Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

Contributo relativo alla riassunzione della causa interrotta per l’intervenuto fallimento

  • Fabiola Sebastiani

    GUBBIO (PG)
    16/12/2011 19:02

    Contributo relativo alla riassunzione della causa interrotta per l’intervenuto fallimento

    Contributo relativo alla riassunzione della causa interrotta per l'intervenuto fallimento: caso pratico in precedenza discusso.
    In seguito a quanto sopra indicato ed alla lamentela legata al fatto che la causa, interrotta per l'intervenuto fallimento, sia stata riassunta dinanzi al Giudice che ha dichiarato l'interruzione, anziché davanti al Tribunale Fallimentare, facendone discendere la richiesta di dichiarazione di irritualità della riassunzione e della carenza di legittimazione attiva, si approfondisce quanto segue.
    La controversia per cui è causa, vede la fallita quale terza chiamata in causa e non quale convenuta.
    La causa è infatti stata promossa dalla società X e dalla società Y nei confronti della sola Z, per vizi inerenti l'immobile da quest'ultimo edificato. E' stata poi la Z a chiamare in causa la società A e la società B, avendo loro subappaltato parte delle opere oggetto di contestazione. Difatti la società B fallita ha a sua volta chiamato in causa il proprio istituto assicurativo.

    A questo punto, dichiarata l'interruzione per sopraggiunto fallimento della terza chiamata in causa, la riassunzione non poteva che essere richiesta al Giudice che ha dichiarato l'interruzione.

    Cio' per due ordini di motivi:
    - in primo luogo perché la riassunzione, sempre e qualunque sia la causa dell'interruzione e quindi anche in caso di fallimento, deve essere fatta dinanzi al Giudice che ha pronunciato l'interruzione (Cass. 23/11/90 N. 11319). Senza che possa derogarsi a tale principio, neppure nel caso in cui tale giudice sia incompetente a pronunciarsi sulla domanda (Cass. 28/03/84 n. 2040) e Tribunale di Ragusa (585/1999);
    - in secondo luogo perché in caso di specie, il Tribunale fallimentare non è competente a conoscere della domanda principale tra l'attrice che è in bonis e la convenuta che è del pari in bonis.

    Quindi la riassunzione è stata certamente rituale ed è avvenuta secondo diritto, in quanto, si ribadisce, la parte attrice non poteva che chiedere al Giudice davanti alla quale la causa era pendente prima della sua interruzione, la condanna della convenuta.

    Quanto alla posizione della Curatela nel presente procedimento, non è vero che la stessa sia priva di legittimazione, infatti oltre al principio della perpetuatio iurisdictionis (per il quale i fatti determinanti la competenza devono essere valutati con riguardo al momento della proposizione della domanda), si ricorda anche che la fallita quando era ancora in bonis, ha chiesto al Tribunale di condannare la propria assicurazione a tenerla indenne per le eventuali conseguenze negative di tale giudizio. Anche tale domanda di manleva però non può essere accertata dal Giudice Ordinario dinanzi a cui pendeva il Giudizio prima dell'interruzione, non essendo questa un'azione che derivi o sia conseguenza del fallimento (o come tale attratta, ex art. 24 L. Fall., nelle competenze del Tribunale fallimentare medesimo).

    Quindi vi è quantomeno un interesse ad una sentenza di mero accertamento (o comunque un accertamento incidentale della responsabilità della A) opponibile all'assicurazioni, chiamata in causa e parte del giudizio.

    In ogni caso, si osserva per scrupolo di difesa, che al più potrà essere pronunciata l'improcedibilità del giudizio nei confronti della sola Curatela, ma fermo restando in tutti i casi la procedibilità invece nei confronti delle altre parti del giudizio.
    Si chiede pertanto che il procedimento venga dichiarato ritualmente riassunto e prosegua tra tutte le parti o, in subordine, tra le parti diverse della Curatela e che venga fissata pertanto l'udienza per l'assunzione delle testimonianze, come da precedente ordinanza.