Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

Revocatoria pagamento effettuato con girata di cambiale

  • Alessandro Cottica

    SONDRIO
    21/03/2019 15:04

    Revocatoria pagamento effettuato con girata di cambiale

    Buongiorno, chiedo cortesemente il vostro parere su quanto di seguito esposto.
    Società fallisce il 30.4.2017, e la Curatela accerta l'avvenuto pagamento di fornitori dalla stessa effettuato con girata di cambiali pagherò rilasciati alla fallita dai propri clienti.
    Posto il pagamento mediante girata dell'effetto si ritiene non costituisca mezzo anormale di pagamento, revocabile ai sensi dell'art. 67, 1° comma n. 2 l.f., ai fini della revoca del pagamento ai sensi del secondo comma dell'art. 67 occorre considerare la data di girata della cambiale dalla fallita al proprio fornitore come rilevabile dalla contabilità, ovvero quello di scadenza della cambiale girata?
    Qualora si debba considerare la data di scadenza della cambiale, se questa è successiva alla dichiarazione di fallimento il pagamento deve ritenersi inefficace e quindi da restituire da parte del fornitore della fallita?
    Per esempio:
    Data girata cambiale 30.9.2016 - scadenza cambiale 31.3.2017: pagamento revocabile?
    Data girata cambiale 31.1.2017 - scadenza cambiale 31.5.2017: pagamento inefficace?
    grazie per la risposta.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      21/03/2019 20:28

      RE: Revocatoria pagamento effettuato con girata di cambiale

      "Il requisito temporale del compimento del semestre anteriore alla dichiarazione di fallimento, previsto dall'art. 67, comma 2, L.F., va accertato, nel caso di pagamento eseguito in adempimento di cambiali, in riferimento non già all'emissione o alla girata del titolo, che in quanto promessa di pagamento non ha l'effetto di soddisfare immediatamente il prenditore, ma alla riscossione del credito, che comporta la lesione della "par condicio creditorum". Occorre quindi guardare alle date in cui effettivamente i crediti portati dai relativi pagherò cambiari sono stati soddisfatti per verificare se esse si situino all'interno del periodo di sospetto sopra ricordato". Così, Cass. 03/05/2016, n. 8777; Cass. 23/07/2007, n. 16213; Trib. Arezzo, 08/11/2018, n.1053.
      Se ne può dedurre che quando la scadenza è successiva alla dichiarazione di fallimento, se il pagamento è fatto prima della scadenza lo stesso è inefficace ai sensi dell'art. 65, se fatto dopo la dichiarazione di fallimento è inefficace ai sensi dell'art. 44 l.f.
      Zucchetti SG srl