Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

fallimento di una snc i cui soci sono soci di altre società

  • Shaula D'Antonio

    Pescara
    16/11/2016 16:38

    fallimento di una snc i cui soci sono soci di altre società

    Buonasera, Vorrei sottoporre alla Vostra attenzione il seguente quesito:

    Nel 2015 sono stata nominata Curatore del fallimento di una snc e dei 6 soci. Tutti i 6 soci erano a loro volta unici soci di una s.a.s.; 2 dei soci erano anche soci di altra s.n.c. ed uno dei soci era titolare di un'impresa individuale. Alla data del fallimento le società in questione risultavano ancora attive, anche se di fatto erano praticamente cessate. Vorrei cortesemente sapere se, a Vostro parere, in qualità di Curatore del fallimento dei soci dovrei richiedere lo scioglimento delle società. Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      16/11/2016 20:02

      RE: fallimento di una snc i cui soci sono soci di altre società

      Il principio che regge la materia è che il fallimento del socio illimitatamente responsabile determina l'esclusione di diritto dello stesso dalla società e liquidazione della sua quota, nel mentre le quote dei soci limitatamente responsabili vanno acquisite all'attivo e vendute, ove possibile.
      Applicando questi principi, estremamente sintetizzati a scapito della dovuta precisione terminologica, alla fattispecie, ne discende che i due soggetti falliti partecipanti alla snc, sono esclusi di diritto dalla società a norma dell'art. 2288 c.c., e il curatore dei loro fallimenti può chiedere alla società partecipata- e, in sostanza, agli altri soci- la liquidazione delle quote.
      Più complessa è la situazione della sas i cui unici soci sono i sei falliti, alcuni dei quali evidentemente avevano la vesti di accomandatari e altri di accomandanti. Per i soci accomandatari vale lo stesso criterio della esclusione di diritto e, a questo punto verrebbero a mancare tutti i soci accomandatari, per cui il curatore detentore delle altre quote dei soci accomandanti potrebbe cercare di ricercare entro sei mesi altro socio accomandatario, nominando un amministratore giudiziario ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2323, co. 2, c.c.. E' facile intuire che la situazione in cui versa la sas non attirerà nuovi ingressi, per cui il curatore dei fallimento dei soci accomandanti potrebbe direttamente procedere allo scioglimento della società o, qualora versi in stato di insolvenza, alla richiesta di fallimento.
      Per il socio titolare di ditta individuale, non sorge alcun problema giuridico in quanto il principio della unicità del patrimonio con cui il debitore risponde delle proprie obbligazioni fa sì che il fallimento di un soggetto comporti l'acquisizione all'attivo di tutti i beni del fallito, anche se parte di questi erano destinati all'esercizio di attività imprenditoriale svolta dal medesimo soggetto in forma individuale.
      Zucchetti SG srl