Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

Liberazione immobile per vendita fallimentare

  • Michele Feltrin

    Ceggia (VE)
    05/12/2016 17:45

    Liberazione immobile per vendita fallimentare

    Buonasera,

    sono Curatore di un fallimento nell'ambito del quale è stato appreso un immobile ove all'interno risiede il fallito e la famiglia.
    Dovendo procedere con la vendita fallimentare dell'immobile devo dapprima provvedere alla liberazione dello stesso.
    Il quesito che vorrei porre riguarda la circostanza se anche in tale sede trovi applicazione la normativa previste per le esecuzioni immobiliari, ove, prima di procedere alla nomina di un legale per lo svolgimento dell'incombente della liberazione, è lo stesso Curatore a dover procedere personalmente in tal senso.
    In caso di risposta affermativo Vi chiederei anche la cortesia di indicarmi l'eventuale normativa vigente e l'iter da seguire.
    Cordiali saluti.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      05/12/2016 19:47

      RE: Liberazione immobile per vendita fallimentare

      Lei evidentemente si riferisce all'art. 560 cpc che nella nuova versione dovuta al d.l. n. 59 del 2016, convertito dalla legge n. 119 del 2016, non fa più riferimento alla natura di titolo esecutivo del provvedimento di liberazione, stabilendo, invece, che lo stesso è "attuato" dal custode secondo le disposizioni dettate dal giudice dell'esecuzione, senza l'osservanza delle formalità previste dagli artt. 605 e ss.. Questa nuova versione della norma fa capire che il provvedimento in questione, pur se emanato dal giudice dell'esecuzione, equivale ad un provvedimento cautelare, giacchè, come espressamente previsto, non devono seguirsi le formalità dell'esecuzione forzata per rilascio dell'immobile e, quindi, l'attuazione può realizzarsi senza previa notifica del titolo esecutivo e dell'atto di precetto. L'attuazione del provvedimento si svolge, quindi, in via "breve" sotto il controllo del giudice dell'esecuzione immobiliare, mutuando le previsioni di cui all'art. 669-duodecies. Inoltre la nuova versione prevede anche che il giudice, ai fini dell'attuazione dell'ordine di liberazione, possa avvalersi della forza pubblica (e, quindi, non del solo ufficiale giudiziario cui erano demandati in precedenza i relativi compiti) e nominare ausiliari ex art. 68 (ad es. un medico per verificare le condizioni dell'occupante che adduce di non potersi spostare per motivi medici) e, di conseguenza, il custode può chiedere di utilizzare la forza pubblica o di nominare un ausiliario allo scopo che espone.
      Si applica questa disposizione alle vendite fallimentari?
      Riteniamo di si solo quando il curatore abbia previsto nel programma di liquidazione che le vendite dei beni mobili, immobili e mobili registrati vengano effettuate dal giudice delegato, perché in tal caso, come chiarisce il secondo comma dell'art. 107 l.f., le vendite saranno effettuiate "secondo le disposizioni del codice di procedura civile in quanto compatibili". Al di fuori di questo caso le vendite fallimentari hanno una propria regolamentazione che non si richiama più alla disciplina del codice di rito, con conseguente inapplicabilità dell'art. 560 cpc.
      Zucchetti SG srl