Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

avviso di vendita di immobile

  • Michele Feltrin

    Ceggia (VE)
    05/11/2016 10:15

    avviso di vendita di immobile

    Buongiorno,
    in una vendita immobiliare fallimentare, il condominio ove situato l'appartamento, ci chiede di poter inserire direttamente nell'avviso di vendita le spese condominiali arretrate del fallito e subordinare la aggiudicazione finale dell'immobile al pagamento di tale spese, oppure di considerarle in fase di riparto come spese in prededuzione.
    Credo, invece, diversamente, che per tali spese il condominio debba procedere con una insinuazione super tardiva.
    Chiederei pertanto una delucidazione su questa questione.
    Cordiali saluti
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      07/11/2016 19:49

      RE: avviso di vendita di immobile

      In ambito condominiale vige il principio dell'ambulatorietà passiva in quanto l'art. 63 comma 4 delle disp. att. cod. civ. dispone che "chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e quello precedente"; ossia l'acquirente di un'unità immobiliare condominiale può essere chiamato a rispondere dei debiti condominiali del suo dante causa, solidalmente con lui, ma non al suo posto, ed opera nel rapporto tra il condominio ed i soggetti che si succedono nella proprietà di una singola unità immobiliare, non anche nel rapporto tra questi ultimi.
      Trasponendo questa regola in caso di vendita fallimentare, ne discende che l'amministratore del condominio può chiedere al fallimento venditore il pagamento delle spese condominiali dell'anno in corso e quello precedente (in prededuzione se maturate dopo il fallimento) e potrà rivolgere la stessa pretesa all'acquirente (questa è la caratteristica della solidarietà), fermo restando che non può ottenere più del suo credito; qualora sia l'acquirente a pagare, questi potrà poi rivalersi dell'esborso fatto nei confronti del fallimento. Naturalmente tanto vale per i debiti condominiali relativi all'anno in corso e quello precedente alla vendita, nel mentre, l'acquirente dell'unità immobiliare risponde poi esclusivamente delle obbligazioni condominiali sorte in epoca successiva al momento in cui, acquistandola, è divenuto condomino.
      Così stando le cose, è molto opportuno, seppur non obbligatorio, specificare nel bando di vendita o nell'avviso di gara o nel contratto (a seconda delle modalità seguite per la vendita) se vi sono debiti verso il condominio dei quali l'aggiudicatario dovrà rispondere in solido in base e nei limiti di cui alla norma citata.
      Zucchetti SG srl