il Tribunale di Palermo (22.01.2007 GUP dr. Mazzeo) il fallimento sarebbe assimilabile alla morte del reo e pertanto l'illecito amministrativo dipenente dal reato si estiungerebbe.
Chiedo la vostra opinione ed eventualmente se siete a conoscenza di altre decisioni giurisprudenziali.
Nel caso in cui non riteniate estinto l'illecito, la sanzione comminata va in concorso con tutti gli altri creditori?
Grazie
Daniela Di pauli-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza07/05/2012 18:43RE: responsabilità amministrativa degli Enti d.lg.231/2001
Non sappiamo che sorte abbia fatto il provvedimento del GUP di Palermo da lei citato, però su una identica pronuncia emessa dal GUP di Lucca, la Cassazione penale 02/10/2009, n. 47171 ha statuito che "il fallimento dell'ente non è in alcun modo equiparabile alla morte del reo, per cui non determina l'estinzione dell'ente né dell'illecito amministrativo dipendente da reato". E ciò per due convergenti motivi:
a-perché una simile causa di estinzione non è prevista dalla L. n. 231 del 2001, la quale, invece, indica espressamente come causa di estinzione della responsabilità dell'ente la prescrizione per decorso del termine di legge e prevede altresì la improcedibilità nei confronti dell'ente quando sia intervenuta amnistia in relazione al reato presupposto;
b-perché è pacifico che la sentenza che dichiara il fallimento priva la società fallita dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti a quella data, assoggettandoli alla procedura esecutiva concorsuale finalizzata al soddisfacimento dei creditori, ma tale effetto di spossessamelo non si traduce in una perdita della proprietà, in quanto la società resta titolare dei beni fino al momento della vendita fallimentare, né determina la estinzione della società che, ai fini della legge citata, rileva solo quando la cessazione della attività commerciale sia formalizzata con la cancellazione dal registro delle imprese.
Nello stesso senso, più di recente, il Gup di Roma procedere 07/02/2012 che ha svolto una indagine molto approfondita della questione, analizzando in dettaglio le ragioni che ostano alla della tesi della estinzione del reato per effetto del fallimento; tuttavia questo giudice perviene poi ad una conclusione di buon senso che lascia però qualche dubbio, lì dove, dopo aver ribadito che gli effetti del reato si estinguono solo con la cancellazione della persona giuridica dal registro delle imprese e che questa non discende dal fallimento, precisa che "in assenza di eventuali elementi che facciano ritenere possibile un ritorno in bonis della società, anzi rilevando come verosimile e prossima la chiusura del fallimento con conseguente cancellazione dal registro delle imprese, un rinvio a giudizio della società appare superfluo, con conseguente pronuncia di non luogo a procedere".
Il fatto è che non si è ancora sopito il dibattito concernente la natura della responsabilità penale delle persone giuridiche, che lo stesso legislatore ha aggirato qualificando tale responsabilità come "responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato". Questione di grande portata e rilevante per i casi in cui la condanna sia stata già emessa (come pare di capire sia avvenuto nel caso), perché se la sanzione la si ritiene di stampo amministrativo, questa, una volta divenuta definitiva, rimane e andrebbe insinuata al passivo, nel mentre se la si ritiene, come sembra più verosimile, di stampo penale, opera il principio generale secondo cui la morte del reo- e quindi la cancellazione della società dal registro delle imprese- ove si verifichi prima della condanna, estingue il reato (la c.d. punibilità in astratto) ed ove intervenga successivamente alla condanna, estingue la pena (la c.d. punibilità in concreto), ossia l'obbligo del pagamento della sanzione. Di conseguenza, anche se la condanna è già definitiva, si potrebbe fare lo stesso discorso del GUP di Roma in vista della cancellazione della società.
Di sicuro la questione non è agevolmente risolvibile.
Zucchetti Sg Srl
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