Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

revocatoria fallimentare

  • Michela Mustacchio

    CROTONE
    23/02/2012 10:16

    revocatoria fallimentare

    Nel caso in cui un' autovettura viene venduta nel periodo dei sei mesi precedenti la dichiarazione di fallimento e dalla visura del PRA risulta che la stessa, venduta ad una concessionaria ad un prezzo tra l'atro inferiore al suo valore, è stata successivamente oggetto di più vendite,
    nei confronti di chi deve agire il curatore ai fini della revocatoria fallimentare?
    Penso nei confronti del contraente con la fallita. Ma se il mezzo non è più di sua proprietà, perchè venduto ad altro soggetto che lo ha poi concesso in locazione ad altro soggetto ancora, come deve procedere il curatore, in tal caso?

    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      23/02/2012 16:26

      RE: revocatoria fallimentare

      Basterebbe agire nei confronti del solo diretto acquirente, con effetti automatici nei confronti dei sub acquirenti, ove l'acquisto di costoro fosse a titolo gratuito o il titolo di acquisto fosse stato trascritto dopo l'inizio della revocatoria.
      Poiché, da quanto ci scrive, abbiamo motivo di ritenere che non si versi in queste situazioni, lei, per ottenere effetti restiturori, deve chiamare in causa, oltre al primo acquirente, tutti i sub acquirenti fino all'attuale proprietario dell'auto, giacchè l'esito favorevole dell'azione revocatoria nei confronti dell'ultimo subacquirente presuppone l'esercizio dell'azione revocatoria fallimentare nei confronti dei precedenti e principalmente del primo acquirente e la dichiarazione di inefficacia di tale atto.
      Valuti comunque bene se ne vale la pena perché l'art. 67 non facendo alcun riferimento alla sorte dei diritti di coloro che abbiano subacquistato dal primo acquirente dal debitore fallito, e' ritenuto dalla costante giurisprudenza della S.C. inapplicabile agli atti di acquisto dei suddetti subacquirenti. Questi rimangono soggetti all'azione revocatoria ordinaria e, quindi, alla norma dell'art. 2901 cod. civ., u.c., che fa salvi i diritti subacquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, con la conseguenza che questi rimangono esposti all'esercizio da parte del curatore della sola azione revocatoria ordinaria (Cass. 6 agosto 2010 n. 18370; Cass. 23 dicembre 2009 n. 27230; Cass. 16 aprile 2008 n. 10066; Cass. 28 agosto 2004 n. 17214; Cass. 3 settembre 1999 n. 9271). In sostanza, non trovando applicazione l'art. 67, non potrebbe servirsi della inversione dell'onere della prova per pagamento inadeguato, e resterebbe a suo carico l'onere di dimostrare la malafede del sub acquirente, consistente nella consapevolezza della revocabilità, ai sensi dell'art. 67 l. fall. del trasferimento intervenuto tra il primo dante causa ed il debitore fallito; cosa non agevole se si considera che questi ha acquistato l'auto da una concessionaria e poi ha rivenduto.
      Forse sarebbe meglio agire nei confronti soltanto del primo acquirente per ottenere il controvalore; ha detto infatti la cassazione (Cass. 15 settembre 2004, n. 18570) che "in tema di azione revocatoria fallimentare, la circostanza che la curatela possa esercitare l'azione anche nei confronti del terzo subacquirente, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2901 c.c., non comporta alcuna pregiudizialità rispetto alla domanda di pagamento del controvalore monetario del bene proposta nei confronti dell'acquirente, allorché il bene stesso sia stato da lui alienato; tale domanda, pertanto, può essere proposta dal curatore anche se non abbia agito nei confronti del sub acquirente".
      Zucchetti SG Srl
      • Maddalena Cottica

        sondrio
        10/02/2015 15:21

        RE: RE: revocatoria fallimentare

        Buongiorno, sul conto corrente della società fallita (s.r.l.) ho verificato che 15 giorni prima della dichiarazione di fallimento, sono stati versati n. 2 assegni e che conseguentemente è stato estinto anticipatamente il finanziamento che la società aveva con l'Istituto di credito. Ho quindi inviato una comunicazione alla Banca informandola che ritengo tali versamenti revocabili ex art. 67 l.f. comma n. 2 in quanto trattasi di pagamenti di debiti liquidi ed esigibili compiuti entro i sei mesi anteriori alla data di dichiarazione di fallimento e soggetti all'azione revocatoria, avendo ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione debitoria della società fallita nei confronti della banca (art. 67 comma n. 3 lettera b), invitando in conclusione l'Istituto di credito a voler restituire alla procedura, al ricevimento della mia comunicazione, le somme.
        Mi risponde la Banca sostenendo che le rimesse sono state effettuate dai fidejussori della società fallita con mezzi propri e senza spirito di surroga o rivalsa nei confronti della società garantita.
        Posso fare qualcosa?
        Grazie
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          10/02/2015 20:34

          RE: RE: RE: revocatoria fallimentare

          No, se è vero quanto dice la banca che il pagamento è stato effettuato da fideiussori del fallito, ossia Sto arrivando! soggetti obbligati in proprio.
          Zucchetti Sg Srl