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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE
Clausola compromissioria nello statuto
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MARIA ROSA FRATINI
CITTA' DI CASTELLO (PG)16/07/2014 18:44Clausola compromissioria nello statuto
Buonasera,
gradirei un vostro gentile parere sul caso di seguito esposto.
Il Curatore del Fallimento della società X con atto di citazione ha convenuto in giudizio l'Amministratore della società fallita per sentirlo condannare al risarcimento dei danni derivati alla società fallita ed ai creditori sociali per gli atti di mala gestio compiuti dall'amministratore della predetta società. L'amministratore si è costituito in giudizio eccependo, preliminarmente, l'incompetenza del Tribunale adito stante l'esistenza di una clausola compromissoria statutaria prevedente che:" qualunque controversia ( fatta eccezione per quelle nelle quali la Legge richiede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero) sorga tra i soci e la società, l'organo amministrativo e l'organo di liquidazione o fra detti organi o i membri di tali organi o fra alcuni di tali soggetti od organi, in dipendenza dell'attività sociale e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, è deferita al giudizio di un arbitro che giudica ritualmente e secondo diritto".
La scrivente ritiene che tale eccezione di incompetenza sia destituita di fondamento, atteso che l'art. 83 bis della L. F. si applica alla clausola compromissoria contenuta in un contratto stipulato dalla società nel quale il curatore sia subentrato e non quando la clausola sia contenuta nello statuto, come nel caso di specie.
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza17/07/2014 20:19RE: Clausola compromissioria nello statuto
Classificazione: AMMINISTRATORINon siamo perfettamente d'accordo con lei, per la considerazione che, per pacifica dottrina e giurisprudenza, il giudice competente a decidere della azioni di responsabilità non è il tribunale fallimentare ex art. 24 l.f., ma il tribunale ordinario giacchè dette azioni non derivano dal fallimento ma trovano origine in inadempimenti o fatti illeciti imputati agli amministratori. Di conseguenza il curatore quando esercita l'azione sociale di responsabilità fa valere quell'azione che avrebbe potuto esercitare la società stessa ove non fosse intervenuto il fallimento, per cui è la stessa azione che competeva alla società, che avrebbe dovuto rispettre anche la clausola compromissoria statutaria.
La clausola arbitrale non può devolvere al giudizio arbitrale questioni inerenti a pretese che creditori o terzi possono avanzare sul patrimonio del fallito perché, per il principio della esclusività, consacrato nell'art. 52, ogni credito verso il soggetto sottoposto a procedura concorsuale deve essere accertato secondo le norme stabilite dal capo V; né puo derogare alla competenza giurisdizionale obbligatria come per le cause derivanti dal fallimento, ex art. 24, per cui, ad esempio una azione revocatoria non potrebbe essere decisa da arbitri. Ma quando non ricorrono questi limiti, la causa segue il suo destino e l'art. 83bis non interferisce sul problema in esame perché detta norma ha lo scopo di limitare l'autonomia della clausola compromissoria, che viene legata alla sorte del contratto in cui è inserita, per cui qualora il curatore si sciolga dal contratto in cui la clausola è contenuta, non può più proseguire il procedimento arbitrale e, di contro, il curatore, ove subentri nel contratto, accetta anche la clausola compromissoria in esso eventualmente inserita e il procedimento arbitrale prosegue.
Zucchetti SG Srl
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