Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

accertamento inps concordato

  • Cristina Cecchinato

    vicenza
    13/04/2018 10:54

    accertamento inps concordato

    buonasera,l'INPS ha notificato alla società (in concordato preventivo ricorso 161 6 comma depositato il 05/08/2014, concordato omologato il 10/07/2015) quale obbligato in solido con l'amministratore un avviso di accertamento nel quale contesta l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori ai sensi dell'art. 2 co. 1 bis DL 638/1983. Il periodo contestato è il 2014 (gennaio, febbraio ed aprile), quindi ante deposito del ricorso 161 6 comma (che è del 05/08/2014). l'importo contestato dall'inps è quindi stato inserito nell'elenco creditori e sarà soggetto a riparto nel momento in cui la procedura disporrà della somma necessaria.
    Poichè l'omesso versamento delle ritenute è inferiore a € 10.000, se le stesse non verranno versate entro 3 mesi (cosa direi certa visto che la società è in concordato e gli assets devono ancora essere venduti), l'INPS calcola e comunica già la sanzione ridotta in € 16.666,67 ( 1/3 di € 50.000).

    Come devo comportarmi visto che l'INPS ha notificato alla procedura quale obbligato in solido?? Che conseguenze potrebbe avere questo vincolo di solidarietà in capo alla procedura?
    devo procedere con il pagamento almeno della quota a carico del lavorato per non incorrere nella sanzione indicata nell'atto di accertamento? oppure l'inps essendo già stato inserito nell'elenco creditori attenderà il riparto come tutti gli altri creditori?grazie

    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      13/04/2018 19:56

      RE: accertamento inps concordato

      Non capiamo se lei ha nella vicenda il ruolo di organo della procedura concordataria (commissario o liquidatore del concordato omologato) ovvero di legale rappresentante della società; questione non indifferente perché la solidarietà di cui parla ricorre tra il legale rappresentante della società datore di lavoro e quest'ultima sotto il profilo civilistico a fronte della responsabilità penale personale del primo. Per la verità il decreto legislativo 15/01/2016, n. 8, attuativo della legge 28 aprile 2014, n. 67, in vigore dal 6 febbraio 2016, ha depenalizzare numerose ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria; in particolare, l'art. 3, comma 6, del d.lgs. n. 8/2016 ha sostituito il testo dell'art. 2, comma 1-bis, del d.l. n. 463/1983, convertito nella legge n. 638/1983, con riferimento alla rilevanza sanzionatoria degli omessi versamenti dei contributi previdenziali, per la quota corrispondente alle ritenute operate nei riguardi dei lavoratori. L'attuale testo normativo opera, infatti, un distinguo legato al valore dell'omissione compiuta dal datore di lavoro, confermando la sanzione penale della reclusione fino a 3 anni congiunta alla multa fino a euro 1.032 per i soli omessi versamenti di importo superiore a euro 10.000 annui, nel mentre, se l'importo omesso rimane sotto la predetta soglia, al datore di lavoro si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro.
      Nel caso, si versa in questa seconda ipotesi, per cui l'amministratore non corre il rischio di sanzioni penali, come in precedenza (cfr.. Cass. pen. n.14432/2014), e rimane la ordinaria responsabilità della società al pagamento delle proprie obbligazioni,
      Tanto chiarito in linea generale, riguardando l'infrazione il mancato versamento di contributi per il periodo gennaio, febbraio e aprile 2014 ed risalendo la presentazione della domanda di concordato con riserva all'agosto del 2014, è chiaro che si tratta di un debito concorsuale ante concordato, giustamente ammesso tra i debiti concordatari che soggiace al divieto di pagamento desumibile dall'art. 168 l.f., i cui effetti si estendono anche oltre l'omologa.
      E' possibile, tuttavia che l'Inps, rifacendosi a quella giurisprudenza penalistica (cfr. Cass Pen. 30705 del 28/1/2014) che afferma il principio secondo cui nel momento in cui si pagano gli stipendi, si deve essere in grado anche di versare le ritenute, altrimenti si pagano solo parzialmente gli stipendi, anche perchè quello fissato dalla legge è un termine ultimo, ma nessuno impedisce di versare le ritenute prima di presentare la domanda di concordato, ritenga la violazione già maturata ante procedura con applicazione delle relative sanzioni. Il discorso si amplierebbe alla natura delle sanzioni e alIa natura dell'accertamento della violazione, ma è superfluo affrontarlo perché, in ogni caso, né la società in concordato né gli organi della procedura possono provvedere al pagamento del credito ante concordato dell'Inps in danno di altre creditori, a parte il fatto che, come lei dice, al momento mancano le disponibilità.
      Zucchetti Sg srl
      • Cristina Cecchinato

        vicenza
        16/04/2018 10:04

        RE: RE: accertamento inps concordato

        io sono il liquidatore giudiziale in questo caso.
        ma al di là delle disponibilità o meno della procedura ad effettuare il riparto, chiedo nel caso in cui vi fossero le somme se l'importo debba essere pagato nella tempistica prospettata oppure se anche l'inps debba attendere il riparto delle somme.
        nel caso di mancato pagamento nella tempistica l'inps applicherebbe la sanzione?
        ringrazio per la collaborazione
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          16/04/2018 20:36

          RE: RE: RE: accertamento inps concordato

          Pensavamo di aver già risposto nel senso che il liquidatore non può provvedere al pagamento di un credito concorsuale al momento della richiesta. Lei vuole avere la certezza che in questo caso l'Inps non applichi le sanzioni, ma questa certezza non ci sentiamo di darla perché non sappiamo l'Inps come si comporterà e per la opinabilità delle questioni cui abbiamo accennato. Per questo avevamo fatto riferimento alla mancanza di disponibilità, perché l'impossibilità giuridica di pagare un creditore in contrasto con la previsione dell'art. 168 è tanto più è evidente quanto vi sia anche l'impossibilità materiale di provvedere al pagamento.
          Zucchetti Sg srl