Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

Liquidazione coatta amministrativa - Urgente

  • Paolo Angelo Alloisio

    NOVI LIGURE (AL)
    03/05/2017 18:50

    Liquidazione coatta amministrativa - Urgente

    Buongiorno,
    per poter procedere alla presentazione dello stato passivo di una l.c.a. è necessario ricevere le precisazioni di credito da parti di tutti i creditori (già avvisati), o si può procedere anche in assenza di una risposta dei creditori o di alcuni di essi ?
    Da quanto decorre il termine di 90 gg (dal provvedimento di lca, dalla sua posteriore notifica al commissario o da cos'altro ?)
    Grazie mille
    Un saluto cordiale
    Paolo Alloisio
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      04/05/2017 17:50

      RE: Liquidazione coatta amministrativa - Urgente

      Il terzo comma dell'art. 207 l.f. assegna ai creditori il termine di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al rimo comma di detto articolo per poter far pervenire al commissario mediante posta elettronica certificata le loro osservazioni o istanze; decorso questo termine, il commissario liquidatore ha termine, come previsto dal primo comma dell'art. 209, fino a "90 giorni dalla data del provvedimento di liquidazione" per formare l'elenco dei crediti ammessi o respinti e delle domande indicate nel secondo comma dell'articolo 207 accolte o respinte, da depositare nella cancelleria del luogo dove l'impresa ha la sede principale.
      Come dice la norma richiamata, il termine di 90 giorni decorre dalla data del provvedimento di liquidazione (generalmente un decreto ministeriale), per cui è questa che segna il dies a quo e non quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale o di quella dell'iscrizione al registro delle imprese.
      Zucchetti SG srl
      • Paolo Angelo Alloisio

        NOVI LIGURE (AL)
        05/05/2017 15:41

        RE: RE: Liquidazione coatta amministrativa - Urgente

        Solo una conferma: a differenza del fallimento, in caso di mancata risposta del creditore al commissario circa l'an ed in quantum del credito, il commissario provvede comunque ad inserire il suddetto credito nello stato passivo se non ha particolari dubbi al riguardo, giusto ?
        Grazie
        Paolo Alloisio
        • Paolo Angelo Alloisio

          NOVI LIGURE (AL)
          06/05/2017 12:18

          RE: RE: RE: Liquidazione coatta amministrativa - Urgente

          Mi scuso, ma facendo le cose in concreto vengono i dubbi.

          1) oltre allo stato passivo quale altra documentazione si deposita in cancelleria ?

          2) dato che lo stato passivo viene formato dal commissario (e non dal GD) , perchè in Fallco c'è anche una colonna "decisione GD"? Il Giudice (istruttore e non delegato) non interviene in via eventuale solo in caso di impugnazioni, domande tardive di credito, domande di rivendica e di restituzione ?

          3) se un creditore non ha risposto alla mia comunicazione ex art. 207 L.F. e mi risulta che il credito esiste, devo ammettere lo stesso solo al chirografo o devo preoccuparmi anche dell'esistenza di cause legittime di prelazione (per esempio il privilegio generale artigiani o ancor peggio il privilegio speciale mobiliare sull'iva di rivalsa)?

          Grazie
          Cordiali saluti
          Paolo Angelo Alloisio
          • Zucchetti Software Giuridico srl

            Vicenza
            08/05/2017 12:06

            RE: RE: RE: RE: Liquidazione coatta amministrativa - Urgente

            Il primo comma dell'art. 209 stabilisce che "Salvo che le leggi speciali stabiliscano un maggior termine, entro novanta giorni dalla data del provvedimento di liquidazione, il commissario forma l'elenco dei crediti ammessi o respinti e delle domande indicate nel secondo comma dell'articolo 207 accolte o respinte, e lo deposita nella cancelleria del luogo dove l'impresa ha la sede principale. Il commissario trasmette l'elenco dei crediti ammessi o respinti a coloro la cui pretesa non sia in tutto o in parte ammessa a mezzo posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 207, quarto comma. Col deposito in cancelleria l'elenco diventa esecutivo". Ossia la norma prevede il deposito in cancelleria del solo elenco dei crediti ammessi o respinti e delle domande indicate nel secondo comma dell'articolo 207 accolte o respinte.
            La dizione "decisione del GD" è riportata per il caso di impugnazioni e si è preferito lasciare la dizione GD, invece che GI, per semplificare in quanto, non essendo tutti gli utenti attenti come lei, la nuova dizione GI avrebbe introdotto un acronimo sconosciuto e non vi era spazio per spiegare; del resto nulla cambia nella sostanza.
            Lei giustamente ha sottolineato al punto 2) che lo stato passivo viene formato dal commissario, per cui quest'organo deve indicare il quantum del credito e la collocazione, preferenziale o meno in base alla documentazione di cui dispone o fatta pervenrie dai creditori.
            Zucchetti Sg srl
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          08/05/2017 12:03

          RE: RE: RE: Liquidazione coatta amministrativa - Urgente

          Giusto.
          Zucchetti SG srl