Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

Autorizzazione a non esperire azione di responsabilità ex art. 146 lf

  • Michele Quarto

    Noventa Vicentina (VI)
    05/06/2014 09:43

    Autorizzazione a non esperire azione di responsabilità ex art. 146 lf

    In una procedura fallimentare verificata l'esistenza dei presupposti ad esperire azione di responsabilità ex art. 146 l.f. nei confronti dell'ex organo amministrativo della fallita, il curatore, visto anche il parere del legale della procedura, ritiene opportuno, non essendovi convenienza economica per il fallimento, non esperire tale azione. Si chiede se l'autorizzazione a non agire debba essere rilasciata dal Comitato dei Creditori e depositata istanza di comunicazione al Giudice Delegato o, viceversa, dal Giudice Delegato sentito il parere del Comitato?
    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      05/06/2014 20:15

      RE: Autorizzazione a non esperire azione di responsabilità ex art. 146 lf

      In realtà non è necessaria alcuna autorizzazione perché l'art. 25, co.1, n. 6 richiede l'autorizzazione del giudice delegato per "stare in giudizio come attore o come convenuto", ossia per agire o resistere in giudizio e non per non promuovere un'azione; l'art. 35 richiede l'autorizzazione del comitato dei creditori per le "rinunzie alle liti", ossia per rinunciare ad una controversia già pendente. E' sufficiente, quindi che il curatore dia atto della sua intenzione di non promuovere azioni di responsabilità, spiegandone i motivi, nella relazione ex art. 33 e, principalmente, nel programma di liquidazione, posto che l'art. 104ter, co. 2, lett. c) richiede che siano elencate "le azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie da esercitare ed il loro possibile esito", in cui rientra anche la spiegazione delle ragioni per cui il curatore non ritiene di promuovere determinate azioni risarcitorie pur ricorrendone i requisiti.
      Ciò detto sotto il profilo giuridico, noi consigliamo comunque, per prudenza, di chiedere l'autorizzazione al comitato dei creditori ex art. 35 l.f., dal momento che potrebbe trovarsi qualche opinione nel senso che la rinuncia alle liti comprende anche la rinuncia ad agire in giudizio.
      Zucchetti Sg Srl