Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

vendita di ramo d'azienda, trasferimento beni, impianti e macchinari, personale e know how

  • Massimo Zucchi

    lecco
    06/10/2017 12:47

    vendita di ramo d'azienda, trasferimento beni, impianti e macchinari, personale e know how

    Si chiede se nell'ambito della vendita di un ramo d'azienda da procedura concorsuale (concordato liquidatorio) con trasferimento, anche fisico, di linee di produzione, mobili ed arredi, know how e personale, in cui nell'atto di vendita notarile l'acquirente dichiara sotto la propria e piena responsabilità che gli impianti sono a norma e conformi alla propria produzione, a seguito di infortunio del dipendente dell'azienda acquirente dell ramo d'azienda , il liquidatore sia responsabile per aver alienato un macchinario (costituente una llina composta da 9 macchine), ritenuto macchinario non conforme all'All.V del Dlgs.81/08, anche tenendo conto che l'infortunio si è verificato oltre un anno dopo l'avvenuta vendita. Risulta altresì che le linee oggetto di vendita del ramo d'azienda siano state smontate sia per il trasloco presso la sede del compratore, sia sottoposte ad interventi di manutenzione straordinaria (ivi compresa la verniciatura e sostituzione di parti elettriche) da parte dell'acquirente il ramo d'azienda, il tutto prima di porre la linea in produzione.

    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      07/10/2017 17:17

      RE: vendita di ramo d'azienda, trasferimento beni, impianti e macchinari, personale e know how

      A norma dell'art. 23, co. 1 del Dlgs n. 81/2008 "Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro" e l'art. 72, co. 1 dello stesso Dlgs precisa che "Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria macchine, apparecchi o utensili costruiti o messi in servizio al di fuori della disciplina di cui all'articolo 70, comma 1, attesta, sotto la propria responsabilita', che le stesse siano conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, ai requisiti di sicurezza di cui all'allegato V".
      Queste disposizioni si applicano, quanto all'oggetto, anche alla vendita di azienda, che comprenda macchine, apparecchi o utensili (Cass. 25/10/2016 n. 21465, l'ha applicata anche all'affitto di azienda, benchè tale istituto non sia espressamente contemplato dalla norma) e, quanto al soggetto, sono estensibili anche alle vendite effettuate dal curatore fallimentare. Tali norme, infatti, parlando di vendita in genere, non limitano il proprio ambito di applicazione ai soli trasferimenti volontari e contrattuali, né sono previste eccezioni in caso di vendite fallimentari, come ad esempio fa l'art. 46, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia che ha riprodotto in parte gli artt. 17 e 40 legge n. 47/1985), il quale, dopo ave disposto la nullità degli "atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti, la cui costruzione è iniziata dopo il 17 marzo 1985… ove da essi non risultino, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria", aggiunge nel comma quinto che "le nullità di cui al presente articolo non si applicano agli atti derivanti da procedure esecutive immobiliari, individuali o concorsuali".
      Nè può essere utile il richiamo ai particolari effetti dai quali sono assistite le vendite coattive; se, infatti, non è applicabile a queste vendite la garanzia per vizi ex art. 2922 c.c. è di contro pacifico che questa "copertura" non si estende sino a ricomprendere la vendita di aliud pro alio o di beni privi delle qualità necessarie per la loro naturale funzione economico­sociale ovvero per cui risulti del tutto compromessa la destinazione della cosa all'uso cui è destinata, con conseguente possibilità per l'acquirente di ottenere, in presenza di tale situazione, l'annullamento della vendita. Il che ben si spiega con la finalità della norma, che è quella di tutelare la salute dei soggetti che si trovano in rapporto con la macchina, che è un interesse di rango sicuramente superiore a quello dei creditori ad ottenere la soddisfazione dei loro crediti. Se il divieto normativo non fosse applicabile anche al curatore si potrebbe realizzare proprio il pericolo che il legislatore tende ad evitare in qaunto macchinari non a norma, eventualmente usciti dal ciclo produttivo, come è facile trovare nei fallimenti, verrebbero rimessi in circolazione ritornando ad essere fonte di pericolo per la salute dei lavoratori.
      Nella fattispecie da lei rappresentata non vi è stata, a quanto capiamo, una tale attestazione da parte del curatore venditore, ma è stato l'acquirente a l'acquirente a dichiarare, sotto la propria e piena responsabilità, che gli impianti sono a norma e conformi alla propria produzione. Questa dichiarazione può essere considerata sostituiva dell'attestazione richiesta dalla legge? pensiamo di no in considerazione della lettera e della finalità della legge, in quanto l'attestazione di conformità non è, o non dovrebbe essere una semplice formalità, ma, specie se di provenienza di un curatore fallimentare, dovrebbe trovare fondamento in una ricerca, verifica e relazione tecnica adeguata.
      Se queste conclusione è vera, i riflessi si riproducono sull'atto di vendita, ma pensiamo- seppur con più di qualche dubbio- che essi non si riversino sulla responsabilità per l'infortunio subito, posto che, come lei ricorda, le linee oggetto di vendita del ramo d'azienda sono state smontate sia per il trasloco presso la sede del compratore, sia sottoposte ad interventi di manutenzione straordinaria (ivi compresa la verniciatura e sostituzione di parti elettriche) da parte dell'acquirente il ramo d'azienda, prima di porre la linea in produzione; comportamento questo che potrebbe spezzare il nesso causale con la mancanza di conformità iniziale, tanto più che, benchè manchi l'attestazione, il compratore aveva riconosciuto la conformità dei macchinari, dando atto lui che, al momento della vendita, tutto era regolare, sicchè l'irregolarità costituisce un fatto sopravvenuto verificatosi nella fase dell' smontaggio, montaggio e manutenzione.
      Zucchetti SG srl