Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

trascrizione sentenza di fallimento presso la conservatoria competente

  • Paolo Amatore

    Castelnuovo berardenga (SI)
    26/05/2015 17:55

    trascrizione sentenza di fallimento presso la conservatoria competente

    sto per recarmi presso la conservatoria competente per la trascrizione degli immobili di proprietà della società fallita.

    ma le imposte ipotecarie, di bollo e tassa ipotecaria a quanto ammontano?

    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      28/05/2015 00:43

      RE: trascrizione sentenza di fallimento presso la conservatoria competente

      Le imposte dovute sono: € 200 per imposta ipotecaria (cod. 649T), € 59 di imposta di bollo (cod. 456T) ed € 35 di tassa ipotecaria (cod. 778T).

      Potranno essere pagate a mezzo Mod. F23 ovvero prenotate a debito. Quest'ultima alternativa è stabilita, dalla Circolare 3/2003 dell'Agenzia del Territorio, per l'ipotesi in cui il Curatore non presenti le note di trascrizione ma si limiti a notificare la sentenza al Conservatore.
      • Gianluca Bologna

        Reggio Emilia (RE)
        23/01/2017 10:19

        RE: RE: trascrizione sentenza di fallimento presso la conservatoria competente

        Buongiorno. Per il pagamento del modello F23 è necessario presentare istanza al GD? Grazie.
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          23/01/2017 20:38

          RE: RE: RE: trascrizione sentenza di fallimento presso la conservatoria competente

          Il terzo comma dell'art. 111bis l.f. dispone che "i crediti prededucibili sorti nel corso del fallimento che sono liquidi, esigibili e non contestati per collocazione e per ammontare, possono essere soddisfatti ai di fuori del procedimento di riparto se l'attivo e' presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti i titolari di tali crediti. Il pagamento deve essere autorizzato dal comitato dei creditori ovvero dal giudice delegato".
          Nonostante l'alternatività circa l'autorizzazione, è preferibile rivolgersi al giudice delegato perché comunque dallo stesso bisogna transitare per chiedere poi il prelievo della somma per provvedere al pagamento, a norma dell'art. 34 l.f., per cui xonviene fare una unica istanza al giudice con cui si chiede il pagamento e il prelievo.
          Zucchetti SG srl