Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

FACTORING PRO SOLVENDO - MOLTO URGENTE

  • Rosella De Santis

    BERGAMO
    30/01/2014 16:47

    FACTORING PRO SOLVENDO - MOLTO URGENTE

    Gentili esperti,
    ho il caso di un fallimento in cui la società fallita stipulava periodicamente contratti di factoring prosolvendo aventi ad oggetto globalmente tutte le fatture che sarebbero state emesse nei confronti di un determinato cliente (c'è prova dell'accettazione con data certa da parte di quest'ultimo).
    La mia domanda è per le fatture non scadute alla data di fallimento, per le quali però il factor aveva comunque corrisposto anticipi al cedente poi fallito, il debitore ceduto deve pagare alla scadenza al factor o al curatore?
    Grazie per l'aiuto.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      30/01/2014 20:46

      RE: FACTORING PRO SOLVENDO - MOLTO URGENTE

      Il contratto di "factoring" stipulato in conformità alle disposizioni di cui alla l. 21 febbraio 1991 n. 52 non dà vita ad un mandato all'incasso, ma comporta il trasferimento in favore del "factor" della titolarità del credito; conseguentemente, trovano applicazione le disposizioni sulla cessione dei crediti, come integrate dalla normativa speciale di cui alla citata legge
      L'art. 5 di questa prevede che qualora il cessionario abbia pagato in tutto o in parte il corrispettivo della cessione ed il pagamento abbia data certa, la cessione è opponibile, tra gli altri, al fallimento del cedente dichiarato dopo la data del pagamento, salvo quanto disposto dall'articolo 7, comma 1. Quest'ultimo, a sua volta dispone che "l'efficacia della cessione verso i terzi prevista dall'articolo 5, comma 1, non è opponibile al fallimento del cedente, se il curatore prova che il cessionario conosceva lo stato di insolvenza del cedente quando ha eseguito il pagamento e sempre che il pagamento del cessionario al cedente sia stato eseguito nell'anno anteriore alla sentenza dichiarativa di fallimento e prima della scadenza del credito ceduto".
      In altre parole:
      a -se non ricorre l'ipotesi di cui al comma primo dell'art. 7
      b -se il factor ha pagato, anche in parte il corrispettivo della cessione
      c - se tale pagamento risulta essere stato effettuato in data certa anteriore al fallimento
      se ricorrono queste condizioni la cessione dei crediti del fallito è opponibile al fallimento, con la conseguenza che il credito è regolarmente uscito dal patrimonio del creditore cedente poi fallito e il debitore ceduto deve pagare il cessionario.
      Zucchetti Sg Srl
      • Rosella De Santis

        BERGAMO
        31/01/2014 08:50

        RE: RE: FACTORING PRO SOLVENDO - MOLTO URGENTE

        ringrazio per la sollecita risposta e provo a fare un passo avanti: a questo punto se le condizioni a-b-c sono rispettate, il cedente fallito (trattandosi di cessione pro solvendo) resta comunque responsabile in solido con il debitore ceduto? Se si, il cessionario può insinuarsi al passivo sia per le somme anticipate al cedente fallito che per i pagamenti che alla scadenza il debitore ceduto non abbia onorato? In caso positivo, quale dovrebbe essere secondo voi il comportamento del curatore per tutelare la massa dei creditori di fronte alla possibilità che il debitore ceduto paghi il cessionario successivamente all'ammissione di quest'ultimo? Si può chiedere l'ammissione con riserva come credito condizionale richiamandosi all'art. 55 comma 3?
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          31/01/2014 19:52

          RE: RE: RE: FACTORING PRO SOLVENDO - MOLTO URGENTE

          Essendo stata la cessione effettuata pro solvendo, il cessionario, ove non venga pagato dal debitore ceduto, può rivolgersi al cedente chiedendo a costui il pagamento del credito ceduto, ma può chiedere solo questo e non anche il rimborso delle somme anticipate, perché quello costituiva il prezzo della cessione che è avvenuta e di cui il factor si serve facendo valere la responsabilità sussidia del cedente insita nella cessione pro solvendo.
          Essendo il cedente fallito, il creditore factor può far valere il suo credito soltanto a mezzo della insinuazione al passivo e nel caso ricorre la fattispecie dell'ammissione con riserva di cui al n. 1 del secondo comma dell'art. 96, che consente l'ammissione riservata per i crediti condizionati e quelli indicati nell'ultimo comma dell'art. 55, che fa riferimento, appunto, ai crediti che non possono farsi valere contro il fallito, se non previa escussione di un obbligato principale.
          L'ammissione con riserva è lo strumento previsto dalla legge per la tutela della massa, perché le somme spettanti nei riparti ai creditori riservati non vanno corrisposte ma accantonate e pagate solo allam prova che il creditore ha escusso vanamente il debiore principale.
          Zucchetti Sg Srl