Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

RECLAMO DEI CREDITORI A SEGUITO DI COMUNICAZIONE EX ART. 102 COMMA 3 L.F.

  • Caterina Rossi

    Prato
    03/02/2022 15:37

    RECLAMO DEI CREDITORI A SEGUITO DI COMUNICAZIONE EX ART. 102 COMMA 3 L.F.

    Buongiorno, a seguito del decreto emesso dal Tribunale ex art. 102 L.F. affinché non prosegua l'attività di accertamento delle domande tardive, ho provveduto a comunicare il medesimo decreto ai creditori. La medesima norma sopra indicata prevede un termine di 15 giorni entro i quali i creditori possono presentare reclamo alla corte d'appello. Come fa il Curatore a sapere se vengono presentati eventuali reclami? Riceve una comunicazione tramite PEC? Entro quando deve essere comunicato al Curatore il reclamo affinché possa provvedere ai successivi adempimenti propedeutici alla chiusura della Procedura?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      03/02/2022 18:24

      RE: RECLAMO DEI CREDITORI A SEGUITO DI COMUNICAZIONE EX ART. 102 COMMA 3 L.F.


      A norma del terzo comma dell'art. 102 l. fall,, i creditori che ricevono la comunicazione del decreto del tribunale di non farsi luogo all'accertamento del passivo "nei quindici giorni successivi, possono presentare reclamo alla corte di appello, che provvede con decreto in camera di consiglio, sentito il reclamante, il curatore, il comitato dei creditori ed il fallito".
      Si tratta di un reclamo ex art. 26 l.,fall., con formule semplificate, tuttavia la previsione che la Corte debba sentire i soggetti indicati, tra i quali il curatore, implica che la Coret debba fissare con decreto una udienza di comparizione e che il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, siano notificati, a cura del reclamante, al curatore e agli altri controinteressati. Considerato che il reclamo può essere proposto nei 15 giorni successivi alla comunicazione del decreto ex art .102, calcoli approssimativamente altri 15 per la emissione del decreto e notifica.
      Zucchetti SG srl