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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE
opponibilità contratto di comodato non registrato
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Ester Ferrara
Orvieto (TR)10/04/2013 19:21opponibilità contratto di comodato non registrato
In data 30.06.2012 (in pendenza della procedura pre-fallimentare), un soggetto (fallito in data 10.07.2012) concede in comodato gratuito ad un terzo soggetto un immobile di sua proprietà.
La durata del contratto di comodato è convenuta tra le parti in anni uno con decorrenza dal 01.07.2012 e sino al 30.06.2013, tacitamente rinnovabile di anno in anno, qualora non intervenga disdetta da inviarsi mediante A/R con un preavviso di tre mesi. Il contratto di comodato non risulta inoltre registrato.
Successivamente alla dichiarazione di fallimento, il curatore invia al comodatario lettera contenente l'invito alla liberazione dell'immobile; ciò considerato che il contratto di comodato non è registrato e non ha, quindi, data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento.
Nella predetta missiva il curatore comunica in ogni caso al comodatario - e senza che ciò costituisca condizione per l'opponibilità del contratto alla curatela - la disdetta del contratto; ciò al fine di evitare comunque il tacito rinnovo del contratto medesimo.
Il comodatorio non dà però riscontro alcuno a tali richieste.
Può il curatore agire in giudizio contro il comodatario eccependo la nullità del contratto, perchè non registrato (ritenendo di fatto applicabile per analogia la normativa in materia di locazione) e/o, comunque, eccependo l'inopponibilità del contratto alla curatela perchè non registrato e quindi non avente data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento? In subordine, può il curatore - alla scadenza del contratto (30.06.2013) agire in giudizio per la liberazione dell'immobile considerata la disdetta inviata tempestivamente a mezzo A/R?
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza10/04/2013 20:24RE: opponibilità contratto di comodato non registrato
La registrazione del contratto non incide sulla validità dello stesso, ma è utile al solo fine di fornire data certa al medesimo; di conseguenza la mancanza della regisytrazione non determina la nullità del contratto ma la semplice inopponibilità, per cui non vi è dubbio che lei potrebbe agire in giudizio sostenendo che il contratto rinvenuto non è opponibile, per cui il c.d. comodatario occupa l'immobile senza titolo e deve pertanto lasciare lo stesso e pagare una somma da determinare per l'occupazione abusiva.
tuttavia questa strada trova in primo luogo l'ostacolo che lei ha mandato la disdetta, in conformità alle previsioni contrattuali e quindi è come se fosse subentrato nello stesso, ed inoltre il convenuto potrebbe sempre dimostrare, per esempio a mezzo testi che è stato stipulato con il fallito in una data anteriore al fallimento un contratto di comodato dato che per questo contratto così come strutturato non è richiesta la prova scritta ad substantiam (L'onere della forma scritta nei contratti, previsto dall'art. 1350 c.c., non riguarda il comodato immobiliare, anche se di durata ultranovennale, il quale può essere provato anche per testi e per presunzioni – Cass. 03/04/2008, n. 8548).
Data l'imminenza della scadenza annuale (30.6.2013)e la disdetta già data tempestivamente, forse conviene aspettare la scadenza e chiedere la restituzione dell'immobile a questo titolo.
Zucchetti Sg Srl
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