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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE
Regolamento CE 1346/2000, art. 4 - giudizio pendente all'estero, riassunzione, effetti nei confronti di fallimento in It...
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Saverio Mancinelli
Pescara15/05/2017 18:24Regolamento CE 1346/2000, art. 4 - giudizio pendente all'estero, riassunzione, effetti nei confronti di fallimento in Italia
Prima del fallimento, la srl italiana P. era stata chiamata in giudizio in Francia dalla società francese S.A.G. per l'importo preteso di euro 8.465.585.
Intervenuto il fallimento in Italia della P. srl, la S.A.G. ha proposto insinuazione tempestiva al passivo fallimentare in chirografo per euro 8.465.585,59, ma è stata ammessa al passivo in chirografo (solo) per euro 3.677.137,21. Sono decorsi i termini e la società francese S.A. GOLF non ha presentato opposizione allo stato passivo della italiana P. srl.
Poiché il Regolamento CE 1346/2000, art. 4, punto 2 lett. f) recita che "La legge dello Stato di apertura determina le condizioni di apertura, lo svolgimento e la chiusura della procedura di insolvenza. Essa determina in particolare: … gli effetti della procedura di insolvenza sulle azioni giudiziarie individuali, salvo che per i procedimenti pendenti", secondo la società francese S.A.G. la questione del giudizio pendente in Francia deve essere regolata dall'art. L 622-22 del Codice del Commercio, ai sensi del quale il fallimento produce l'interruzione del giudizio, che può essere riassunto su istanza della parte interessata nei confronti della curatela, solo se la parte in bonis dimostra di aver insinuato il proprio credito al passivo del fallimento e, una volta definito, tale giudizio è opponibile alla curatela.
Pertanto la S.A.G., poiché al passivo fallimentare era stata ammessa solo una parte di credito, ha citato la curatela nel giudizio in Francia, chiedendo al Tribunale francese l'ammissione al passivo per euro 8.465.585,59. La curatela, anche per non affrontare inutili spese legali, non si è costituita nel giudizio.
Il Tribunale francese ha emesso sentenza con cui ha condannato la curatela alle spese di giudizio, al rimborso delle spese legali in favore di controparte ed ha(ri)determinato il credito dalla S.A.G. nel passivo della società italiana P. srl in euro 4.628.317,49.
Lo scrivente Curatore ritiene che la sentenza in questione non abbia alcun valore nei confronti della procedura, perché nel Regolamento CE 1346/2000 all'art. 4, punto 2 lett. h) si legge che "La legge dello Stato di apertura determina le condizioni di apertura, lo svolgimento e la chiusura della procedura di insolvenza. Essa determina in particolare: … le disposizioni relative all'insinuazione, alla verifica e all'ammissione dei crediti".
Pertanto, considerato il "monopolio" formale e sostanziale del procedimento di verifica del passivo (la pretesa dalla società francese S.A.G., ormai cristallizzata, poteva essere fatta valere solo in sede di opposizione all'esecutività dello stato passivo), sembra pacifico che qualunque sentenza (anche di giudice italiano) per iniziativa del creditore che riassume la sua azione nei confronti della curatela, non rappresenta titolo opponibile alla massa, ma solo titolo idoneo ad aprire una fase esecutiva nei confronti del debitore, quando tornerà in bonis.
Inoltre, il sottoscritto Curatore ritiene che il creditore, che ha effettuato la proposizione della propria domanda nei confronti del debitore fallito nel procedimento di accertamento concorsuale in Italia, non possa contemporaneamente, in contrasto con il principio del ne bis in idem, coltivare le proprie ragioni anche in Francia con la prosecuzione di un giudizio ordinario, in cui i creditori concorrenti non possono certo presentare impugnazione del credito altrui.
Infine, il Curatore ritiene che anche le spese di lite saranno esigibili quando la P. srl ritornerà in bonis. Infatti, le stesse non possono considerarsi debito della massa, in quanto non derivano da atti o da comportamenti degli organi dell'amministrazione fallimentare e, dunque, del Curatore, il quale nel caso specifico non risulta costituito in Francia dopo la riassunzione del processo. Le stesse non costituiscono nemmeno credito concorsuale in quanto, pur gravanti sul fallito, la relativa debenza è sorta dopo la dichiarazione di fallimento.
Lo scrivente chiede, pertanto, se le conclusioni cui è giunto possano o meno considerarsi corrette.
Saverio Mancinelli
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza15/05/2017 20:40RE: Regolamento CE 1346/2000, art. 4 - giudizio pendente all'estero, riassunzione, effetti nei confronti di fallimento in Italia
Le sue considerazioni ci sembrano esaustive e completamente condivisibili. Ed è pienamente corretto il riferimento al regolamento CE n. 1346/2000 dato che il Regolamento UE n. 2015/848, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale UE n. L. 141 del 5 giugno 2015, seppur entrato in vigore il 25 giugno 2015, sostituirà definitivamente la precedente normativa solo a partire dal 26 giugno 2017, data prevista per l'applicazione della nuova disciplina sull'insolvenza transfrontaliera, fatte alcune eccezioni.
Abbiamo due dubbi:
a-Ma siamo sicuri che nella specie si versi in ipotesi di insolvenza transfrontaliera tale da richiedere l'applicazione del Regolamento citato e non invece in un caso di insolvenza nazionale, con un creditore estero? Sembrerebbe, alla luce di quanto esposto, più verosimile questa seconda ipotesi in quanto è stata dichiarata fallita una società di diritto italiano, che non ha sedi o altri centri di interessi all'estero o una massa di creditori esteri, ma sembrerebbe una srl che ha un debito verso un creditore straniero. Se è così le conclusioni cui è sopra pervenuto sono, a maggior ragione, valide in quanto trova applicazione direttamente (senza l'intermediazione del Regolamento) esclusivamente il diritto italiano fallimentare, sia per la parte processuale che sostanziale, con i relativi principi dettati per la formazione dello stato passivo. , quindi, il principio.
b- Che succede della sentenza francese che non può essere utilizzata per l'insinuazione al passivo? E' difficile dire che sia opponibile al fallito, visto che la causa è stata riassunta nei confronti della curatela italiana. Forse potrà trovare esecuzione in Francia, una volta passata in giudicato, ma il fallito è una srl, che probabilmente, alla chiusura della procedura, sarà cancellata dal registro delle imprese. E' vero questo o è necessario comunque impugnare detta sentenza spiegando la inopponibilità al fallimento italiano e chiedendo la condanna alle spese?
Noi propenderemmo per la non necessità dell'impugnazione, ma il problema è complesso e non abbiamo specifiche competenze di diritto internazionale privato.
Zucchetti SG srl
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Saverio Mancinelli
Pescara16/05/2017 09:05RE: RE: Regolamento CE 1346/2000, art. 4 - giudizio pendente all'estero, riassunzione, effetti nei confronti di fallimento in Italia
Preciso che la società italiana P. srl aveva anche una sede secondaria in Francia.
Ringrazio
Saverio Mancinelli
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