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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE
custodia immobili oggetto di procedura esecutiva fondiaria
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Studio Pavanello e Del Bianco
Milano12/05/2017 09:58custodia immobili oggetto di procedura esecutiva fondiaria
Si chiede Vostro cortese parere sulla seguente questione.
Alla data del fallimento, pendeva la procedura esecutiva promossa dal creditore fondiario.
Il curatore, non avendo il creditore fondiario rinunciato alla procedura esecutiva in sede ordinaria, è intervenuto ex art. 107 L.F.
E' stata poi disposta la delega ex art. 591 bis c.p.c., senza la nomina del custode giudiziario ex art. 559 c.p.c.
Si chiede se è il curatore ad essere, automaticamente, custode giudiziario ex art. 559 e segg. cpc, con gli obblighi previsti dal codice di procedura civile (visione dell'immobile, rendiconto, etcc).
Se così fosse, avrebbe diritto a chiedere il relativo compenso per tale attività svolta a favore della procedura esecutiva fondiaria?
Ringraziamo anticipatamente per la cortese attenzione.
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza13/05/2017 18:44RE: custodia immobili oggetto di procedura esecutiva fondiaria
Va preliminarmente chiarito che l'intervento del curatore nell'esecuzione individuale continuata dal creditore fondiario non è avvenuta ai sensi dell'art. 107 l.f., ma ai snsi dell'art. 41 TUB. Questa precisazione è importante perché con l'intervento ex art. 107 il curatore si sostituisce al creditore pignorante che non può più proseguire l'esecuzione per il divieto di cui all'art. 51 e, quindi, ha sicuramente la disponibilità dei beni in questione che, invece di liquidare in sede fallimentare, liquida nell'espropriazione in corso in base ad una valutazione di convenienza. Il creditore fondiario, invece, non tenuto al divieto di cui all'art. 51, per cui può iniziare o continuare l'esecuzione procedente anche in pendenza del fallimento, sicchè il curatore, quanto partecipa a detta esecuzione, non si sostituisce al creditore procedente, ma effettua un normale intervento nell'esecuzione in corso principalmente per far valere, in quella sede, i crediti prioritari sull'ipoteca.
In questo secondo caso può quindi sorgere un problema di custodia dei beni pignorati. Invero, l S. Corte in una risalente decisione (Cass. 02/06/1994, n. 5352) aveva ritenuto che "in forza delle disposizioni eccezionali di cui al r.d. 16 luglio 1905 n. 646 (applicabile alla fattispecie ratione temporis), che consentono la coesistenza della procedura concorsuale con l'azione esecutiva individuale, anche durante il fallimento del debitore, il giudice dell'esecuzione immobiliare - instaurata o proseguita dall'istituto di credito fondiario sul bene ipotecato in suo favore secondo le leggi speciali - ha il potere di nominare o sostituire il custode e pertanto il suo provvedimento in materia non è affetto da vizio di difetto di potere. Tale potere di nomina e di sostituzione, inoltre, non deve necessariamente avere come destinatario il curatore del fallimento, sia esso anteriore o successivo al pignoramento".
Questa decisione, che sostanzialmente ammetteva la nomina o permanenza del custode nominato dal giudice dell'esecuzione, non aveva trovato una favorevole accoglienza in dottrina, che aveva evidenziato che l'effetto dell'acquisizione dei beni del fallito all'attivo fallimentare si produce erga omnes alla data della sentenza di fallimento (art. 42 L.F.), indipendentemente dal compimento delle formalità previste dall'art. 88 L.F., che il curatore deve in ogni caso eseguire, per escludere sue responsabilità, anche se al momento della dichiarazione di fallimento è in corso una esecuzione individuale che può proseguire dopo l'apertura del concorso. Già, quindi, con la dichiarazione di fallimento e, poi, con la trascrizione dell'estratto della sentenza di fallimento nei pubblici registri, il curatore apprende i beni immobili all'attivo fallimentare e ne diventa custode ex lege, per cui, rientra tra gli effetti legislativamente previsti che il curatore assuma tale funzione e si sostituisca ad eventuali altri custodi, se era già in corso un pignoramento.
Abbiamo fatto questo discorso per evidenziare la problematica di fondo alle sue domande, alla luce della quale può pervenirsi alle risposte. Ossia se comunque il bene oggetto dell'esecuzione individuale è un bene che entra nell'attivo fallimentare, si può discutere se il giudice dell'esecuzione abbia il potere di nominare un custode (a nostro avviso no, ma secondo la citata giurisprudenza si), ma è indubitabile che, ove un custode non sia stato nominato, questa funzione sia svolta dal curatore, come su tutti gli altri beni acquisiti all'attivo, senza che, peraltro, ciò comporti un incremento del compenso perché la custodia dei beni fallimentari rientra nelle ordinarie funzioni del curatore; ed, infatti, proprio perché il bene pignorato fa parte dell'attivo fallimentare, il ricavato dalla vendita, anche se avvenuta in sede esecutiva individuale, entra nel monte dell'attivo realizzato su cui calcolare il compenso del curatore.
Zucchetti Sg srl
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