Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

Opponibilità al fallimento di un "credito futuro"

  • Massimo Todaro

    Bassano del Grappa (VI)
    27/03/2013 09:20

    Opponibilità al fallimento di un "credito futuro"

    Ai sensi dell'art. 46 l. fall. a due pensionati soci di s.n.c. fallita è stata trattenuta una quota della pensione entro i limiti di cui al n. 2 dello stesso articolo.
    In data antecedente la dichiarazione di fallimento, entrambi i soci accordavano con un istituto finanziario la cessione di un quinto della pensione per dieci anni contro l'ottenimento di una somma di denaro.
    A seguito di richiesta, la curatela otteneva dall'istituto finanziario la restituzione dei quinti trattenuti successivamente alla data di dichiarazione del fallimento e l'istituto medesimo si insinuava allo stato passivo per la quota capitale residua non rimborsata (quinti restituiti più residuo quote capitale).
    Contestualmente e a seguito di richiesta, l'INPS non tratteneva più il quinto a favore della società finanziaria ma lo erogava direttamente alla curatela.
    Oggi l'istituto finanziario chiede, sulla base dell'art. 42 l. fall. e dell'art. 2914 n. 2) c.c., che venga ripreso il regolare accredito del quinto della pensione all'istituto stesso, nulla chiedendo in merito alle somme restituite alla curatela. A tutta risposta l'INPS comunica che l'erogazione del quinto fu sospesa per effetto dello stesso art. 42 l. fall. citato dalla finanziaria.
    Esposto i fatti, la curatela si chiede se abbia o non abbia diritto a trattenere il quinto ai sensi dell'art. 42 l. fall. in quanto la somma non è tra le disponibilità dei beni del fallito alla data di dichiarazione del fallimento e/o se la cessione del credito è opponibile ai sensi dell'art. 2914 n. 2) c.c. in quanto notificato anteriormente al fallimento. Inoltre richiamando la Vs. risposta del 17/10/2012 "cessione di credito futuro" e relative Cassazioni si chiede per quale ragioni il concetto di credito sorto e maturato appartenga al momento in cui le rate di rimborso vengono a scadere piuttosto che al momento in cui l'ente eroga il finanziamento.
    Si precisa che l'istituto finanziario non ha presentato reclamo ai sensi dell'art. 36 L.F.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      27/03/2013 15:52

      RE: Opponibilità al fallimento di un "credito futuro"

      Prima di discutere del diritto della curatela di trattenere o non il quinto, ci si deve chiedere se la società finanziaria abbia diritto ad ottenere il quinto della pensione ceduto.
      Noi pensiamo di no e non a caso, in un primo momento, detta società ha restituito quanto incassato dopo la dichiarazione di fallimento e si è insinuata per il residuo credito. Per la verità basterebbe questo comportamento per respingere la nuova richiesta dal momento che sembra chiaro che la società ha riconosciuto la inoperatività della cessione e si è insinuata, rinunciando sostanzialmente al diritto di ottenere l'accredito diretto del quinto della pensione.
      Ma, a parte questo non insignificante dato, la soc. finanziaria non può ottenere quanto oggi chiede. Questa, infatti ha effettuato un finanziamento, per cui fin dal momento della erogazione è creditrice di detta somma erogata più gli interessi; il pagamento di tale credito era stato concordato mediante cessione da parte del debitore finanziato di un quinto della sua pensione e, poiché la pensione matura mensilmente, il debitore aveva ceduto alla finanziaria un suo credito futuro verso l'Inps. Seguendo l'indirizzo che anche in passato abbiamo ritenuto preferibile (forse lei si riferisce a queste risposte citando un nostro precedente), nel caso di cessione di crediti futuri, il trasferimento del credito ceduto si verifica soltanto nel momento in cui il credito viene ad esistenza e, anteriormente, il contratto di cessione, pur essendo perfetto e opponibile, esplica efficacia meramente obbligatoria; pertanto, nel caso di cessione di crediti futuri e di sopravvenuto fallimento del cedente, la cessione, anche se sia stata tempestivamente notificata o accettata ex art. 2914, n. 2, c.c., non è opponibile al fallimento se, alla data della dichiarazione di fallimento, il credito non era ancora sorto e non si era verificato l'effetto traslativo della cessione (così Cass. 17 gennaio 2012, n. 551; Cass. 31 agosto 2005 n. 15590). Questo significa che la soc. finanziaria, intervenuto il fallimento del suo debitore pensionato, non ha più diritto a pretendere il pagamento del suo credito mediante la rimessa diretta da parte dell'Inps (debitore verso il pensionato) perché il credito del pensionato verso l'Inps per le pensioni sorte dopo tale data non si è trasferito al cessionario, che, non potendo più opporre al fallimento la cessione dei crediti scaduti dopo la dichiarazione di fallimento del cedente, può solo quantificare il credito che a quel momento vanta e insinuarlo al passivo del fallimento, come in effetti ha fatto.
      Esclusa la società finanziaria, la pensione andrebbe interamente corrisposta al pensionato e su questa possono essere presi i provvedimenti di cui all'art. 46.
      Zucchetti SG Srl