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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE
Compensazione
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Lorenzo Gelmini
Bergamo09/02/2022 23:09Compensazione
Buongiorno, la situazione sulla quale si chiede un confronto è la seguente.
La procedura di fallimento della società A vanta un credito (maturato in data antecedente il proprio fallimento) di euro 100 che risulta ammesso al passivo della procedura di amministrazione straordinaria della società B, la quale è il medesimo soggetto che, successivamente, ha presentato il ricorso per la dichiarazione di fallimento di A e che è stato ammesso al passivo per l'importo di euro 53, di cui euro 50 al chirografo e di euro 3 in prededuzione (per l'attività svolta a favore della massa dei creditori).
Ancorchè in sede di esame della domanda di ammissione di B non sia stata eccepita da A la compensazione con il proprio maggior credito, non parrebbe preclusa ora la possibilità di operare detta compensazione, mediante l'azzeramento del credito di B nei confronti di A, con la conseguente modifica dello stato passivo, e la corrispondete riduzione del credito di A nei confronti di B da 100 a 47.
Sorgono però alcune perplessità approfondendo l'esame sui tempi e le modalità di formazione dei rispettivi crediti, come di seguito indicato:
• il credito di A di euro 100 è relativo a prestazioni di servizi rese nei confronti di B fino al periodo in cui entrambe le società erano in bonis ed è formato (esemplificando) dall'ammontare delle fatture emesse di euro 150 al netto dei pagamenti di euro 50 ricevuti da B nel periodo "sospetto" antecedente l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria della stessa B;
• il credito di B deriva dalla sentenza di 1° grado (emessa quando A era ancora in bonis e B invece già ammesso in procedura), divenuta definitiva, con la quale A è stato condannato a restituire a B i pagamenti ricevuti per l'importo di euro 50 poiché revocabili ex art. 67 LF;
• successivamente, a distanza di quasi 5 anni dall'inadempimento di A all'obbligo di restituzione della complessiva somma oggetto della condanna, B depositava ricorso per la dichiarazione di fallimento di A ottenendo di seguito l'ammissione al passivo del suddetto importo di euro 50 oltre le spese in prededuzione di euro 3.
La condizione per operare la compensazione ex art. 56 LF è la reciprocità dei crediti e debiti ovvero essere entrambi relativi al periodo ante oppure post fallimento.
Tale situazione si verifica certamente per A, che è il soggetto che vorrebbe eccepire la compensazione.
Diversamente per B, poiché il proprio credito sorge in virtù della sentenza emessa quanto la medesima B era già stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria anche se, a ben vedere, detto credito trae origine (per effetto della revoca dei pagamenti effettuati) dal medesimo rapporto da cui sorge il credito di A.
Per tale situazione chiedo il Vostro parere in merito alla possibilità della compensazione.
Ringrazio per l'attenzione.
Dott. Lorenzo Gelmini-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza10/02/2022 18:33RE: Compensazione
Ci permettiamo di dissentire dalla sua ricostruzione. In particolare , ciò che non convince è l'affermazione che il credito di B "sorge in virtù della sentenza emessa quanto la medesima B era già stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria anche se, a ben vedere, detto credito trae origine (per effetto della revoca dei pagamenti effettuati) dal medesimo rapporto da cui sorge il credito di A".
In realtà il credito di B trova la sua fonte nella sentenza revocatoria fallimentare che ha appurato la inefficacia dei pagamenti effettuati da B ad A e condannato quest'ultimo a restituire quanto ricevuto. Data la natura costitutiva, e non dichiarativa, della sentenza revocatoria è detta sentenza che dispone la modifica del rapporto intervenuto e gli effetti della stessa retroagiscono al più al momento della proposizione della domanda, che è stata formulata dal commissario dell'amministrazione straordinaria cui era stata ammessa la soc. B, come consentito dall'49 del d.lgs n. 270 del 1999; del resto non poteva essere diversamente dal momento che l'adempimento dei debiti scaduti non è soggetto a revocatoria ordinaria (art. 2901, co. 3 c.c.), per cui necessariamente si è trattato di revocatoria fallimentare incardinata dagli organi della procedura, con la conseguenza che il debito di A per la restituzione non è verso B ma verso l'amministrazione straordinaria cui B è stata ammesso, rappresentata dal commissario straordinario.
Posto che è pacifico che il credito vantato da A costituito dal netto del credito originario detratto quanto ricevuto in pagamento è sorto prima che B fosse ammesso all'amministrazione straordinaria, manca la reciprocità tra debito e credito, che è presupposto indispensabile per effettuare la compensazione, che pertanto è da escludere; al di là quindi della situazione processuale della operatività di tale istituto tra crediti già ammessi al passivo senza sollevare l'eccezione di compensazione.
Zucchetti Sg srl
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