Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

cauzione prededuzione

  • Ilaria Berra

    Mantova
    12/09/2018 08:19

    cauzione prededuzione

    Nel 2014 la società Alfa stipula un contratto di fornitura con Beta perchè quest'ultima fornisca merci ad Alfa. A garanzia del pagamento delle fatture di Beta, Alfa consegna a Beta una cauzione di Euro 1.000.000 da restituire nel momento in cui il contratto scadrà. Beta nel 2015 entra il liquidazione coatta amministrativa. Il Tribunale autorizza la proroga del contratto di fornitura tra Beta e Alfa che termina dopo 3 mesi dall'apertura della procedura. Domanda: il credito di Alfa per deposito cauzionale, beneficia della prededuzione (come cauzione locazione ed anche in considerazone del fatto che il contratto è proseguito in procedura e terminato in procedura di Beta?). Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      13/09/2018 17:25

      RE: cauzione prededuzione

      Lei dice che la somma di un milione è stata data in deposito da A a B a garanzia dei pagamenti che avrebbe dovuto effettuare per le forniture effettuate da B, per cui il deposito in questione assume la veste giuridica di un pegno irregolare, caratterizzato dal fatto che le cose fungibili consegnate in garanzia-– diversamente che nell'ipotesi di pegno regolare – passano nella immediata proprietà del creditore, che ha diritto a soddisfarsi, pertanto, non secondo il meccanismo di cui agli art. 2796-2798 c.c. (che postula l'altruità delle cose ricevute in pegno), bensì direttamente sulla cosa, al di fuori del concorso con gli altri creditori. Questo in caso di inadempimento da parte del datore del pegno, nel mentre in caso di adempimento, sul creditore grava l'obbligo di restituzione del tantundem, ovvero dell'eccedenza in caso di parziale adempimento.
      E' chiaro pertanto che, nel caso da lei rappresentato, B è tenuta a restituire una somma equivalente a quella ricevuta in garanzia, dal momento che, come pare di capire , A ha adempito alle sue obbligazioni di pagamento delle forniture. Tale obbligo restitutorio nasce al momento della conclusione del contratto; momento che, nel duo caso, è non solo collegabile cronologicamente in pendenza della procedura di liquidazione coatta cui è stata ammessa B, ma anche funzionalmente rapportabile alla procedura, posto che la fornitura è stata continuata dopo l'apertura della liquidazione con le dovute autorizzazioni.
      Ci sembra pertanto che il pagamento di detta somma debba essere effettuato in prededuzione.
      Zucchetti SG srl