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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE
contratto affitto azienda- decesso socio unico e amministratore unico società affittuaria
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Giorgia Camerata
ANCONA10/11/2017 17:03contratto affitto azienda- decesso socio unico e amministratore unico società affittuaria
Buonasera.
Sono Curatore di una srl che ha stipulato, ante fallimento, un contratto di affitto di azienda con altra srl, mantenuto in essere dalla sottoscritta per ragioni di opportunità economica.
Nelle more, senza alcuna comunicazione, nè pubblicità, la società affittuaria si è trasformata in srl unipersonale e ha continuato a pagare regolarmente il canone di affitto fin quando l'unico socio e unico amministratore è deceduto.
Attualmente la società affittuaria è impossibilitata ad operare, non paga il canone di affitto di azienda, nè può dar seguito alla proposta irrevocabile di acquisto dell'azienda di proprietà della fallita.
Gli eredi, interpellati, non rispondono alle mie richieste e sembra che non intendano al momento compiere alcuna attività successoria.
I dipendenti della società affittuaria stanno continuando a svolgere la loro attività, pur senza percepire lo stipendio e hanno costituito una nuova società con l'intento di subentrare loro nel contratto di affitto di azienda. Non essendo riusciti ad ottenere dal tribunale la nomina di un curatore dell'eredità giacente o di un liquidatore o amministratore giudiziale, chiedono al Curatore di intervenire al fine di evitare la perdita dei posti di lavoro.
Preciso che l'attività aziendale consiste in call center e cartomanzia telefonica e l'inattività protratta determinerebbe la perdita dei clienti e di ogni fonte di guadagno.
Vorrei andare incontro alle esigenze dei dipendenti dell'affittuaria ma vorrei un suggerimento da voi.
Il contratto di affitto di azienda prevede la possibilità di recesso di diritto in caso di mancato pagamento di 6 mensilità di affitto (al momento non è stata pagata 1 sola mensilità), ma vorrei recedere immediatamente dal contratto di affitto di azienda per giusta causa, non essendoci possibilità di incamerare alcun altro canone, vista l'inerzia degli eredi e la conseguente impossibilità per la società affittuaria di compiere alcuna attività.
Tuttavia, poichè gli eredi hanno 10 anni di tempo per accettare o rifiutare, temo che un recesso oggi e cioè prima del decorso delle 6 mensilità, potrebbe esporre la procedura a qualche responsabilità qualora gli eredi decidessero, magari tra tre mesi di accettare l'eredità.
Avevo pensato, quindi, di chiedere al tribunale la fissazione di un termine per l'accettazione dell'eredità ex art. 481, in modo da poter poi così procedere, ma i legali dei dipendenti temono che nel frattempo i dipendenti stessi si dimetterebbero, per non continuare a lavorare senza retribuzione e quindi la società affittuaria sarebbe impossibilità a continuare a svolgere l'attività lavorativa, con ciò perdendo clienti e contratti con i gestori telefonici e vanificando pertanto ogni tentativo di salvare le numerose posizioni lavorative.
Avete suggerimenti?
Spero di essere stata chiara e chiedo scusa per la prolissità, ma la situazione è particolarmente delicata.
Grazie
Giorgia Camerata
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza13/11/2017 11:45RE: contratto affitto azienda- decesso socio unico e amministratore unico società affittuaria
Il fatto che lei, come curatore dell'affittante, sia subentrata nel contratto di affitto di azienda- o meglio che non abbia esercitato il recesso nel tempo e nei limiti previsti dall'art. 79 l.f.-, l'ha resa parte del contratto, per cui la normativa applicabile è quella ordinaria civilistica, come integrata dalle clausole contrattuali.
In forza di queste ultime non può esercitare il recesso prima che l'affittuario sia inadempiente per sei mensilità, per cui al momento, essendo rimasta impagata una sola mensilità, tale clausola non è utilizzabile. In base alla normativa generale, il decesso del socio unico della società affittuaria le consentirebbe di sospendere le sue prestazioni ai sensi dell'art. 1461 c.c., ma con questo non risolverebbe il problema rappresentato perché la situazione rimarrebbe congelata fino alla definizione della eredità del defunto. La morte del socio unico, infatti, da un lato può determinare lo scioglimento della società ma, contemporaneamente, apre una normale vicenda successoria nelle quote della srl fallita detenute dal socio unico defunto; rispetto alla quale l'unica cosa che può fare lei, in quanto interessato alla definizione della vicenda ereditaria, è chiedere la fissazione del termine ex art. 481 c.c..
In attesa di definizione della posizione dei chiamati all'eredità o comunque dei successibili per legge, lei non può ritenere che non esista più la sua controparte contrattuale del contratto di affitto e crediamo che non possa fare molto sotto il profilo contrattuale che abbia un effetto immediato che consenta la continuazione dell'attività; questa, infatti, passa per la cessazione del contratto esistente (che sia risoluzione o recesso o scioglimento, nel mentre non vediamo una ipotesi di rescissione) e un esercizio provvisorio o un nuovo affitto ai dipendenti, che nel frattempo dovrebbero costituire una cooperativa che, a norma dell'art. 11 del d.l. 23/12/ 2013, n. 145, convertito dalla legge 21/02/2014, n. 9, godrebbe di una prelazione sia in caso di affitto che di vendita dell'azienda.
Zucchetti SG srl
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Giorgia Camerata
ANCONA13/11/2017 12:03RE: RE: contratto affitto azienda- decesso socio unico e amministratore unico società affittuaria
Grazie per la cortese risposta.
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