Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

CONCORDATO PREVENTIVO

  • Maurizio Leonardi

    Ancona
    13/11/2010 17:18

    CONCORDATO PREVENTIVO

    NEL CASO IN CUI UN CONCORDATO PREVENTIVO VWNGA REVOCATO AI SENSI DELL'ART. 173 PRIMA DELL'OMOLOGAZIONE, NEL SUCCESSIVO FALLIMENTO SPETTA AL COMMISSARIO GIUDIZIALE IL COMPENSO PER L'ATTIVITA' SVOLTA NEL CORSO DELLA PRECEDENTE PROCEDURA ED EVENTUALMENTE COME SI DETERMINA ?

    GRAZIE
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      14/11/2010 19:26

      RE: CONCORDATO PREVENTIVO

      L'art. 5 del D.M. n. 570/92, che detta le norme per la liquidazione del compenso a curatori e commissari, stabilisce:
      "Nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata spettano al commissario giudiziale i compensi, determinati con le percentuali di cui all'art. 1, sull'ammontare dell'attivo e del passivo risultanti dall'inventario redatto ai sensi degli articoli 172 e 188 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, anche nei casi di gestione previsti dall'art. 191 del citato regio decreto n. 267/1942. In tali ultimi casi, allo stesso commissario spettano i compensi aggiuntivi di cui all'art. 3 del presente decreto.
      Al commissario giudiziale spettano i compensi anche per l'opera prestata successivamente all'omologazione del concordato preventivo, determinati secondo quanto previsto al comma 1 ovvero con le percentuali di cui all'art. 1 sull'attivo della liquidazione, nei casi di cessione dei beni previsti dall'art. 182 del regio decreto n. 267/1942.
      Al commissario giudiziale competono, inoltre, i rimborsi e il trattamento previsti all'art. 4, comma 2 (rimborso spese forfettarie).
      Qualora il commissario cessi dalle funzioni prima della chiusura delle operazioni, il compenso è liquidato, secondo i criteri fissati, tenuto conto dell'opera prestata".
      Alla luce di questa normativa, la mancata omologa del concordato comporta la perdita del c.d. secondo compenso, quello per l'opera successiva alla omologazione, ma non del primo. Peraltro, se il tribunale, nel dichiarare il fallimento, nomina curatore il precedente commissario, questi ha diritto al compenso come curatore, oltre quello percepito per il concordato fino alla mancata omologazione.
      Zucchetti SG Srl
      • Ivana Lorella Solidoro

        Casarano (LE)
        18/12/2013 21:41

        RE: RE: CONCORDATO PREVENTIVO

        Sono commissario giudiziale in una procedura di concordato preventivo dichiarato il 09/06/2013 e revocato in data 09/12/2013, prima dell'adunanza dei creditori.
        Nel decreto di revoca del Tribunale si legge che non vi sono istanze di fallimento. L'imprenditore ha già fatto richiesta di restituzione della somma versata per le spese di procedura, o quanto è rimasto dopo aver pagato il perito estimatore dei beni.
        A questo punto chiedo: il compenso del Commissario giudiziale che ha concluso il proprio compito con la relazione ex art. 172 l.f. (e con successivi aggiornamenti utili per l'udienza collegiale che ha poi revocato il concordato)come va calcolato? Ma soprattutto si può utilizzare ciò che residua della somma versata dal Debitore al momento dell'ammissione? E se tale somma fosse inferiore al compenso dovuto al Commissario?
        Grazie.
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          19/12/2013 19:20

          RE: RE: RE: CONCORDATO PREVENTIVO

          Per la liquidazione del compenso trova ora applicazione il comma quinto dell'art. 5 del d.m. n. 30 del 2012, che prevede proprio il caso che la procedura di concordato non arrivi al suo naturale completamento. Dispone tale norma che "Qualora il commissario giudiziale o il liquidatore cessino dalle funzioni prima della chiusura delle operazioni, il compenso e' liquidato, al termine della procedura, secondo i parametri fissati, rispettivamente dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo e conformemente ai criteri previsti dall'articolo 2, comma 1". Ossia si applicano i parametri sull'attivo, tenendo conto dell'opera prestata e in applicazione di criteri di cui all'articolo 39, comma 3, l.fall..
          Sicuramente il deposito effettuato va utilizzato anche per il pagamento del compenso del commissario, il quale, qualora non trova copertura integrale nello steso, non può che rivolgersi al debitore concordatario per il pagamento del residuo liquidato e non soddisfatto con il deposito.
          Zucchetti SG Srl