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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE
Prosecuzione dell'attività di impresa individuale del socio di Snc fallita
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Barbara Piermarioli
PARMA05/06/2014 16:43Prosecuzione dell'attività di impresa individuale del socio di Snc fallita
Con la presente sono a richiedere le conseguenze in merito all'attività di ditta individuale facente capo ad un socio di Snc fallita.
Nello specifico, essendo stato dichiarato il fallimento di una Snc e per estensione del socio persona fisica illimitatamente responsabile, sono a richiedere come possa lo stesso soggetto proseguire l'attività con la propria ditta individuale previgente.
Non attuando l'esercizio di impresa a carattere individuale una separazione patrimoniale tra i beni destinati all'attività commerciale e quelli privati, come invece accade nelle società, ritengo che le attività e le passività della ditta debbano essere acquisite all'attivo ed al passivo fallimentare del socio persona fisica fallito.
A causa dell'effetto della dichiarazione di fallimento, la posizione patrimoniale del fallito si cristallizza, perdendo lo stesso la disponibilità dei propri beni e non avendo più la possibilità di compiere atti e pagamenti che possano diminuire il proprio patrimonio a danno dei creditori.
Si richiede come sia possibile per il fallito continuare con la propria attività, per il sostenimento suo e della propria famiglia, svolgendo l'attività perpetuata con la propria ditta individuale.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza05/06/2014 20:32RE: Prosecuzione dell'attività di impresa individuale del socio di Snc fallita
Classificazione: ATTIVO / BENI PERSONALI E ALIMENTILei correttamente afferma che non attuando l'esercizio di impresa a carattere individuale una separazione patrimoniale tra i beni destinati all'attività commerciale e quelli privati, come invece accade nelle società, le attività e le passività della ditta debbono essere acquisite all'attivo ed al passivo fallimentare del socio persona fisica fallito.
Se si muove da questo imprescindibile dato, non vi è spazio perché il fallito- sia egli tale per effetto diretto che per ripercussione in quanto socio illimitatmente responsabile di una società fallita- possa in qualche modo continuare la propria attività di impresa. Potrebbe farlo il curatore attraverso un esercizio provvisorio, con le conseguenza che tale istituto comporta, ma non il fallito, che non ha più la disponibilità dei beni necessari per lo svolgimento dell'attività, né può ricevere o effettuare pagamenti. Ai sensi dell'art. 46 è previsto che il fallito possa svolgere una sua attività e trattenere il ricavato nei limiti, fissati dal giudice delegato, necessari per il sostentamento suo e della sua famiglia, ma deve trattarsi di attività che non coinvolga i beni fallimentari, per cui , per lo più il fallito può continuare la sua attività di lavoratore dipendente o anche di professionista o conulente, e così via.
Se, tuttavia l'attività di impresa esercitata era proficua il curatore, qualora non intenda ricorrere ad un esercizio provvisorio, ammesso che ne ricorrano i requisiti, potrebbe dare in affitto l'azienda, eventualmente ad un soggetto con cui il fallito possa continuare a collaborare; ma queste sono soluzioni da vagluiare caso per caso in relazione alla situazione concreta.
Zucchetti SG Srl
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Marco L. Valente
VERGIATE (VA)01/07/2014 09:52RE: RE: Prosecuzione dell'attività di impresa individuale del socio di Snc fallita
sottopongo seguente caso: socio fallito di snc che, post sentenza depositata i primi giorni di marzo 2014, ad insaputa del Curatore prosegue sino ad aprile 2014 attività personale di commercio al minuto (bar e tabacchi) poi cessata. Tale attività risulta dalle registrazioni di corrispettivi e di fatture di acquisto nel periodo post fallimento dai registri Iva tardivamente consegnati. A prescindere dalle altre conseguenze derivanti da tale prosecuzione non dichiarata né autorizzata ci si chiede come comportarsi per la dichiarazione ex art.74 bis DPR 633/1972 e per gli altri adempimenti fiscali. In particolare si ritiene che la dichiarazione 74-bis dovrebbe tenere conto delle sole registrazioni riguardanti le operazioni sino alla sentenza di fallimento, ma così facendo il Curatore dovrebbe poi dichiarare per il periodo successivo in sede di dichiarazione IVA, incassi da corrispettivi mai ricevuti/gestiti ed acquisti di merci mai effettuati dalla procedura, con la conseguenza che risulterebbe un debito IVA formalmente in capo al fallimento (con le relative sanzioni), debito che in realtà è da imputarsi a gestione illegittimamente proseguita personalmente dal fallito persona fisica, gestione alla quale il Curatore è rimasto totalmente estraneo.
Si chiede un Vs. parere sul corretto comportamento da tenere ai fini IVA e più in generale ai fini fiscali in tale fattispecie.
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Annarita Morgutti
Gradisca d'isonzo (GO)02/07/2014 10:15RE: RE: RE: Prosecuzione dell'attività di impresa individuale del socio di Snc fallita
Mi unisco alla richiesta di parere del collega, in quanto mi trovo in una situazione analoga alla sua. Nel mio caso il fallito imprenditore individuale, il quale aveva spontaneamente cessato la partita iva prima dell'apertura del fallimento, nel 2013 dopo quattro anni, emette una (o più non è noto) fattura per prestazioni eseguite utilizzando la partita iva cessata. L'attività da egli svolta era ignota alla curatela ed è stata effettuata in violazione alla previsioni dell'art. 46 l.f., tuttavia mi chiedo quali siano gli obblighi dichiarativi fiscali a carico del fallimento e come agire per evitare l'insorgenza di debiti fiscali imputabili alla massa. -
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como20/11/2014 00:33RE: RE: RE: RE: Prosecuzione dell'attività di impresa individuale del socio di Snc fallita
In primo luogo, per quanto riguarda la dichiarazione Mod. 74-bis, essa non può che riguardare solo le operazioni effettuate fino alla data del fallimento.
Per quanto riguarda invece ciò che è accaduto successivamente al fallimento, in entrambi i casi riteniamo che la risposta non possa che basarsi:
- sulla considerazione, chiaramente esposta nell'intervento precedente, che il fallito non può proseguire la propria attività successivamente al fallimento
- sull'art. 44, I comma, l.fall., che recita: "Tutti gli atti compiuti dal fallito e i pagamenti da lui eseguiti dopo la dichiarazione di fallimento sono inefficaci rispetto ai creditori".
Non vediamo perchè dalla disposizione richiamata debbano ritenersi esclusi gli atti svolti proseguendo l'attività di impresa; e tener conto di tali operazioni ai fini IVA endoconcorsuale, facendo sorgere un debito in prededuzione, genererebbe una diminuzione della massa attiva, e quindi un palese danno per i creditori.
Riteniamo quindi che il Curatore in sede di effettuazione di tutti gli adempimenti IVA debba ignorare l'attività svolta dall'imprenditore successivamente al suo fallimento.
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