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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE
contributo ASPI licenziamento dipendenti
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Andrea Murri
Viareggio (LU)15/05/2013 15:20contributo ASPI licenziamento dipendenti
Buonasera.
Una azienda fallita nel marzo 2013 ha ancora in carico tre dipendenti in CIG in deroga; con accordo sindacale è stata richiesta la proroga della CIG in deroga per due dipendenti, mentre l'altro è stato licenziato.
E' dovuto il contributo ASPI per i dipendenti licenziati dopo la sentenza di fallimento?
E' una legge recente, che non prevede una esclusione specifica; a logica trovo assurdo che debba essere pagato in casi simili.....!!!
Personalmente, mi sono informato presso i vari istituti (inps, collocamento, ecc) senza avere certezze; ho cercato nella dottrina ma non sono riuscito a trovare esclusioni e/o esenzioni all'obbligo di versare il contributo ASPI in caso di licenziamento di un dipendente dopo la sentenza di fallimento.
Grazie per un vostro parere.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza15/05/2013 20:28RE: contributo ASPI licenziamento dipendenti
Il contributo ASpI è quello che i datori di lavoro devono versare all'Inps nei casi di interruzione dei contratti di lavoro a tempo indeterminato, e che va a finanziamento dell'Assicurazione sociale per l'impiego che l'ente deve pagare al lavoratore.
Introdotto dal comma 31 dell'articolo 2 della legge 92/2012 (legge Fornero) e riformulato dal comma 250 dell'unico articolo di cui si compone la legge n. 228/2012 (legge di Stabilità, di dicembre 2012), il ticket di licenziamento è dovuto in tutti i casi di risoluzione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro che danno diritto all'erogazione della nuova indennità di disoccupazione Aspi al lavoratore, ossia i casi di licenziamento. Non è dovuto il contributo di licenziamento invece per le cessazioni del rapporto di lavoro a seguito di:
-dimissioni (ad eccezione di quelle per giusta causa o intervenute durante il periodo tutelato di maternità;
-risoluzioni consensuali, ad eccezione di quelle derivanti da procedura di conciliazione presso la D.T.L., nonché da trasferimento del dipendente ad altra sede della stessa azienda distante più di 50 km dalla residenza del lavoratore eo mediamente raggiungibile in 80 minuti o più con i mezzi pubblici.
-decesso del lavoratore
Inoltre è escluso il versamento del predetto contributo, fino al 31 dicembre 2016, dei datori di lavoro tenuti al versamento del contributo d'ingresso nelle procedure di mobilità ex art. 5, co. 4, legge n. 223/91 e per il periodo 2013 – 2015, nei seguenti casi:
-licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in applicazione di clausole sociali che garantiscano
la continuità occupazionale prevista dai CCNNLL;
-interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.
Infine, in forza della previsione contenuta all'art. 34, comma 54, lettera b) della legge n.
221/2012 restano escluse dal contributo in questione le cessazioni intervenute a seguito
di accordi sindacali nell'ambito di procedure ex articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero di processi di riduzione di personale dirigente conclusi con accordo firmato da associazione sindacale stipulante il contratto collettivo di lavoro della categoria.
Tanto abbiamo trovato leggendo le leggi citate e le circolari dell'INPS del 14.12.2012 n. 140 e 22.3.2013 n. 44, in nessun testo abbiamo trovato un riferimento al fallimento del datore di lavoro; ma come altre volte abbiamo detto nel settore lavoro è necessaria una competenza specifica, che noi non possediamo.
Zucchetti SG Srl
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