Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

Inps rigetta domanda ex lavoratore per fondo di garanzia Inps

  • Andrea Cundari

    Santo Stefano di Rogliano (CS)
    10/10/2018 15:07

    Inps rigetta domanda ex lavoratore per fondo di garanzia Inps

    Un ex lavoratore (licenziato a Giugno 2014) di una srl propone decreto ingiuntivo per crediti di lavoro (3 mensilità + tfr), la sentenza è favorevole al lavoratore con decreto non opposto. A dicembre 2015 la stessa srl fallisce e l'ex dipendente si insinua al passivo fallimentare. La domanda di insinuazione al passivo , causa 3 giudici che si sono succeduti nel frattempo, viene resa esecutiva solo ad Aprile 2018, riconoscendo ciò che il Giudice del Lavoro aveva sentenziato, ossia 3 mensilità + tfr.
    La domanda tramite modello sr52 viene presentata all'Inps nel mese di Giugno 2018 (cartacea) e su richiesta dello stesso ufficio, anche telematicamente a Luglio 2018. Oggi al lavoratore arriva comunicazione Inps di rigetto con la seguente motivazione: "Le retribuzioni non rientrano nel periodo coperto dal fondo di garanzia."
    L'ex dipendente farà ricorso. Esiste Giurisprudenza in merito alla questione suesposta favorevole all'ex dipendente? Grazie.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      11/10/2018 13:55

      RE: Inps rigetta domanda ex lavoratore per fondo di garanzia Inps

      Il rigetto dell'anticipazione delle ultime tre mensilità deriva dal sistema di calcolo delle stesse previsto dalla legge, che l'inps ha ripreso nelle sue circolari chiarendo che "il Fondo corrisponde esclusivamente i crediti retributivi inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro purché rientrino nei dodici mesi che precedono la data della prima domanda diretta all'apertura della procedura concorsuale". E' stato altresì presa in considerazione l'ipotesi che il rapporto di lavoro sia cessato prima dell'apertura della procedura concorsuale, ed in questi casi è stato precisato che la data, di norma, è quella del deposito in tribunale del primo ricorso che ha dato origine alle rispettive procedure concorsuali oppure, "se il lavoratore ha agito in giudizio prima della suddetta data, il dies a quo è la data del deposito in tribunale del relativo ricorso".
      Nel suo caso, quindi, per ottenere l'intervento del fondo, è necessario che le tre mensilità non pagate siano quelle di aprile, maggio, giugno 2014, che sono le ultime tre del rapporto di lavoro cessato a giugno 2014, e che queste siano comprese nell'ultimo anno anteriore alla presentazione del ricorso avanti al giudice del lavoro (di cui non sappiamo la data), che viene considerato come dies a quo al posto della presentazione della domanda di fallimento, che neanche conosciamo, ma presumiamo successiva.
      In questo senso è anche la giurisprudenza, cfr. da ult. Cass. 21/04/2016, n. 8072.
      Zucchetti SG srl