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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE
Conservazione scritture contabili e documenti
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Luca Millucci
PERUGIA26/06/2012 10:59Conservazione scritture contabili e documenti
Buongiorno.
Voglio sottoporre ai vostri autorevoli esperti la seguente problematica.
L' art. 2220 c.c. prevede la conservazione delle scritture e documenti per dieci anni dalla data dell' ultima registrazione. Il quesito che intendo porre è se tale termine continua a decorrere in costanza di fallimento ovvero si interrompe con la sentenza di fallimento e riprende a decorrere con la chiusura della procedura. Qualora ricorra la prima ipotesi, di continuità del termine decennale, e al momento della chiusura della procedura, non siano decorsi i dieci anni ovvero la seconda ipotesi, l' obbligo di conservazione ricade sul Curatore ovvero sui soci, amministratori e liquidatori della società?
Ringrazio per la cortese attenzione che vorrete dedicare a tale quesito.
Cordialità.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza01/07/2012 13:28RE: Conservazione scritture contabili e documenti
Se lei si riferisce alle scritture, la cui tenuta è obbligatoria per ogni imprenditore commerciale, fatta eccezione per i piccoli imprenditori, quali il libro giornale, il libro degli inventari, ecc., questi vanno consegnati al curatore che continua le annotazioni, dopo la attestazione dell'intervenuto fallimento, per cui non si pone alcun problema di sospensione o interruzione ei dieci anni della conservazione decorrono dalla ultima annotazione del curatore.
Per quanto riguarda le altre scritture, quali la corrispondenza relativa a ciascun affare (cioè gli originali delle lettere, dei telegrammi, delle fatture ricevute e le copie di tutto ciò che viene spedito, in modo da poter ricostruire per ogni affare il rapporto intercorso con il terzo), queste sono autonome e i dieci anni di conservazione decorrono dalla conclusione dell'affare cui si riferiscono.
Per quanto riguarda il soggetto tenuto alla conservazione la risposta è più articolata:
Il curatore, al momento dell'inventario, prende in consegna i beni insieme con le scritture contabili e i documenti del fallito, e, al momento della chiusura del fallimento, queste scritture ed i relativi documenti vanno riconsegnati al fallito tornato in bonis, così come vanno restituiti e consegnati all'ex fallito tutti i beni ancora sussistenti al termine dello spossessamento.
La documentazione originale compresa nel fascicolo fallimentare (domande di insinuazione, istanze del curatore, ordinanze di vendite, decreti di trasferimento, relazioni del curatore, ecc.) va conservata, dopo la chiusura del fallimento, presso gli archivi del tribunale.
La documentazione riguardante invece la contabilità del fallimento (le scritture contabili richieste per la procedura, gli originali delle lettere, dei telegrammi, delle fatture ricevute e copia di quelle spedite ecc.), copie degli atti del curatore ecc. vanno conservate dal curatore per l'ordinario termine decennale fissato dall'art. 2220 c.c., ed anche oltre, fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo di imposta.
E' difficile dire se le spese di conservazione di quest'ultima documentazione siano a carico del curatore o della massa; in linea di stretta interpretazione dovrebbe essere accolta la prima alternativa, ma è anche vero che un obbligo del genere crea non pochi disagi per un curatore che abbia o abbia ricevuto vari incarichi, per l'imponenza, specie se si tratta di procedure di grosse dimensioni, del materiale da conservare.
Sarebbero auspicabili accordi tra gli Ordini professionali e strutture apposite da valere per tutti, con l'avallo del giudice delegato, in modo da assicurare, da un lato, la sicurezza della buona conservazione e, dall'atro, la possibilità di consultazione e verifica per qualsiasi evenienza.
Zucchetti Sg Srl
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Fabrizio Tagliabracci
Mestre (VE)29/01/2014 14:50RE: RE: Conservazione scritture contabili e documenti
In tanti anni non mi è mai capitato di proseguire le scritture sui registri della fallita, ma ho sempre istituito il registro del Fallimento. In molti casi il fallimento si è protratto per anni e anni, magari in attesa di sentenze di Cassazione ecc. In questo caso il libro giornale può essere distrutto decorsi 10 anni dall'ultima registrazione della fallita in bonis ? (dalla vs. risposta sembrerebbe di no).
Vorrei anche un chiarimento per quanto riguarda la contabilità IVA (registri vendite e acquisti). Questi registri, a mio avviso, dovrebbero avere lo stesso trattamento di fatture e lettere e quindi, decorsi 10 anni dal periodo d'imposta cui si riferiscono, dovrebbero poter essere distrutti insieme alle relative fatture. Siete d'accordo ?
Decorsi 10 anni dalla chiusura del fallimento, posso buttare via tutto il mio fascicolo di studio ?
Grazie-
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como02/02/2014 23:18RE: RE: RE: Conservazione scritture contabili e documenti
Per quanto riguarda i registri IVA, non v'è alcuna differenza fra quelli relativi al periodo anteriore al fallimento e quelli relativi al periodo fallimentare, e per tutti vale la regola stabilita dall'art. 39 del D.P.R. 26/10/1972 n. 633, che recita "I registri, i bollettari, gli schedari e i tabulati, nonché le fatture, le bollette doganali e gli altri documenti previsti dal presente decreto devono essere conservati a norma dell'articolo 22 del D.P.R. 29/9/73 n. 600".
Il citato art. 22 del D.P.R. 600/73 stabilisce che "Le scritture contabili obbligatorie ai sensi del presente decreto, di altre leggi tributarie, del codice civile o di leggi speciali devono essere conservate fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo di imposta, anche oltre il termine stabilito dall'art. 2220 del codice civile o da altre leggi tributarie".
E come è ben noto i termini per l'accertamento sono ora unificati, dato che:
- l'art. 43 del D.P.R. 600/72 stabilisce che "Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui e' stata presentata la dichiarazione.
Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla ai sensi delle disposizioni del Titolo I, l'avviso di accertamento può essere notificato fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui ai commi precedenti sono raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui e' stata commessa la violazione".
- e l'art. 57 del D.P.R. 633/72 è pressoché identico, aggiungendo che "Nel caso di richiesta di rimborso dell'eccedenza d'imposta detraibile risultante dalla dichiarazione annuale, se tra la data di notifica della richiesta di documenti da parte dell'ufficio e la data della loro consegna intercorre un periodo superiore a quindici giorni, il termine di decadenza, relativo agli anni in cui si e' formata l'eccedenza detraibile chiesta a rimborso, e' differito di un periodo di tempo pari a quello compreso tra il sedicesimo giorno e la data di consegna", fattispecie che non ci pare certo frequente nelle procedure concorsuali.
Di conseguenza, non essendovi certezza che non emergano fattispecie con rilevanza penale, per quanto riguarda i registri IVA il termine di conservazione è il 31 dicembre del nono anno successivo a quello a cui essi si riferiscono, che diviene l'undicesimo se sia stata omessa la presentazione della dichiarazione, salvo che non vi siano contenziosi fiscali in corso.
Tali ultimi termini eccedono quanto previsto dall'art. 8, V comma, della Legge 27/7/2000 n. 212 ("Statuto del contribuente"), il quale stabilisce che "L'obbligo di conservazione di atti e documenti, stabilito a soli effetti tributari, non può eccedere il termine di dieci anni dalla loro emanazione o dalla loro formazione", ma non ci pare questa la sede per tentare di dirimere tale contrasto.
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Claudio Colonni
Città di Castello (PG)15/06/2016 15:37RE: RE: Conservazione scritture contabili e documenti
Buongiorno a tutti, desidererei sapere se a qualcuno risultano provvedimenti autorizzativi del Giudice Delegato alla conservazione degli archivi contabili cartacei ante fallimento con le spese relative poste a carico della procedura. Grazie e saluti.
Claudio Colonni-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza15/06/2016 19:27RE: RE: RE: Conservazione scritture contabili e documenti
Sollecitiamo i partecipanti al Forum ad esporre le loro esperienze sul tema.
Zucchetti SG srl
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Dario DAL MEDICO
Merano (BZ)16/06/2016 10:04RE: RE: RE: RE: Conservazione scritture contabili e documenti
Buongiorno, il Tribunale di Bolzano autorizza la conservazione delle scritture, anche ante procedura, con costi a carico della procedura. Personalmente ho optato per affidare l'incarico ad una società che archivia e smaltisce i documenti decorso il periodo concordato.
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Fabrizio Tagliabracci
Mestre (VE)16/06/2016 10:26RE: RE: RE: Conservazione scritture contabili e documenti
Io quando la documentazione è molto ponderosa lo chiedo sempre e finora mi è sempre stato concesso. Utilizzo un'impresa specializzata che mi fa un preventivo, lo sottopongo a CDC e GD e normalmente pago una somma unica per la conservazione fino a che non siano passati 10 anni dalla chiusura del fallimento. Nel contratto è già prevista la distruzione al termine del decennio dalla chiusura e anche in questo i GD mi hanno sempre autorizzato.
Non vedo come si potrebbe fare altrimenti se non costringendo il curatore a prendersi in affitto un capannone industriale per conservare (a sue spese...) centinaia di scatoloni di documenti.-
Alessandro Bartoli
Citta' di Castello (PG)16/06/2016 11:43RE: RE: RE: RE: Conservazione scritture contabili e documenti
Buongiorno,
anche il Tribunale di Perugia autorizza, con spese a carico della procedura.
Cordialità.
Alessandro Bartoli
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