Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

Recesso ATI, Fallimento e titolarità dei crediti

  • Antonietta Salvemini

    Manfredonia (FG)
    26/07/2016 11:13

    Recesso ATI, Fallimento e titolarità dei crediti

    Sono Curatore del Fallimento di una società a responsabilità limitata che, un anno e mezzo prima della dichiarazione di fallimento, è receduta da un ATI costituita con altra società con mandato di capogruppo. Al momento del recesso, la fallita aveva maturato crediti residui per lavori eseguiti e fatturati nei confronti della stazione appaltante per quasi € 500.000, ma, nel corso del rapporto dal 2007 al 2013, aveva incassato, di fatto, a titolo di anticipazione sulle somme corrisposte dall'appaltante, circa € 1.200.000,00 in più rispetto ai lavori effettivamente da essa eseguiti e contabilizzati, tenendo conto anche del suddetto credito. In buona sostanza, mentre la società mandante ha percepito importi in più rispetto al corrispettivo dei lavori eseguiti e fatturati, la società capogruppo ha incassato somme notevolmente inferiori rispetto al proprio fatturato, salvo regolazione del dare/avere in un momento successivo. Un mese e mezzo prima del fallimento della mandante, le parti decidevano di regolare i propri reciproci rapporti con una scrittura privata che prevedeva la cessione del suddetto credito della mandante in favore della mandataria e contestuale compensazione dello stesso con un credito scaduto ed esigibile in capo a quest'ultima, comunque di molto inferiore rispetto al totale complessivo della debitoria maturata per le somme incassate in più dalla fallita in bonis. Preciso che la stazione appaltante contesta una serie di partite creditorie, tra le quali anche il credito della fallita, rimasto a tutt'oggi impagato. Orbene, a Vostro parere, le eventuali pretese creditorie della mandante receduta, nell'ATI, devono essere regolate nell'ambito dei rapporti interni tra le partecipanti, secondo quanto sancito dalla sentenza della Cassazione Civile 4728/1998 e, in quel caso, si tratterebbe di crediti/debiti reciproci tra le stesse, per i quali opererebbe la compensazione ex lege ai sensi dell'art. 56 LF oppure, revocata la cessione di credito di cui innanzi, la Curatela potrebbe agire direttamente nei confronti della stazione appaltante? Spero di essere stata abbastanza chiara, data la complessità della situazione esposta, e mi scuso per la prolissità del mio quesito.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      26/07/2016 19:27

      RE: Recesso ATI, Fallimento e titolarità dei crediti

      Quando si cerca di individuare le norme applicabili alla fattispecie A.T.I., bisogna condurre l'indagine sotto tre profili: uno riguardante i rapporti esterni con l'ente appaltante, un altro quelli, sempre esterni, dei singoli consociati con i terzi ed un altro ancora quelli interni tra consociati, a seconda dell'aspetto che interessa e che viene in considerazione.
      Per quanto riguarda il primo aspetto, se la riunione temporanea viene realizzata nelle forme e secondo l'assetto strutturale previsti dallle leggi, i profili dei rapporti esterni tra le imprese riunite e l'amministrazione committente sono regolati dalle regole del mandato con rappresentanza e dell'appalto, con le integrazioni dettate per la specifica fattispecie dalla legge speciale. Invero, l'elemento comune che spinge le parti a riunirsi temporaneamente, giuridicamente rilevante quale causa del negozio, è quello di dare mandato ad una capogruppo per partecipare all'appalto di lavori pubblici in modo unitario, sicchè l'elemento qualificante di un'associazione temporanea di imprese sussiste in un rapporto inquadrabile nello schema del mandato, e l'impresa capogruppo a norma del dettato di cui all'art. 37, comma sedici, del d.lg n. 163 del 2006 ha la rappresentanza esclusiva anche processuale delle imprese mandanti nei confronti del soggetto appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto. Questo comporta che i crediti verso la stazione appaltante vanno riscossi dalla mandataria, che poi distribuisce le somme incassate alle singole imprese mandanti, secondo i rapporti interni.
      Questi rapporti interni tra imprese non sono regolati dalla legge, per cui le parti possono regolamentare i loro rapporti, anche in modo articolato, secondo modelli tipici o facendo ricorso a schemi atipici di strutture associative; tuttavia tale regolamentazione, qualunque essa sia, poichè è irrilevante per la legge l'assetto interno, non influenza i rapporti esterni del raggruppamento con l'amministrazione committente, nei confronti della quale il gruppo si presenta come un'associazione temporanea, la causa della quale rimane indifferente alle pattuizioni che le parti danno dei reciproci interessi.
      I rapporti con i terzi, diversi dall'ente appaltante (forniture, lavoro, somministrazioni, ecc.) sono retti dalla normativa applicabile al contratto intercorso tra la singola impresa riunita e il terzo.
      Abbiamo fatto questo breve ricapitolo per dire che quando si parla di somme percepite per importi superiori ai lavori effettivamente svolti o di crediti della mandante ancora da incassare, si parla pur sempre di rapporti interni tra le imprese raggruppate, per cui anche il credito di € 500.000 che competerebbe alla mandante non è un credito di questa verso la stazione appaltante, ma un credito dell'ATI che la capigruppo mandataria è legittimata a riscuotere e che, secondo gli accordi interni, andrebbe attribuito alla mandante il relativo incasso.
      E' indispensabile sapere se è così nella fattispecie, in quanto questo passaggio è propedeutico per capire cosa è stato stabilito con l'accordo intercorso un mese e mezzo prima del fallimento della mandante. Se infatti si segue lo schema di cui sopra, non capiamo come la mancante abbia ceduto alla mandataria il credito di € 500.000 né con quali suoi crediti sia avvenuta la compensazione. La ringraziamo se riuscirà a definire meglio la questione in modo da poterle dare una risposta.
      Zucchetti SG srl
      • Antonietta Salvemini

        Manfredonia (FG)
        27/07/2016 12:59

        RE: RE: Recesso ATI, Fallimento e titolarità dei crediti

        Grazie per il puntuale e preciso riscontro. Cercherò di fornire le delucidazioni richieste nel modo più chiaro possibile, vista la complessità della vicenda rappresentata.
        Il regime stabilito dalle società partecipanti all'A.T.I., nell'atto di costituzione, è quello ordinario con previsione dell'esecuzione dei lavori appaltati al 50% e conseguente pari suddivisione del corrispettivo degli stessi. Cosa che è regolarmente avvenuta tra le parti per i primi anni. Successivamente, essendo incorsa la fallita in crisi di liquidità, sono state concesse in suo favore, dalla società mandataria, delle anticipazioni sulle somme corrisposte dalla stazione appaltante e che spettavano alla società capogruppo nella ripartizione pro quota, con accordo di regolare il dare/avere tra le parti, tenendo conto della quota del 50%, in un momento successivo ed in ogni caso ad ultimazione dei lavori. Tanto non è avvenuto stante le contestazioni sollevate dalla stazione appaltante.
        Nel citato accordo intervenuto un mese e mezzo prima della dichiarazione di fallimento, la fallita ha ceduto un credito di circa € 500.000, qualificato, in detta scrittura, credito nei confronti della stazione appaltante ed imputato alla società fallita solo perchè tale importo è stato dalla stessa fatturato, come previsto dalla normativa vigente, con contestuale compensazione del medesimo con il credito maturato dalla società capogruppo per le somme con le quali ha, di fatto, finanziato la fallita, come precisato innanzi.
        A modesto parere della sottoscritta, il credito ceduto dalla fallita non può essere considerato un credito verso terzi ed andava comunque regolato nei rapporti interni tra le partecipanti all'ATI. Per di più, al momento della sottoscrizione della scrittura privata, non vi era più una posizione creditoria della fallita avendo la stessa percepito addirittura somme maggiori rispetto a quelle cui avrebbe avuto diritto per i lavori effettivamente eseguiti e fatturati ed in virtù del regime della ripartizione pro quota al 50%.
        Gradirei un Vostro parere in merito. Grazie.
        avv. Antonietta Salvemini
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          28/07/2016 15:59

          RE: RE: RE: Recesso ATI, Fallimento e titolarità dei crediti

          In effetti abbiamo già risposto alla sua domanda lì dove abbiamo detto che "quando si parla di somme percepite per importi superiori ai lavori effettivamente svolti o di crediti della mandante ancora da incassare, si parla pur sempre di rapporti interni tra le imprese raggruppate, per cui anche il credito di € 500.000 che competerebbe alla mandante non è un credito di questa verso la stazione appaltante, ma un credito dell'ATI che la capigruppo mandataria è legittimata a riscuotere e che, secondo gli accordi interni, andrebbe attribuito alla mandante il relativo incasso". Le parti hanno regolamentato questi rapporto intervenuto nell'imminenza del fallimento, parlando di cessione del credito, ma evidentemente l'espressione utilizzata è impropria anche pratica; in realtà la mandataria, al momento in cui riscuoterà il credito di € 500.000 dovrebbe girare lo stesso alla mandante in pagamento di lavori da questi eseguiti secondo accordi interni; poiché la mandataria ha già anticipato il pagamento di detti lavori, con l'accordo in questione si stabilisce sostanzialmente che il futuro credito non sarà girato alla mandante perché la mandataria ha già provveduto ad anticiparne il pagamento degli stessi lavori, il che dal punto di vista contabile si è tradotto nella cessione di credito e compensazione. Se però si supera lo schema formale, si capisce che la mandataria ha effettuato una compensazione tra il suo credito per restituzione delle anticipazioni effettuate e il debito futuro nascente dalla riscossione del credito verso la stazione appaltante dell'importo di € 500.000 che, appunto, avrebbe dovuto girare alla mandante. A nostro avviso questa compensazione è fattibile perché anche questo secondo credito della mandante non è in realtà un credito futuro in quanto riferibile comunque a lavori eseguiti prima del fallimento ma solo non ancora esigibile in quanto la mandataria non lo ha ancora riscosso, sicchè entrambi i crediti e controcrediti trovano la loro origine in atti e fatti anteriori alla dichiarazione di fallimento, il che è sufficiente per attuare la compensazione.
          Zucchetti SG srl
          • Andrea Cester

            San Vendemiano (TV)
            04/10/2016 19:22

            RE: RE: RE: RE: Recesso ATI, Fallimento e titolarità dei crediti - Urgente

            Prendo spunto dall'analisi da Voi svolta in merito alla costituzione di una ATI per sottoporre la seguente fattispecie.
            Un professionista, che aveva realizzato dei progetti per la costruzione di un immobile, si insinua nel fallimento della capogruppo di una ATI verticale, costituita appunto fra la fallita ed una altra società al fine di partecipare ad un appalto pubblico.
            L'opera è stata conclusa.
            A mio avviso la domanda va accolta, essendo stata presentata appunto nei confronti della capogruppo dell'ATI, la quale, qualora dovesse corrispondere delle somme al creditore, avrà diritto di rivalersi nei confronti dell'altra partecipante, stante la solidarietà esistente fra le due società.
            Ritenete corretta la ricostruzione?
            Ringraziando della preziosa collaborazione, porgo distinti saluti.
            • Zucchetti Software Giuridico srl

              Vicenza
              05/10/2016 18:42

              RE: RE: RE: RE: RE: Recesso ATI, Fallimento e titolarità dei crediti - Urgente

              I rapporti con i terzi, diversi dall'ente appaltante (forniture di opere e servizi, lavoro, somministrazioni, ecc.), come abbiamo detto nella prima delle risposte che precedono, sono retti dalla normativa applicabile al contratto intercorso tra la singola impresa riunita e il terzo, per cui l'architetto in questione in tanto può insinuare il suo credito professionale al passivo della capogruppo fallita in quanto abbia ricevuto da questa l'incarico. Se l'incarico, come pare, era finalizzato alla preferenza nell'appalto o alla esecuzione dell'opera, la spesa relativa deve ritenersi comune a tutte le associate, verso le quali la mandataria potrà rifarsi per recuperare le rispettive quote di competenza, definiti con gli accordi intercorsi.
              Zucchetti SG srl
              • Andrea Cester

                San Vendemiano (TV)
                07/10/2016 09:24

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: Recesso ATI, Fallimento e titolarità dei crediti - Urgente

                Molte grazie.