Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

Insinuazione supertardiva allo stato passivo ex art. 101 u.c. L.F.

  • Gennaro Stellato

    SALERNO
    13/10/2017 14:57

    Insinuazione supertardiva allo stato passivo ex art. 101 u.c. L.F.

    Vorrei sottoporre alla vostra attenzione il seguente caso:
    un soggetto, vantando un credito nei confronti di una srl, inizia nel 1998 un giudizio di lavoro che termina con sentenza favorevole di condanna nel 2007.
    A seguito della missiva alla società soccombente per la richiesta di pagamento, perveniva risposta dalla società con la quale veniva comunicato che nel 2003 era stato omologato un concordato preventivo che prevedeva che un terzo assuntore si sarebbe fatto carico di tutti i debiti senza limite alcuno (circostanza mai comunicata al creditore).
    Nel 2004 lo stesso Tribunale diede atto della intervenuta esecuzione integrale del concordato, al quale il creditore era rimasto estraneo.
    Successivamente, nel 2008, la società viene dichiarata fallita.
    Nonostante nel bilancio risultasse il credito del soggetto (dovuto all'esito sfavorevole del giudizio), il curatore fallimentare non ha inoltrato l'avviso per la verifica ex art. 92 L.F., impedendo pertanto al creditore di insinuarsi tempestivamente al passivo.
    Venuto a conoscenza della pendenza della procedura fallimentare in stato avanzato (fase della ripartizione finale), è stato predisposto ricorso per insinuazione al passivo ex art. 101 u.c. L.F. adducendo, come prova del ritardo, l'omesso avviso ex art. 92 (unitamente alla prova positiva della traccia del credito nel bilancio).
    Il curatore formulava così parere negativo affermando che il creditore avrebbe dovuto contattare l'assuntore. Lo stesso G.D. escludeva l'ammissione affermando che il credito origina nel 1998 e quindi trattasi di credito antecedente alla proposizione del ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo. Per questa ragione, conseguendo all'adempimento del concordato l'effetto esdebitativo della società, la stessa risulta essere liberata da ogni vincolo rispetto ai creditori anteriori:secondo il G.D. il credito vantato dal soggetto anteriore al concordato non può essere azionato nei confronti della fallita.
    Ora la domanda che vorrei porVi è la seguente:
    - Può l'effetto esdebitativo del concordato preventivo coinvolgere anche un creditore rimasto estraneo a tale procedura concorsuale?
    Il fatto è che comunque il credito, sorto nel 1998, è stato oggetto di una controversia giudiziale, per cui il titolo è maturato compiutamente nel 2007 (anno di emissione della sentenza).
    Dunque il credito può essere azionato nei confronti della fallita?
    Grazie in anticipo
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      13/10/2017 20:39

      RE: Insinuazione supertardiva allo stato passivo ex art. 101 u.c. L.F.

      Sull'ammissibilità di una domanda super tardiva, la mancata comunicazione al creditore dell'avviso di cui all'art. 92 pone quest'ultimo in una situazione di favore in quanto gli consente di dire che, non avendo avuto ufficiale comunicazione per partecipare al passivo, lo ha fatto quando è venuto a conoscenza del fallimento, per cui il ritardo non è a lui imputabile. Compete eventualmente al curatore dimostrare che, pur in mancanza dell'avviso di cui all'art. 92, quel creditore fosse a conoscenza del fallimento ed, a questo scopo, non riteniamo abbia rilevanza il precedente concordato, visto che questa procedura è terminata nel 2004 con dichiarazione del tribunale di intervenuta esecuzione integrale del concordato e il fallimento attuale, se abbiamo ben capito non è conseguenziale alla precedente procedura..
      Nel merito, è probabile che, come viene detto nel provvedimento del giudice, il credito non possa essere azionato nei confronti della società fallita, ma ci sembra necessario qualche chiarimento in quanto la sintesi del provvedimento dello stato passivo non consente di capire esattamente la ratio della esclusione.
      E' vero, infatti che il concordato determina l'esdebitazione, ma questo non significa che i creditori anteriori che siano rimasti estranei alla procedura non abbiano più diritto ad essere pagati; significa invece che il debitore, omologato il concordato, non è più tenuto al pagamento delle obbligazioni per la parte falcidiata, sicchè proposto e attuato un concordato che prevedeva, ad esempio, il pagamento del 30% ai chirografari, il debitore è liberato dall'obbligo di pagare il restante 70%. E, poiché, il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori, esso è obbligatorio anche per i creditori dissenzienti o che non abbiano partecipato alla procedura, per cui anche questi ultimi possono agire dopo la chiusura del concordato ma devono accontentarsi della percentuale concordataria.
      Nella specie, anche perché si tratta di concordato antecedente la riforma del 2005, può presumersi con sufficiente sicurezza, che i creditori privilegiati siano stati soddisfatti integralmente, per cui l'attuale creditore, portatore di un credito di lavoro, avrebbe diritto a pretendere dal debitore, ed ora nel suo fallimento, il pagamento integrale del suo credito o, comunque nella misura in cui sono stati soddisfatti i creditori di pari grado nel concordato.
      Usiamo il condizionale perché nella specie si è trattato di un concordato con assuntore che, come lei riferisce, si è fatto carico di tutti i debiti senza limite alcuno. Poiché l'assunzione degli obblighi concordatari va ricondotta alla forma dell'accollo, privativo o cumulativo, a seconda che vi sia o non liberazione del debitore (l'art. 186 ante riforma richiamava l'art. 137 che distingueva, come fa l'attuale art. 186, tra assunzione di obblighi assunti con o senza liberazione del debitore), bisogna appurare che tipo di accollo è intervenuto nella specie.
      Se, come pensiamo perché così accadeva nella prassi, vi è stata liberazione del debitore per le obbligazioni anteriori, è chiaro che né questi, né il suo fallimento, rispondono più delle obbligazioni concordatarie, non per effetto della esdebitazione, ma per effetto della liberazione intervenuta; di contro, ove l'accollo dell'assuntore non sia stato privativo, l'assuntore si è aggiunto al debitore principale, che è rimasto l'imprenditore concordatario e di questo debito, nei limiti sopra detti, ne risponde ora anche il suo fallimento.
      Zucchetti Sg Srl
      • Gennaro Stellato

        SALERNO
        25/10/2017 12:23

        RE: RE: Insinuazione supertardiva allo stato passivo ex art. 101 u.c. L.F.

        Il vero punto è proprio in riferimento a quanto da voi richiamato circa l'art. 184 c.1 L.F.
        Il concordato omologato produce obbligatorietà per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese e tali effetti si riferiscono ai creditori dissenzienti, astenuti ed a quelli che non hanno partecipato alla procedura,ma che comunque risultavano dagli elenchi predisposti dal commissario giudiziale.
        In effetti il creditore in questione risulta totalmente estraneo alla procedura in quanto non avvisato della proposta di concordato nè inserito nell'elenco da parte del commissario giudiziale, ragion per cui sarebbe comunque destinatario della norma ex art. 184 L.F.?
        Infatti a suo tempo avrebbe dovuto agire, decorso un anno dall'effettuazione dell'ultimo pagamento, per la risoluzione del concordato o comunque tramite un giudizio ordinario per essere integrato all'interno della procedura.
        Vi ringrazio e buon lavoro.
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          25/10/2017 19:20

          RE: RE: RE: Insinuazione supertardiva allo stato passivo ex art. 101 u.c. L.F.

          A nostro avviso, la vincolatività del concordato di cui all'art. 184, nel senso spiegato nel nostro precedente intervento, vale per tutti i creditori anteriori all'apertura della procedura, anche per quelli obliterati completamente, in quanto la funzione del concordato era quella di definire, nei termini della proposta fatta, la situazione debitoria del debitore. Del resto, se così non fosse, si aprirebbe il varco a manovre truffaldine con cui il debitore con assuntore potrebbe non far figurare alcuni debiti verso amici, i quali poi, potrebbero chiedere il pagamento dell'intero all'assuntore.
          Zucchetti SG srl