Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

art 41 T.U.L.B.

  • Alessandra Davoli

    Reggio Emilia (RE)
    28/01/2015 18:18

    art 41 T.U.L.B.

    Sono Curatre di un fallimento privo di liquidità, unico bene presente è un immobile gravato da ipoteca a garanzia di un finanziamento fondiario. L'isituto di credito aveva iniziato l'azione esecutiva su detto immobile prima del fallimento, azione poi proseguita dopo il fallimento ai sensi dell'art 41 T.U.L.B.
    l'isituto di credito si è insinuato al passivo
    In qualità di curatore sono intervenuta nell'esecuzione immobiliare.
    Dopo diverse aste il bene immobile è stato venduto ad un prezzo molto inferiore al valore del finanziamento fondiario, pertanto il ricavato della vendita andrà a soddisfare soltanto il creditore fondiario.
    Chiedo pertanto se, a seguito del riparto della procedura esecutiva immobiliare con l'assegnazione del ricavato all'Isituto di credito, dovrò:
    a) chiudere il fallimento per assenza di attivo
    oppure
    b)fare un riparto dove ci sia l'assegnazione del valore ricavato dalla vendita dell'immobile all'istituto di credito, decurtando però le spese in prededuzione del fallimento
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      29/01/2015 18:20

      RE: art 41 T.U.L.B.

      Se la vendita è stata effettuata, come pare di capire, nell'esecuzione individuale continuata dal creditore fondiario anche dopo il fallimento del debitore, anche la distribuzione del ricavato è avvenuta in quella sede, nella quale, lei è intervenuto per far valere, presumibilmente, i credito di collocazione anteriore rispetto all'ipoteca, quali appunto le prededuzioni.
      Ad ogni caso, qualunque criterio sia stato seguito nell'esecuzione, la distribuzione ivi effettuata ha carattere provvisorio, nel senso che il creditore fondiario deve comunque insinuarsi al passivo fallimentare, come ha fatto, e in questa sede si fanno i conti finali del dare e avere. Cioè non bisogna fare un altro riparto per l'assegnazione del ricavato perché ciò è stato già fatto, ma bisogna vedere se il creditore fondiario ha percepito in sede esecutiva più o di meno di quanto avrebbe avuto diritto ad avere in sede fallimentare. Nel suo caso, in cui l'unico attivo è costituito dall'immobile gravato da ipoteca, è molto probabile che abbia avuto di più perché bisogna tener conto di tutte le spese della procedura che incidono tutte su quell'unico bene; ossia vanno pagate prima le spese, tra cui il suo compenso, e solo il residuo compete al creditore fondiario, sicchè questi, se in sede esecutiva ha ricevuto più di questo residuo che gli toccherebbe, deve restituire quanto ricevuto in più per consentire, appunto, il pagamento di quei creditori che nella scala delle priorità vengono prima. Dopo di che può avviare le procedure per la chiusura del fallimento.
      Zucchetti SG Srl
      • Alessandra Davoli

        Reggio Emilia (RE)
        30/01/2015 09:01

        RE: RE: art 41 T.U.L.B.

        Ringrazio per la risposta esaustiva.