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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE
Compenso mai richiesto avvocato con mandato revocato
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Simona Cozzolino
salerno02/05/2018 16:24Compenso mai richiesto avvocato con mandato revocato
Salve,
sono curatore di un fallimento (vecchio rito) del 2006 e nel 2013 ho revocato, con l'autorizzazione del GD, il mandato all'avvocato della procedura fallimentare perchè sospeso dal suo Ordine dall'Albo degli Avvocati, ovviamente nominandone un altro in sua sostituzione. Si premette che egli essendo già avvocato della società prima del fallimento si era insinuato all'attivo fallimentare per il lavoro pregresso ed era stato ammesso in privilegio. Quindi attualmente il suo credito per il lavoro ante fallimento è in privilegio nell'attivo del fallimento. Attualmente svolge ancora la professione di Avvocato in quanto la sua sospensione dall'Albo è stata revocata. Cosa strana però è che egli non ha mai richiesto alla curatela alcun compenso per il lavoro svolto dall'anno 2006 (anno della nomina quale avvocato del fallimento) fino al 2013 (anno della revoca). Mi chiedo, a questo punto, se valga anche in questo caso (ossia nel fallimento) la prescrizione triennale per i crediti professionali (oppure quella decennale come si evince da una sentenza della Cassazione). Cioè devo considerare il suo credito prescritto oppure chiedergli una parcella pro-forma da sottoporre a valutazione mia e del GD? Posso procedere comunque ad un riparto parziale non sapendo se ci sarà o meno questo nuovo credito oltretutto in prededuzione?
Grazie mille.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza03/05/2018 18:09RE: Compenso mai richiesto avvocato con mandato revocato
Indubbiamente la fattispecie rappresentata potrebbe rientrare nella previsione dell'art. 2956, n. 2, c.c. visto che dalla cessazione del rapporto, risalente al 2013, sono passati più di tre anni senza che il legale abbia mai chiesto il pagamento del compenso per l'opera prestata e del rimborso delle spese correlative.
Trattasi, tuttavia, di una prescrizione presuntiva che è, appunto, fondata sulla presunzione di adempimento dell'obbligazione e implica, perciò stesso, il riconoscimento dell'esistenza del credito nella misura richiesta dal creditore, per cui l'unico mezzo per avvalersene da parte del debitore è sostenere che il credito è stato pagato o comunque estinto in altro modo satisfattivo. Non basta, quindi, la mera deduzione dell'avvenuto decorso del termine di prescrizione per l'esercizio del diritto, perché questa, lungi dal costituire una condotta processuale compatibile a norma dell'art. 2959 c.c. con la proposizione di un'eccezione di prescrizione presuntiva, costituisce invece una condotta suscettibile di essere interpretata quale implicita ammissione del mancato pagamento del debito, condotta che, pertanto, rende inefficace l'eccezione di prescrizione presuntiva eventualmente sollevata.
In sostanza la prescrizione presuntiva è fondata su una presunzione "iuris tantum" di avvenuto pagamento del debito ed espone colui che l'oppone al rigetto se ammette di non aver estinto l'obbligazione. Di modo che, il creditore dovrebbe chiedere il pagamento del suo credito in prededuzione, lei come curatore dovrebbe sostenere che è stato pagato e mantenere questa posizione nel giudizio di verifica avanti al giudice delegato e, in sede di opposizione; qui certamente il creditore- che ha quale unico mezzo di difesa, la possibilità di deferire al debitore il giuramento decisorio (art. 2960 c.c.)- chiederà di deferirle giuramento e lei dovrebbe giurare che il credito è stato pagato, ossia giurare il falso.
In realtà, proprio per questo si è discusso se il curatore possa sollevare l'eccezione di prescrizione presuntiva, sostenendosi che non potendosi dare ingresso nel giudizio di accertamento del passivo alla confessione o all'interrogatorio formale del curatore in quanto privo del potere di disporre autonomamente dei diritti della massa, per le stesse ragioni debba escludersi l'ammissibilità del deferimento di un giuramento decisorio nei confronti di un soggetto che non potendo disporre del diritto a cui i fatti si riferiscono è conseguentemente privo della condizione prevista dall'art. 2737 c.c., norma che rinvia all'art. 2731 c.c..
Questo ostacolo è stato superato dicendosi che al curatore verrebbe deferito un giuramento de scientia, ritenuto ammissibile o in base ad una interpretazione estensiva delle indicazioni contenute nell'art. 2960, 2 comma c.c., (Trib. Milano 26/01/2017; Trib. Vicenza 16/04/2009; Trib. Agrigento 15/01/2004) o anche sulla scorta della considerazione dell'ampiezza del disposto dell'art. 2939 c.c., che consente anche ai terzi, non solo alla parte, di far valere la prescrizione ove vi abbiano interesse (Cass.n. 15570 del 2015).
Questi discorsi, tuttavia, riguardano il giuramento de scientia, ossia sulla conoscenza di atti o fatti posti in essere da altri e, quindi, a pagamenti effettuati dal fallito di crediti concorsuali, ma il discorso cambia completamente quando si tratta di crediti prededucibili perché, in questo caso, il giuramento del curatore sarebbe de veritate, in quanto riguarderebbe l'accertamento di fatti svoltisi nel corso della sua amministrazione fallimentare e ad essa afferenti. A questo punto, o si ammette che il curatore possa sollevare l'eccezione di prescrizione presuntiva, ed allora necessariamente bisogna riconoscere al creditore di difendersi deferendo il giuramento, o si ritiene inammissibile il giuramento de veritate e si nega la possibilità di sollevare detta eccezione.
Ossia, concludendo, o lei non può sollevare l'eccezione di prescrizione di cui al all'art. 2956 c.c. o, se può farlo, è destinato a giurare il falso, per cui appare evidente che non è il caso di sollevare detta eccezione.
Che fare, allora? La cosa migliore, a nostro avviso, è inviare un sollecito al creditore perché si attivi, prospettando che in mancanza procederà a ripartire le liquidità disponibili in favore dei creditori aventi diritto., per poi procedere in tal senso in caso di permanenza dell'inerzia.
Zucchetti SG srl
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