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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE
transazione fallimento
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Lorenzo Dallari
Reggio Emilia (RE)20/11/2018 10:39transazione fallimento
Buongiorno,
probabilmente darò corso ad una transazione per definire una causa in corso con un istituto di credito. Detta causa era stata instaurata dalla società in bonis e successivamente riassunta dal fallimento con la nomina di un legale differente da quello precedente.
Mi chiedo: nel prevedere nel testo della transazione la rinuncia al beneficio della solidarietà professionale è necessaria la sottoscrizione anche del precedente legale della società in bonis? nell'art. 13 comma 8 della legge professionale infatti leggo: "Quando una controversia oggetto di procedimento giudiziale o arbitrale viene definita mediante accordi presi in qualsiasi forma, le parti sono solidalmente tenute al pagamento dei compensi e dei rimborsi delle spese a tutti gli avvocati costituiti che hanno prestato la loro attività professionale negli ultimi tre anni e che risultino ancora creditori, salvo espressa rinuncia al beneficio della solidarietà."
Ragionando, il fallimento inteso come "parte" ha incaricato solamente il nuovo legale e non il precedente (nominato dalla società in bonis), ma non vorrei sbagliarmi.
Vi ringrazio molto.
Lorenzo Dallari-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza21/11/2018 18:51RE: transazione fallimento
L''art. 13, comma 8, legge 31 dicembre 2012, n. 247 e succ. mod., dispone che quando una controversia oggetto di procedimento giudiziale o arbitrale viene definita mediante accordi presi in qualsiasi forma, le parti sono solidalmente tenute al pagamento dei compensi e dei rimborsi delle spese; in forza di tale solidarietà, il difensore di una parte può richiedere il pagamento degli onorari e il rimborso delle spese non solo a chi gli ha conferito l'incarico, ma anche nei confronti della parte avversa al proprio cliente. pertanto il problema che lei si pone della estensione o meno della solidarietà al precedente legale della parte fallita, riguarda, in realtà, la sua controparte e non il fallimento, nel quale comunque quel legale- esista o meno la solidarietà, può insinuare il credito per la sua attività svolta in favore del fallito.
Ad ogni modo, venendo al merito della questione, ci sembra non applicabile ala fattispecie la tesi secondo cui "con riguardo al giudizio definito con transazione dal curatore dell'intervenuto fallimento di una delle parti in giudizio l'avvocato di tale parte, non può (salva la richiesta in sede concorsuale) chiedere alla controparte il pagamento delle sue prestazioni in favore del fallimento, invocando la solidarietà nei confronti del curatore del fallimento, in quanto questi è intervenuto alla transazione avvalendosi di un potere autonomo conferitogli direttamente dalla legge, senza assumere così la veste di coobbligato solidale nè quale terzo nè tanto meno quale avente causa dal fallito in favore del quale sono state svolte quelle prestazioni" (Cass. 06/11/1987, n.8224). In realtà il curatore non rappresnta il fallito, ma quando, come nel caso, fa valere un diritto che già esiste nel patrimonio del fallito, riassumendo una causa già da questi iniziata, egli assume la veste di parte processuale a tutela di un diritto del fallito e non di un diritto della massa.
Pur ritenendo applicabile al fallimento la normativa citata, in mancanza di precedenti specifici in materia (noi non ne abbiamo trovati di specifici) affinchè un avvocato possa rivolgersi per il pagamento delle sue competenze alla controparte è necessario, oltre alla definizione del giudizio con una transazione che sottragga al giudice la definizione della causa e la pronuncia in ordine alle spese, che l'avvocato sia costituito in causa e abbia partecipato al giudizio negli ultimi tre anni, come espressamente richiede la norma da lei trascritta. Ci sembra, quindi, che il precedente legale non possa approfittarsi della solidarietà in quanto mancano queste condizioni e, di conseguenza, mancando la solidarietà, non riteniamo necessaria la sua rinuncia alla stessa.
Zucchetti Sg srl
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