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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE
Furto veicolo fallimento
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Mariangela Telesca
Foggia26/05/2016 19:52Furto veicolo fallimento
Vorrei sottoporVi una questione: ho provveduto alla vendita di un furgone inventariato, attraverso una Società che si occupa della vendita di beni nell'àmbito di procedure fallimentari, appositamente incaricata, con autorizzazione del GD.
L'acquirente ha regolarmente corrisposto la somma indicata nel prezzo di base d'asta, ma non ha provveduto al ritiro del mezzo poichè in attesa del passaggio di proprietà e relativa trascrizione presso il PRA (successivamente sono venuta a conoscenza del fatto che la Società incaricata richiede detta formalizzazione quale requisito essenziale per poter organizzare il ritiro dei beni).
In attesa della trascrizione presso il PRA il veicolo è stato sottratto poichè i locali della fallita dove il veicolo si trovava sono stati oggetto di furto.
Dopo aver effettuato la relativa denuncia ed aver posto in sicurezza i locali con incarico a un fabbro per gl'interventi più urgenti, ho ricevuto richiesta di rimborso della somma versata da parte dell'acquirente del veicolo sottratto.
A questo punto, mi chiedo se il rimborso sia dovuto, tenuto conto che per i beni mobili registrati il trasferimento della proprietà deve intendersi perfezionato con il pagamento del prezzo, mentre la trascrizione al PRA ha solo funzione di pubblicità. Devo, quindi, rigettare la richiesta di restituzione?
Ancora, per quel che riguarda il PRA, è tenuto il Curatore a richiedere la perdita di possesso, visto che la sentenza di fallimento è stata trascritta, al momento della dichiarazione di fallimento, sul veicolo rubato?
A quali eventuali ed ulteriori adempimenti è tenuto il Curatore, anche in considerazione della vendita innanzi indicata?
Ringrazio anticipatamente chi vorrà fornirmi delucidazioni sul punto.
Cordialità-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza27/05/2016 18:40RE: Furto veicolo fallimento
Lei ha ragione quando dice che per i beni mobili registrati è sufficiente, perché la proprietà di essi possa ritenersi legittimamente trasferita, il semplice incontro delle volontà dei soggetti, mentre la trascrizione nel pubblico registro automobilistico assolve esclusivamente a funzioni dichiarative configurando un mero strumento di pubblicità e di tutela inteso a dirimere i conflitti tra persone aventi causa dal medesimo venditore che vantino diritti sullo stesso bene. Tuttavia, l'effetto del trasferimento della proprietà del bene venduto fa nascere il diritto del compratore di ottenere la consegna della cosa (che costituisce l'obbligazione principale del venditore) nelle condizioni in cui essa si trovava al momento della vendita medesima; principio applicabile anche alle vendite coattive, posto che la disciplina di cui agli artt. 2919 e segg. c.c., non esenta in caso di vendita forzata il venditore dall'obbligazione della consegna del bene alienato.
La questione si pone allora negli stessi termini di una vendita privatistica di un bene mobile, in cui, dopo la conclusione del contratto e prima della consegna, il bene oggetto del contratto non sia più disponibile per la consegna che, quindi, il venditore non è in grado di assicurare. La situazione è regolamentata dal primo comma dell'art. 1465 c.c., per il quale "nei contratti che trasferiscono la proprietà di una cosa determinata…. il perimento della cosa per una causa non imputabile all'alienante non libera l'acquirente dall'obbligo di eseguire la controprestazione, ancorché la cosa non gli sia stata consegnata" (che si riallaccia alla regola generale di cui all'art. 1218 c.c.).
A questo punto il problema di diritto diventa di fatto perché si tratta di stabilire se, nella fattispecie specifica, il furto dell'auto- equiparabile al perimento quanto alla conseguenza dell'impossibilità di effettuare la consegna- sia o non imputabile al venditore, ossia alla procedura, precisando che la colpa non può derivare dalla semplice prevedibilità ed evitabilità dell'evento, ma avuto riguardo alle circostanze concrete, dal fatto che non abbia posto in essere tutte le attività richieste dall'ordinaria diligenza. In caso affermativo, questa è tenuta alla restituzione in quanto il compratore può chiedere la risoluzione del contratto,; in caso negativo l'acquirente è tenuto egualmente al pagamento.
Cosa fare adesso? Intanto è opportuno respingere la richiesta della controparte sostenendo che l'evento furto non è addebitabile alla procedura, che aveva ricoverato l'auto in posto sicuro, e che, comunque, la consegna poteva essere effettuata anche prima che accadesse il furto e non è stata effettuata perché l'acquirente non vi ha provveduto. Sarebbe, poi, opportuno effettuare la trascrizione al PRA in favore dell'acquirente, cosa che, in mancanza di un contratto scritto o comunque di un atto trascrivibile, può essere eseguita, ai sensi dell'art. 6 comma 3 r.d. 29 luglio 1927 n. 1814, mediante dichiarazione autenticata sottoscritta dalla sola parte venditrice; ovviamente questo comporta una spesa e il rischio che, nel caso di vittoria della controparte, bisognerà (oltre all'eventuale pagamento delle spese) provvedere alla cancellazione di questa trascrizione, per cui è bene valutare in concreto le possibilità di vittoria della controversia. Probabilmente conviene attendere per la trascrizione, vedendo prima come si mettono le cose e nel frattempo, sulla base della denuncia di furto, può denunciare la perdita del possesso, in modo da evitare responsabilità per la circolazione del veicolo.
Zucchetti SG srl
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