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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE
Luogo ove riassumere causa interotta per fallimento della Società convenuta
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Simone Pellati
REGGIO NELL'EMILIA15/12/2015 16:35Luogo ove riassumere causa interotta per fallimento della Società convenuta
Buonasera, i quesiti cui vorrei avere risposta sono i seguenti.
Questito 1.
Il Signor Tizio promuove una causa contro la Società Caia e contro il Signor Sempronio avanti il Tribunale ove la Società Caia ha sede, causa avente ad oggetto l'accertamento della esistenza di un rapporto di lavoro tra Gamma, parente di Tizio deceduto sul lavoro, e la Società Caia stessa.
In corso di causa, la Società Caia trasferisce la propria sede legale in altra città, senza comunicare ciò alle parti costituite, tanto che la causa prosegue avanti il Tribunale adito.
La Società Caia fallisce, e pertanto il processo si interrompe di diritto ai sensi dell'art. 43 L.F..
Ora, il Signor Tizio intende riassumere il giudizio interrotto nei confronti della Società Caia: la riassunzione va fatta avanti il Tribunale ove la causa era stata introdotta, ossia dove la Società caia aveva la sede legale al momento della proposizione della causa, ovvero presso il Tribunale ove ha sede la curatela, cioè la citta ove Caia aveva trasferito la sede in corso di causa per poi lì fallire ?
Quesito 2.
L'intervenuto fallimento della Società Caia, avvenuto nel mese di marzo, veniva comunicato dal curatore a mezzo mail al Legale del Signor Tizio nel mese di novembre, ossia 8 mesi dopo l'intervenuto fallimento, e non dichiarato da questi nel giudizio.
Va detto che l'art. 43 L.F. dichiara che il fallimento della società interrompe di diritto il giudizio.
Il giudizio veniva comunque dichiarato interrotto dal Giudice in udienza a gennaio dell'anno dopo.
Ebbene, i tre mesi previsti per la riassunzione del giudizio decorrono dalla mail inviata a novembre al legale di Tizio ovvero dalla dichiarazione avvenuta in Gennaio in udienza?
Ossia, la suddetta mail può essere intesa come conoscenza da parte del legale di Tiuzio dell'intervenuto fallimento ovvero, non essendo atto notificato ovvero dichiarato in udienza, non ha tale valore ?
Grazie e cordiali saluti,
AVV. SIMONE PELLATI
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza15/12/2015 20:13RE: Luogo ove riassumere causa interotta per fallimento della Società convenuta
Una volta dichiarato il fallimento della società Caia l'unica via che hanno i creditori di partecipare al concorso sostanziale sui beni della società fallita è partecipare al concorso formale attraverso l'insinuazione al passivo del fallimento, per il principio della esclusività dell'accertamento fallimentare posto dall'art. 52 l.f.. Non deve quindi riassumere la causa nei confronti del curatore (comunque la riassunzione sarebbe avanti al tribunale ove la causa pende, a nulla rilevando il successivo trasferimento dato che, a norma dell'art. 5 c.p.c., la competenza si determina con riferimento allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda); anzi se lo facesse il giudice dovrebbe dichiararla improcedibile per il principio sopra detto.
Tanto assorbe la seconda domanda. Ad ogni modo- anche nell'otica di una eventuale riassunzione nei confronti dell'altro convenuto Sempronio (ma non conoscendo l'oggetto della causa non possiamo dire se ciò sia possibile)- l'automatismo della interruzione del processo a seguito del fallimento è stato di molto attenuato dalla dottrina e dalla stessa giurisprudenza, in quanto si ritiene che il termine perentorio per la riassunzione decorre non dalla data della dichiarazione di fallimento o della annotazione della sentenza nel registro delle imprese (come in un primo momento si era pensato) ma da quello in cui risulti una dichiarazione, notificazione, comunicazione o certificazione dell'evento fallimento realizzatasi nel processo. Nel caso quindi dovrebbe prendersi in considerazione la data della comunicazione a seguito della quale il giudice ha dichiarato l'interruzione o, se precedente, quella della comunicazione ex art. 92 l.f. alla controparte.
Zucchetti Sg srl
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Simone Pellati
REGGIO NELL'EMILIA15/12/2015 22:55Luogo ove riassumere causa interotta per fallimento della Società convenuta
Buonasera,
La causa ha ad oggetto la sussistenza del rapporto di lavoro, posto che il lavoratore Gamma, al momento del decesso, era sprovvisto di contratto e dunque, prima di proporre la causa civile avanti il Giudice Ordinario, da parte degli eredi, era necessario accertare l'esistenza del suddetto rapporto.
Non siamo dunque in presenza di un c.d. credito, ma di una causa di accertamento.
Vige comunque l'art. 52 L.F. .?
Grazie e cordiali saluti,
Avv. Simone Pellati
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza16/12/2015 11:09RE: Luogo ove riassumere causa interotta per fallimento della Società convenuta
Ma si tratta di un accertamento che costituisce la base per pretese economiche già avanzatè o che possono essere avanzate. Per escludere il rito della verifica del passivo dovrebbe trattarsi di un accertamento fine a se stesso o per fini di reintegra (e anche in tal caso è dubbio se prevalga il rito del lavoro).
Zucchetti Sg Srl
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