Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

Convocazione del comitato dei creditori

  • Marcello Cosentino

    Portogruaro (VE)
    14/02/2014 10:15

    Convocazione del comitato dei creditori

    Classificazione:
    Chiedo cortesemente di sapere se, dopo la prima convocazione del CdC, il curatore (o il liquidatore giudiziale nel CP) possa ancora convocare presso il proprio studio il comitato visto che il 2° comma del 41 dispone che sia il presidente del CdC (o uno dei suoi componenti) a provvedere alle convocazioni. Grazie, cordialità.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      14/02/2014 19:30

      RE: Convocazione del comitato dei creditori

      Il meccanismo previsto dalla legge, come lei giustamente ricorda, è che il curatore, dopo la prima riunione per la nomina del presidente, si rivolge al presidente del comitato dei creditori, il quale convoca il comitato per la deliberazione, che va presa a maggioranza dei votanti, nel termine massimo di quindici giorni successivi a quello in cui la richiesta e' pervenuta al presidente.
      Questo sistema non esclude che il curatore possa convocare il comitato presso il suo studio per le delibere, ma deve auspicarsi che i membri si presentino tutti, nel qual caso diventa irrilevante dove è avvenuta la riunione; quando, invece uno o più dei componenti non si presenta, rimane bloccato perché non può formarsi la maggioranza e, comuqnue, quella formatasi in tal modo non sarebbe regolare, il che potrebbe essere eccepito da un interessato ad un provvedimento.
      Ci chiediamo, tuttavia, perché mai, avendo il legislatore dettato delle regole, una volta tanto, chiare e precise e semplificative del comportamento del curatore, questi si debba complicare la vita cercando sistemi alternativi.
      Zucchetti Sg Srl
      • Marcello Cosentino

        Portogruaro (VE)
        17/02/2014 18:49

        RE: RE: Convocazione del comitato dei creditori

        Nel ringraziarvi della risposta al mio precedente quesito, inoltro ancora una domanda per dare un contributo alla discussione ma anche per rispondere alla Vs. perplessità sul perché un curatore "debba complicarsi la vita" insistendo per ottenere l'approvazione di atti di natura liquidatoria.
        Mi riferisco in particolare agli atti del liquidatore giudiziale che - come noto - sono soggetti alla sorveglianza del commissario giudiziale e al controllo del comitato dei creditori.
        Secondo l'articolo 182, comma 4 L.F., le vendite di aziende e rami di azienda, beni immobili e altri beni iscritti in pubblici registri, nonché le cessioni di attività e passività inerenti all'azienda e di beni o rapporti giuridici individuabili in blocco devono essere autorizzate dal CdC, pena la nullità dell'atto compiuto per violazione di una norma imperativa.
        La richiesta di autorizzazione al CdC per la vendita di un ramo d'azienda (per altro previsto nel piano concordatario omologato) è stata fatta oltre un mese fa ma, per motivi probabilmente legati alla volontà di non collaborare (in odio alla società debitrice) oltre che ad una palese ignoranza della materia, sino ad oggi vi sono state "non approvazioni" motivate da ragioni insussistenti. Ciò chiarito chiedo:
        In casi come questo è applicabile il 4° comma del 41 LF che prevede di ricorrere al GD per l'inerzia del Comitato o l'autorizzazione del CdC è assolutamente necessaria? Grazie molte per la risposta. Cordiali saluti
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          18/02/2014 19:28

          RE: RE: RE: Convocazione del comitato dei creditori

          Al concordato nella fase di liquidazione sono applicabili gli artt. 40 e 41, richiamati dall'art. 182.
          Non sappiamo se riguarda la stessa procedura, ma in passato lei ci aveva chiesto se in una situazione identica o simile a quella rappresentata oggi poteva il giudice procedere alla sostituzione dei membri del comitato dei creditori e le avevamo risposto quanto segue: A norma del primo comma dell'art. 40 la composizione del comitato dei creditori può essere modificata dal giudice delegato, "in relazione alle variazioni dello stato passivo o per altro giustificato motivo". In quest'ultima espressione ci può stare anche l'ipotesi che si dimostri che i membri del comitato nutrono risentimento nei confronti del fallito o, comunque, hanno una preconcetta ostilità nei suoi confronti, tale da pregiudicare il rapporto di fiducia con gli altri organi fallimentari; a maggior ragione i giustificati motivi ricorrono ove le funzioni del comitato vengano svolte, per tale preconcetta situazione o per qualsiasi ragione, in modo disinteressato o negligente o addirittura non nel nell'interesse della collettività del ceto creditori. Pensiamo che questa disposizione sia compatibile con la liquidazione concordataria.
          Ora ci chiede se può ricorrere al potere sostitutivo del giudice di cui al quarto comma dell'art. 41, per il quale "In caso di inerzia, di impossibilita' di costituzione per insufficienza di numero o indisponibilita' dei creditori, o di funzionamento del comitato o di urgenza, provvede il giudice delegato". Per ricorrere al giudice, bisognerebbe sostenere che la preconcetta ostilità costituisce motivo di non funzionamento del comitato, soluzione possibile ma non agevole.
          Zucchetti SG Srl